ONORE (fr. honneur; sp. honor; ted. Ehre; ingl. honour)
Il moderno concetto di onore, inteso in senso lato come patrimonio morale di una persona, è estraneo al più antico diritto romano. La prima forma di protezione giuridica dell'onore si estrinseca come repressione di atti positivi che ledono la persona. Solo più tardi, mercé l'editto del pretore, si manifesta il principio che vuol punita, l'offesa; è il pretore che volta per volta riconosce se vi sia stata ingiuria e la reprime secondo la sua maggiore o minore gravità. Callistrato (Dig., L, 13, de variis et extr. cogn., 5,1) dà questa definizione dell'onore: "Existimatio est dignitatis inlesae status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro auctoritate legum aut minuitur aut consumitur". L'existimatio, di cui parla Callistrato, è l'onore giuridicamente protetto con l'azione di ingiuria: altra cosa è quindi presso i Romani l'estimazione di cui alcuno gode presso i suoi simili, altra cosa è l'onore che ha giuridica protezione.
Il concetto moderno di onore si riconnette più direttamente alle idee della società medievale, in cui l'onore era il riconoscimento che del coraggio, della moralità, della lealtà, dell'onestà, di una persona avevano i contemporanei, opinione variabile quindi secondo le idee dominanti in materia di moralità, di coraggio, ecc. Il concetto di onore era vario secondo l'appartenenza a una data classe, secondo il proprio lignaggio, secondo la professione. Come ogni classe aveva il suo diritto, così aveva il suo onore; si distingueva l'onore civile, comune a tutti, e quello speciale a una data classe; l'onore civile si perdeva per condanna e quindi si perdeva con esso anche la capacità giuridica; la perdita dell'onore speciale importava soltanto una menomazione della pubblica rispettabilità (ad es., veniva meno la credibilità come teste).
L'onore oggi non è più requisito per la capacità giuridica: ché, se la persona si renda colpevole di determinati fatti delittuosi, in tal caso si può parlare di minorazione dell'onore, come costituente un'infamia di fatto, non già un'infamia di diritto da cui consegua la perdita della capacità. Si afferma da qualche scrittore che il concetto dell'onore è proteiforme, e che esiste un onore individuale, un onore civile, un onore politico, professionale, scientifico, letterario, artistico, commerciale. Meglio potrebbe dirsi che l'estimazione segue la persona umana nella sua multiforme esplicazione.
Come in ogni individuo vi è un diritto all'integrità della persona fisica, così vi è un diritto all'integrità morale. Il diritto all'onore rientra perciò nel diritto più ampio alla personalità. L'integrità morale di una persona può essere intesa, sia come dignità (onore in senso soggettivo), sia come buona fama, favorevole reputazione (onore in senso oggettivo); è questa distinzione che, seguendo la nostra tradizione giuridica, il nuovo legislatore penale italiano ha accolta (relazione del ministro Rocco al cod. pen., § 198).
Oltre alla protezione dell'onore affidata a sanzioni di carattere penale (art. 594, 595 e segg. cod. pen.: ingiuria e diffamazione; art. 341: oltraggio a pubblico ufficiale; art. 597: delitto di offesa alla memoria di un defunto) o a istituti del diritto proc. penale (art. 186: pubblicazione della sentenza di condanna), vi è anche una tutela dell'onore che si esplica sia mediante sanzioni di carattere civile quali il risarcimento dei danni (art. 1151 cod. civ.), e, in materia di donazioni, il diritto del donante di revocare la donazione per ingratitudine nel caso di ingiurie gravi (art. 1081 cod. civ.); sia mediante pronuncia del magistrato che imponga la soppressione della causa o del fatto produttivo della lesione all'onore o la cessazione dell'atto ingiurioso o il divieto del suo ripetersi; sia mediante una congrua soddisfazione pecuniaria (risarcimento del danno non patrimoniale; v. danno morale, App.). Occorre solo rilevare che il legislatore penale ha escluso che possa il giudice penale assegnare alla parte lesa un'indennità a titolo di "riparazione pecuniaria" dell'offesa, sulla considerazione che, oltre al danno patrimoniale e non patrimoniale, non può esistere altra specie di danno riparabile: si avrebbe il ripristino della pena privata, istituto abolito da secoli.
Quali siano i mezzi con cui può essere attuata un'offesa all'onore altrui è difficile in una formula sintetica determinare: , i pratici italiani davano questa definizione dell'ingiuria: dictum vel factum in alterius contemptum prolatum; più precisamente l'offesa all'onore si può estrinsecare con detti o con scritti, con segni, con emblemi, con allegorie; con simboli, con caricature, con ironie e con qualsiasi fatto lesivo della dignità o del buon nome di una persona dinnanzi alla coscienza sociale. L'uso illegittimo del nome di una persona può costituire offesa all'onore di essa; così si dica per la critica letteraria e scientifica quando trascenda le sue alte finalità e invada il campo della personalità, traducendosi in un attacco alla dignità individuale. In questa materia è decisiva l'indagine circa l'intenzione dell'agente. Nel campo delle associazioni un' ingiusta sanzione disciplinare può costituire lesione all'onore di un socio.
Come le persone fisiche, così pure le persone giuridiche hanno diritto alla tutela del proprio onore: ormai nella pratica giudiziaria non si discute più circa il fondamento giuridico del diritto al risarcimento per offese a corpi morali. Può infine esser fatta offesa alla memoria di una persona defunta (art. 597 cod. pen.): che è però considerata dal legislatore offesa ai familiari per la solidarietà che stringe fra di loro i continuatori del nome del defunto e coloro che son legati a lui da vincoli di sangue. In speciale riguardo è tenuto dal legislatore anche il diritto all'onore nel campo matrimoniale, protezione che è affidata a disposizioni sia di carattere penale (559-569 cod. pen.), sia di carattere civile (art. 133-150 cod. civ.).
È di particolare interesse in questa materia il nuovo orientamento che in Germania ha assunto la legislazione sull'ordinamento del lavoro (1933) ispirata al principio dell'onore di categoria (Standesehre).
Bibl.: R. Leonhard, Der Schutz der Ehre im alten Rom, Breslavia 1902; H. Naendrup, Dogmengesch. d. alten mittelalterl. Ehrenminderungen, in Festgabe für F. Dahn, Breslavia 1905; G. Venezian, Opere giuridiche, I, Roma 1917, p. 170 segg.; G. Salvioli, Storia del diritto italiano, IX, Torino 1930, n. 361 segg.; F. Ferrara, Trattato di diritto civile, Roma 1931, p. 406 segg.; F. Müllereisert, Die Ehre im deutschen Privatrecht, Berlino 1931.