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OICVM [Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari]

di Cinzia Baldan - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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OICVM [Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari]

Cinzia Baldan

OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari)  Intermediari finanziari specializzati nell’investimento collettivo in valori mobiliari, introdotti nell’ordinamento italiano dal d. legisl. 84/1992 (direttiva 1985/611/CEE) e poi disciplinati dal Testo Unico della Finanza (➔ TUF).

Caratteristiche e funzionamento degli OICVM

Si tratta di organizzazioni il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari (strumenti finanziari che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali per es. le azioni di società e altri titoli equivalenti, obbligazioni e altri titoli di debito) dei capitali raccolti presso il pubblico. Il loro funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; le quote di tali organismi sono riacquistate o rimborsate a carico del patrimonio dell’organismo stesso, su richiesta dei portatori. Rientrano nella più ampia categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (➔ OICR), della quale comprendono i Fondi comuni di investimento mobiliare e le Società di Investimento a Capitale Variabile (➔ SICAV). Queste sono società per azioni a capitale variabile, con sede legale e direzione generale in Italia, aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto, mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni; possono delegare poteri di gestione del proprio patrimonio unicamente alle SGR (➔).

Tipologia degli investimenti

Gli investimenti degli OICVM possono essere costituiti da: valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (➔) che siano quotati o negoziati su un mercato regolamentato nazionale o di un altro Stato, o di nuova emissione, purché l’ammissione alla borsa valori, o a un mercato regolamentato, sia ottenuta entro un anno dalla domanda; quote di OICVM autorizzati, o di altri organismi d’investimento collettivo le cui regole risultino equivalenti ai requisiti applicabili a un OICVM; depositi presso un istituto di credito rimborsabili a richiesta, oppure che possano essere ritirati con una scadenza non superiore a 12 mesi; strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato o privatamente; altri strumenti del mercato monetario rispondenti alle esigenze di protezione degli investitori e del risparmio, emessi o garantiti da alcune categorie di emittenti definiti. In linea di principio, gli investimenti di un OICVM non possono superare il 5% delle attività in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o il 20% delle attività in depositi presso lo stesso organismo. Il limite del 5% può essere rivalutato in base alla qualità dell’emittente o secondo la natura dell’obbligo. Un OICVM non può acquistare azioni collegate a diritti di voto, qualora ciò indichi di avere un’incidenza sull’indipendenza dell’emittente. Infine, non può acquistare più del 10% di azioni senza diritto di voto, di obbligazioni o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente, né più del 25% delle quote di uno stesso OICVM o di ogni altro organismo d’investimento collettivo (il limite può essere superato in caso di circostanze eccezionali).

Vocabolario
banca d'investimento
banca d'investimento banca d’investimento loc. s.le f. Istituto bancario specializzato nel finanziamento alle imprese, sotto forma di prestito a lungo termine, spesso mediante acquisizione delle loro azioni. ◆ La strategia che consegna...
investimento etico
investimento etico loc. s.le m. Investimento finanziario che si propone di devolvere una parte delle rendite per iniziative di solidarietà o di ricerca scientifica. ◆ l’investimento etico potrebbe rivelarsi la prossima frontiera per le...
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