OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
(OPA)
Costituisce una particolare forma − mediante offerta al pubblico − di acquisto di azioni o di obbligazioni convertibili, a un prezzo determinato ed entro un periodo di tempo prestabilito, promossa da una società azionaria, anche da una banca che si fa garante e agisce per conto della società azionaria. Sviluppatasi nei mercati finanziari anglosassoni (con il termine di take over bid e di tender rispettivamente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti), si è poi diffusa nelle principali piazze borsistiche occidentali. L'obiettivo fondamentale dell'operazione è consentire in breve tempo a un soggetto di acquistare il controllo di una società mettendo in condizione di parità tutti gli azionisti, anche quelli minoritari, offrendo loro la possibilità di alienare il loro pacchetto azionario allo stesso modo dei grandi gruppi, trasferendolo cioè allo stesso prezzo. Le offerte possono essere ''generali'' quando hanno per oggetto l'intero capitale sociale, o ''parziali'' quando mirano non all'acquisizione della società destinataria ma soltanto al suo controllo mediante l'acquisto delle quote necessarie al raggiungimento di tale scopo.
In riferimento alla sua natura giuridica, l'OPA si configura come un contratto reale di compravendita di titoli regolato dal disposto degli artt. 1326 e 1336 c.c. che si perfeziona, dopo un'offerta al pubblico contenente tutti gli elementi contrattuali, con l'accettazione della proposta da parte della società destinataria. Tale accettazione determina la conclusione del contratto.
Per anni l'OPA è stata largamente utilizzata in Italia, pur in mancanza di una legge specifica, a eccezione della regolamentazione dettata dall'art. 18 della l. 7 giugno 1974 n. 216 (v. società, App. IV, iii, p. 532) che prevedeva da un lato l'obbligo da parte di coloro che intendevano procedere, mediante offerta al pubblico, all'acquisto o alla vendita di azioni o di obbligazioni convertibili, di darne preventivamente comunicazione alla CONSOB, indicando le condizioni, le modalità e i termini di svolgimento delle operazioni; e dall'altro la facoltà della CONSOB di precisare, nell'arco di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, i modi nei quali l'offerta doveva essere resa pubblica, i dati e le notizie relativi alla società offerente da pubblicarsi in un prospetto informativo a garanzia della trasparenza dell'operazione. Contro possibili manovre speculative attuabili nel periodo suindicato le quote dei titoli prese di mira potevano essere sospese dalla contrattazione in borsa a norma dell'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1975 n. 138.
Con la l. 18 febbraio 1992 n. 149 anche l'Italia si è dotata di una normativa specifica per la disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio dei titoli che s'inserisce nel più largo ambito della regolamentazione del mercato mobiliare, avviata con la l. 216/1974 e principalmente perseguita con la legge sui fondi comuni d'investimento (l. 23 marzo 1983 n. 77); la legge di riforma della CONSOB (l. 4 giugno 1985 n. 281); la legge sulle società d'intermediazione immobiliare (l. 2 gennaio 1991 n. 1); la legge sull'insider trading (l. 17 maggio 1991 n. 157).
A differenza dell'art. 18 della l. 216/1974, la nuova normativa distingue tra offerte pubbliche di vendita (OPV) e di sottoscrizione (OPST), e offerte di acquisto e di scambio (OPA) con riferimento agli interessi sottesi alle singole fattispecie. Nel primo caso, infatti, prevalgono l'interesse alla trasparenza attuato con la disciplina dei prospetti informativi; l'interesse alla parità di trattamento realizzato con il riconoscimento del diritto di acquistare o sottoscrivere alla pari i valori mobiliari offerti; l'interesse al corretto svolgimento dell'operazione. Nel secondo caso, invece, data la complessità degli interessi in gioco, preminente è l'attuazione del principio di parità di trattamento nel senso della cosiddetta distribuzione del premio di maggioranza o di controllo (inteso come partecipazione qualificata da parte dei possessori del cosiddetto ''pacchetto di controllo'' e come possibilità di vendere i titoli posseduti a un prezzo superiore a quello medio di mercato), volto sia a garantire l'esigenza di trasparenza e di protezione degli azionisti minoritari sia a tutelare ''l'interesse a un corretto funzionamento del mercato del controllo societario''.
La l. 149/1992, disciplinando le offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione, pone dei problemi interpretativi in ordine all'individuazione dell'oggetto della nuova regolamentazione, dal momento che l'elencazione dei valori mobiliari in essa contenuti è meramente esemplificativa ma riferibile con ampio margine di sicurezza a valori mobiliari cartolarizzati (azioni e obbligazioni convertibili) o, comunque, a valori mobiliari che attribuiscono diritti di voto (per es. azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio convertibili e a eccezione, quindi, delle azioni di risparmio e delle obbligazioni), mentre l'esclusione delle offerte relative a valori mobiliari non quotati non emerge con chiarezza dal testo normativo. Queste rimangono, dunque, soggette alla disciplina generale dell'art. 18 della l. 216/1974, integrato dagli artt. 22, comma 4°, e 23, comma 2°, della l. 149/1992. Va rilevato, inoltre, che, rispetto all'OPA, l'offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione non è mai obbligatoria.
La nuova disciplina circoscrive in termini precisi l'ambito di applicazione per le OPA, con riferimento a valori mobiliari che consentono di acquisire diritti di voto nell'assemblea ordinaria di società quotate e ne contempla quattro ipotesi: OPA preventiva nel caso in cui l'offerta venga lanciata per ottenere il controllo o la maggioranza relativa; incrementativa del semicontrollo nel caso in cui l'offerta venga lanciata allo scopo d'incrementare di un certo ammontare la metà delle partecipazioni di controllo o di maggioranza relativa; successiva nel caso in cui sia raggiunto il controllo o la maggioranza relativa oppure il semicontrollo mediante acquisti fuori borsa; residuale nel caso in cui il flottante scenda sotto il 10%. La nuova legge sull'OPA prevede, inoltre, una serie di sanzioni a carattere civile, amministrativo e penale a tutela della trasparenza e del corretto svolgimento delle operazioni di offerte lanciate sul mercato azionario.
Bibl.: Per la disciplina delle OPA anteriore alla l. 149/1992, cfr.: G. Castellano, Le offerte pubbliche di acquisto: i problemi non risolti dalla legge di riforma, in Giurisprudenza Commerciale, 1 (1975), pp. 5 ss.; G. Niccolini, Offerta pubblica di acquisto (OPA), in Enciclopedia del Diritto, xxix, Milano 1979, pp. 766 ss.; A. Astolfi, Offerta al pubblico di acquisto (OPA), in Dizionario di diritto privato, iii, Diritto commerciale e industriale, ivi 1981, pp. 643 ss.; S. Pescatore, Offerta pubblica di acquisto di azioni e obbligazioni, in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, v, Torino 1984, pp. 377 ss.; E. Rossi, Amministratori di società ed esercizio del potere con particolare riferimento alle normative OPA e Antitrust, Milano 1989: R. Weigmann, Offerte pubbliche di acquisto (OPA), in Enciclopedia Giuridica, xxi, Roma 1990. Sulla nuova normativa v. P. Montalenti, La legge italiana sulle offerte pubbliche: prime riflessioni, in Giurisprudenza Commerciale, 5, 1 (1992), pp. 831 ss.