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Obbligazione da contratto. Diritto internazionale privato

Enciclopedia on line
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L’art. 57 della l. 218/1995 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato rinvia per la disciplina delle obbligazioni contrattuali «in ogni caso» alla Convenzione di Roma del 1980, poi sostituita dal regolamento CE 593/2008 del Parlamento e del Consiglio europeo sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

L’ambito d’applicazione materiale del regolamento citato comprende le obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale che implicano un conflitto di legge, a esclusione di talune materie elencate nell’art. 1, par. 2 e 3. La nozione di obbligazione contrattuale cui fa riferimento il nuovo regolamento è pertanto nozione autonoma rispetto a quella dei singoli ordinamenti statali, dal momento che essa interessa le sole obbligazioni da contratto che possiedono un collegamento con un ordinamento diverso da quello del foro.

Il regolamento 593/2008 ha carattere universale essendo la legge da esso designata applicabile anche nel caso in cui non sia la legge di uno Stato membro. Con riferimento alla legge applicabile al contratto, il regolamento prevede, al pari della Convenzione di Roma, la libertà di scelta delle parti. La scelta della legge applicabile, che può interessare tutto il contratto o solo parte di esso, può essere espressa o tacita purché «risulti chiaramente» e può essere modificata in qualsiasi momento. Il regolamento 593/2008 ha introdotto un’importante semplificazione poiché fissa i criteri di collegamento applicabili in mancanza di scelta delle parti relativamente alle fattispecie contrattuali più diffuse. Diversamente da quanto stabilito nella Convenzione di Roma, la legge del paese con cui il contratto ha il collegamento più stretto opera nella nuova normativa solo in via residuale.

Voci correlate

Obbligazione alimentare nel diritto di famiglia. Diritto internazionale privato

Obbligazione da illecito. Diritto internazionale privato

Obbligazione ex lege. Diritto internazionale privato

Vedi anche
Regolamenti. Diritto dell’Unione Europea Regolamenti. Diritto dell’Unione Europea Nell’ordinamento dell’Unione Europea (UE), il regolamento è una fonte di diritto derivato dai Trattati comunitari, insieme con le decisioni e le direttive (Decisioni. Diritto dell’Unione Europea, Direttive. Diritto dell’Unione Europea). Più precisamente, il ... Diritto internazionale privato L’insieme delle regole e dei principi volti a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale, mediante rinvio all’ordinamento di un altro Stato. Il diritto internazionale privato è quindi una parte dell’ordinamento interno ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Tag
  • CONSIGLIO EUROPEO
  • ROMA
Vocabolario
obbligazióne
obbligazione obbligazióne s. f. [dal lat. obligatio -onis, der. di obligare: v. obbligare]. – 1. L’obbligare, l’obbligarsi, e il debito, l’obbligo, l’impegno, anche morale, che da ciò nasce: assumere, contrarre, avere, soddisfare un’o.;...
contratto di espansione
contratto di espansione loc. s.le m. Strumento di programmazione aziendale, basato su un accordo tra impresa e governo, che consente anche di programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale indicare il numero dei lavoratori da assumere...
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