opera digitale
òpera digitale locuz. sost. f. – Opera dell'ingegno, avendone le caratteristiche di originalità e creatività richieste dalla legge, che presenta anche i requisiti per essere riprodotta e circolare in forma digitale, senza necessità di un supporto fisico. Produrre e immagazzinare copie aggiuntive di un'o. d. ha un costo prossimo allo zero e la diffusione territoriale è in genere molto ampia. Tale peculiare tipologia di opera è diffusa in molteplici, differenti campi dello scibile umano, non limitandosi alle mere arti visive. Perché si possa, tuttavia, effettivamente parlare di o. d. non è sufficiente che il supporto dell’opera contenga un file binario: come ha rilevato la recente dottrina in tema di beni immateriali, occorre che l’opera dell’ingegno abbia un formato tale per cui essa sia completamente fruibile, in tutte le sue parti, a prescindere da qualsiasi abbinamento con un supporto (corpus mechanicum) e quindi che la componente immateriale (corpus mysthicum) sia prevalente. Inoltre, l’autore di un'o. d. deve espressamente attribuire particolare rilevanza alla forma digitale, quale unico mezzo per la circolazione dell’opera stessa: ogni eventuale memorizzazione dell’opera su supporto non costituirà, dunque, l’opera in sé, ma soltanto una delle sue possibili manifestazioni poiché l’opera è già di per sé completa (il supporto non condizionandone la qualità). Nella riproduzione musicale, per es., il supporto, rappresentato dal vinile, ha invece un ruolo nella qualità di riproduzione. Tale peculiarità tecnologica, ma anche espressiva, per la realizzazione di un'opera si traduce in una notevole riduzione dei costi della distribuzione, nella estrema semplicità di creazione ma anche, e di pari passo, in una maggiore difficoltà nel controllarne la diffusione su canali unicamente legali. Nell’ottica dell'espansione tecnologica, risulta peraltro sempre più difficile individuare l’esistenza o meno di un diritto d’autore digitale e assicurare quindi al legittimo detentore ogni tutela legale. A livello normativo, infatti, persiste ancora nel sistema italiano e, più in generale, anche in quello europeo, l’assenza totale persino di una definizione di opera digitale. Tale circostanza, unita all’incertezza circa la disciplina applicabile a tale categoria di beni e alla già esistente disciplina per la tutela del software quale opera letteraria, ha creato una notevole contrapposizione dottrinaria tra coloro che teorizzano una generale applicazione della disciplina tradizionale sul diritto d’autore (l. n. 633/1941 e successive modificazioni) e coloro che, invece, ricercano nuove soluzioni, basate su tutele flessibili, eventualmente scelte volontariamente dall’autore. Tali opposte visioni trovano corrispondenza in strategie conseguentemente alternative: mutuare alcuni meccanismi di tutela del diritto d’autore su o. d. dall’esperienza internazionale in tema di tutela di programmi per calcolatore open source e dalle licenze aperte applicate a certe tipi di opere dell’ingegno in rete (v. Creative commons); estendere sic et simpliciter le norme autoriali tradizionali, che vedono nella forma digitale solo un'articolazione distributiva delle opere dell’ingegno già disciplinate dal legislatore, e insistere sull’adozione di sempre più aspre misure di contrasto delle violazioni (v. ).