ORDALIA (dall'anglosassone ordāl; fr. ordalie; sp. ordalía; ted. Urteil [ "giudizio"], Ordal; ingl. ordeal "giudizio [di Dio]")
L'ordalia è per la mentalità primitiva, per la quale il diritto è tuttora fuso con la religione, il giudizio per eccellenza, nel quale la divinità stessa, invocata o direttamente dall'imputato o dal sacerdote per lui, emette la sua sentenza attraverso una prova che, se riesce favorevole all'incolpato, manifesta la sua innocenza, se invece riesce sfavorevole, afferma inappellabilmente la sua reità.
Nell'ordalia dunque l'elemento sacrale (sia mistico-magico come presso le popolazioni primitive, sia divino come nei giudizî di Dio del Medioevo) sta in primo piano: esso funziona come agente distruttore se l'imputato è colpevole, mentre ne esalta l'innocenza e la forza, s'egli può sostenere la prova senza danno.
L'ordalia, specialmente durante il Medioevo che ne offre esempî abbondantissimi, è generalmente e quasi esclusivamente interpretata come una forma di giudizio divino. Ma oltre all'ordalia giudiziaria v'è anche quella che si potrebbe chiamare divinatoria, di larghissimo uso presso le popolazioni primitive, per cui si demandano alla prova ordalica prognostici medici, attestazioni di legittimità della prole, di opportunità di una promessa o di un voto, conclusione di una lite, decisione di una questione. In tutti questi casi l'ordalia compie la medesima funzione dell'oracolo (v.).
Nei casi minori si può sostituire la persona indiziata con uno schiavo o animale; ciò anche in caso di ordalia collettiva. Ma nei casi gravi, come quello di stregoneria (il maggiore delitto che possa turbare la vita sociale dei primitivi), l'imputato è sottoposto alla prova ordalica anche se reo confesso, perché esso va eliminato dal corpo sociale e solo la virtù mistica dell'ordalia può uccidere lo spirito malefico che dirige l'attività dello stregone.
L'ordalia giudiziaria è stata nell'evoluzione delle forme giuridiche la madre del giuramento (v.). Essa infatti è sempre preceduta dall'invocazione della sanzione materiale contro l'imputato spergiuro; e questa sanzione era così temuta che nessuno avrebbe osato sfidarla se realmente colpevole. Così il giuramento finì per divenire da solo una prova della veracità di chi lo pronunziava e sostituì l'ordalia come prova giuridica.
Nelle società primitive l'ordalia si presenta in una grande varietà di forme, di cui le più comuni sono quelle del fuoco, dell'acqua e del veleno. Per la prima l'accusato è costretto a passare a piedi nudi sopra legna accese, o a prendere nelle mani un pezzo di carbone ardente, ovvero a toccare qualche fiamma. Deriva da questa la prova del ferro, che si passa arroventato sulla mano o sulla gamba o sulle labbra o sulla lingua dell'uomo sospetto o colpevole. Tra i Calmucchi il ferro è una scure infocata; tra alcuni popoli dell'India un vomere ardente. Sono di questo tipo le prove dell'acqua calda (Daiaki), dell'olio bollente (Africa occidentale), del piombo fuso, in cui l'imputato mette il braccio o la mano o le dita per estrarne qualche oggetto (uovo, anello, moneta, ecc.).
La prova dell'acqua si può svolgere in due modi: o l'accusato viene immerso in qualche stagno, lago o corrente, osservando se affondi o galleggi; ovvero è obbligato a traversare a nuoto un fiume o un tratto di mare pericoloso per i mostri che vi si trovano (India, Oceania, Negri Africani, ecc.). Anche la prova del veleno, che è molto diffusa nell'Africa occidentale, si esegue in due o più maniere, ora facendo ingerire all'uomo incolpato, in una bevanda o in un cibo, qualche sostanza velenosa, ora applicandogliela sulla pelle, sulla bocca, sugli occhi, per constatarne gli effetti e dedurne l'innocenza o la colpevolezza.
Diffusissima fu anche la prova dell'offa, che consiste nel far ingollare all'imputato un grosso boccone (di pane e di cacio, di riso o altra sostanza); colpevole apparirà se non riesce a mandarlo giù. Ma la divinità può anche salvare colui che è messo in pericolo.
Accanto a queste forme ve ne sono tante altre, nelle quali trovano applicazione varî principî di natura magica e religiosa, come quello della divinazione nelle ordalie intese a scoprire il delinquente mediante comuni pratiche divinatorie (buru dei Niam-Niam, ecc.); o l'altro dell'imprecazione inteso a richiamare sull'accusato spergiuro la meritata punizione di enti soprannaturali. Tra i Masai, l'accusato del furto di bestiame è obbligato a bere una miscela di sangue e di miele, dicendo: "O dio, se sono colpevole, questo sangue che bevo mi uccida". A concerti animistici si riconnette l'ordalia del cadavere. Presso l'ucciso si porta l'uccisore e se il cadavere si muoverà o dalle ferite riuscirà il sangue, vorrà dire che quello proprio fu l'uccisore. O l'uccisore sarà indicato dal fumo sorgente dalle fiamme accese sulla tomba dell'ucciso.
Le prove che si sono considerate sin qui si presentano come prove unilaterali, delle quali soggetto passivo è una sola persona. Ma vi sono anche delle prove bilaterali o plurilaterali, cui più soggetti prendono parte. Non si tratta più di scoprire se uno è, o no, in colpa; si tratta di vedere chi fra più persone è dalla parte della ragione. La bilateralità dell'ordalia potrà già ottenersi sottoponendo diverse persone alla medesima prova e badando al diverso esito. Così, p. es., si darà ragione a chi è giunto prima correndo a una data meta, a chi avrà potuto reggere più a lungo in una posizione incomoda, come quella di chi sia costretto a rimanere quanto più è possibile col braccio teso in alto reggendo qualche oggetto, o a chi sarà prima costretto a sputar l'acqua messagli in bocca, o a chi sarà riuscito superiore in una lotta. Poté anche parere indizio di torto fra due litiganti, cui fossero date candele di uguale lunghezza, l'averla spenta per primo, o l'aver prima disciolto nella tazza il sale immessovi.
In alcuni casi, come s'è detto, è ammessa la sostituzione delle persone. Così, il duello giudiziario medievale si svolse anche tra persone diverse da quelle che realmente contendevano. E similmente altri poté essere assoggettato alle prove dell'acqua o del fuoco. Sul vero contendente si rifletteva poi il risultato della prova da altri subita. Così pure da principio tutti sono eguali di fronte al giudizio di Dio. Più tardi le differenziazioni sociali portano a distinguere. Le persone degne per sé stesse di fede, i liberi, i nobili non possono essere costretti a subirlo. E si distingue anche tra le forme cui i diversi ceti possono ricorrere. Certe ordalie si limitano alle persone dipendenti. Specialmente le unilaterali, in cui entra in più vivo giuoco l'elemento del coraggio e della forza, sono ritenute invece più adatte al libero. Avviene anche sovente che certe forme sembrino più rispondenti a certe cause d'imputazioni. Non solo si distingue fra reati gravi o lievi, ma anche fra diversi tipi di reati.
Il nome tedesco con cui s'indica l'istituto è già una prova che i giudizî di Dio nell'Europa furono specialmente in voga tra i Germani. I Romani, che pure avevano accolta dagli Etruschi l'auguratio, li ignorarono. Ma ancora si discute se presso i Germani le ordalie fossero un istituto già antico o se essi le avessero ricevute in tempi più recenti, e magari attraverso mediazioni cristiane, da popoli più orientali.
I Germani conobbero le ordalie dell'immersione, del ferro, dei vomeri ardenti, della caldaia, dell'offa, del duello, ecc., e quella del sorteggio, in cui la buona o la mala sorte dipendeva probabilmente dalla scelta fortuita fra oggetti cui s'attribuiva l'uno o l'altro significato.
Le invasioni germaniche importarono i giudizî di Dio anche dentro i confini dell'Impero e fra popolazioni che si dicevano romane, facendo fors'anche semplicemente rivivere delle pratiche che quel diritto non aveva completamente divelte.
Il cristianesimo da principio badò più a disciplinare le ordalie che a sopprimerle. Sin da principio combatté come infetta da paganesimo l'ordalia del sorteggio; tollerò le altre, dando però ad esse un contenuto che non era precisamente l'originario: ora si ammetteva nell'esito di esse un vero intervento divino. L'onniscienza divina poteva ben soccorrere alla debolezza umana nell'avviarla verso la verità.
Già s'insinuava lo scetticismo intorno al reale contributo che le ordalie avrebbero potuto portare alla scoperta della verità. Anche lo stato vegliava sulla loro disciplina. Dovevano svolgersi in luoghi designati e sotto pubblico controllo. Anche il duello, se non avveniva alla presenza del re, doveva svolgersi sotto gli occhi vigili del messo dominico o del conte. Erano specificatamente considerati i casi in cui si poteva ricorrere al giudizio di Dio e di solito era ammesso soltanto quando mancassero altre prove. Se Ottone I rese generalmente obbligatorio il duello in certe cause più gravi, fu, piuttosto che per una fiducia posta nell'esito di esso, perché servisse di freno a falsità e a spergiuri. Federico II, determinandone le forme in Sicilia, aveva per principale scopo di assicurare l'uguaglianza di condizioni fra i combattenti. Per comprendere lo spirito del popolo italiano di fronte ai giudizî paribili (così s'indicavano fra noi) giova più badare alle convenzioni cittadine che escludevano il ricorso ad essi. Il duello fu d'altronde la più resistente fra le ordalie. Alle altre, in Italia, fu ben raro il ricorso, benché qualcuna, come quella del boccone, si praticasse ancora nel sec. XIV e ancora sulla fine del sec. XV vi fossero dei clamorosi ricorsi alla prova del fuoco. Decretisti e decretalisti avevano da tempo manifestata la loro opposizione contro l'istituto. Le condanne della Chiesa si fecero più precise. Spoglio d'ogni involucro religioso, ebbe tuttavia ulteriore vita presso i popoli in cui ne era più radicata la tradizione: tra i Germani orientali, tra gli Scandinavi. Poi anche là fu travolto dall'insurrezione spirituale contro ogni forma di pregiudizio. Razionalizzate a pieno le procedure non ebbe più ragione di essere.
Nelle società primitive dove le ordalie sono ancora in uso, esse non sono adoperate per tutti i delitti in generale, ma soltanto per alcune categorie di reati, e principalmente per la stregoneria, l'adulterio e il furto. In alcuni paesi hanno il valore di giudizî sussidiarî a complemento della prova, e possono essere unilaterali o bilaterali, a seconda che al processo siano sottoposti gli accusati o questi insieme coi loro accusatori. In altri le ordalie sono riservate alle classi inferiori, o ammettono, quando sono estese a tutto il popolo, che il colpevole sia sostituito nella prova da uno schiavo o da uomo prezzolato o da un animale (cane, pollo, ecc.).
Bibl.: J. Kohler, Über die Ordalien der Naturvölker, in Zeitschr. für vgl. Rechtswiss., V (1885); A. H. Post, Afrikanische Jurisprudenz, Oldemburgo-Lipsia 1887; F. Patetta, Le ordalie, Torino 1890; E. C. Lea, Superstition and forces, Londra 1878; E. Crawley, Ordeal, in Hastings, Encyclopaedia of relig. a. ethics; L. Lévy-Bruhl, La mentalité primitive, Parigi 1922; E. v. Mayer, Geschichte der Ordalien, 1795; G. Phillips, Über die Ordalien bei den Germanen, Monaco 1847; F. Pfalz, Die germanischen Ordalien, Lipsia 1865; A. Kaegi, Alter und Herkunft des germanischen Gottesurtheils, in Festschrift der deutschen Philologen, Zurigo 1887; Barret, L'épreuve de l'eau froide en Normandie, 1886; Fehr, Der Zweikampf, 1908; J. Declareuil, À propos de qualques travaux récents sur le duel judiciare, in Nouvelle revue historique du droit français et étranger, XXXIII (1909); Koestler, Der Anteil des Christenthums an den Ordalien, in Zeitsch. d. Sav. St. (Klass. Abt.), 1912; H. Trolle, Om ordalierna hos de germanska folken, 1915; G. Glotz, L'Ordalie dans la Grèce primitive, Parigi 1904; A. Jacoby, Der Ursprung des Iudicium offae, in Archiv f. Religionswissenschaft, 1910, p. 525 segg.; 1913, p. 123 segg.; 1915, p. 585 segg.; 1917, p. 437 segg.; J. W. Hauer, Die religionen, I, Stoccarda 1923, p. 364 segg.; J. Morgenstern, Trial by ordeal, in Hebrew Union College Jubilee volume, New York 1925; H. Schmidt, Das Gebet der Angeklagten in A. T., Giessen 1928.