NOVIZIATO e NOVIZIO
. In senso canonico noviziato è il tempo di prova, che si premette all'incorporazione nello stato religioso, e novizio è detto chi si trova in tale periodo di prova.
Si può dire che il noviziato è antico come gli stessi ordini religiosi. Innocenzo IV (1244) prescrisse ai due ordini dei Predicatori e dei Minori, un anno di noviziato sotto pena di nullità della professione religiosa; Bonifacio VIII estese tale obbligo a tutti gli ordini mendicanti, e il concilio di Trento (sess. XXV, cap. 15, De Regul.) a tutti gli ordini indistintamente. Tale regola fu confermata dal nuovo Codice di diritto canonico, le cui disposizioni principali in proposito sono le seguenti.
Può essere ammesso al noviziato ogni cattolico, che con retta intenzione voglia farsi religioso, e sia libero da certi impedimenti. Di questi, alcuni sono particolari, altri generali, cioè stabiliti dal Codice, e obbligatorî per tutti gli ordini religiosi; da questi ultimi soltanto la S. Sede può dispensare per gravi motivi. Essi sono di due specie: alcuni rendono illecita e invalida l'ammissione al noviziato, altri la rendono soltanto illecita.
Non può essere validamente ammesso: 1. chi aderì a una setta acattolica; 2. chi non ha l'età richiesta; 3. chi entra in religione, o vi è ammesso, per violenza, grave timore o inganno; 4. i coniugati; 5. chi già emise altri voti religiosi; 6. quelli cui sovrasta qualche pena per grave delitto; 7. i vescovi; 8. i chierici che per disposizione della S. Sede sono tenuti con giuramento a prestare l'opera loro a servizio della diocesi o delle missioni, finché dura l'obbligo del giuramento.
Sono ammessi illecitamente, sebbene validamente: 1. i chierici in sacris, senza il permesso del loro vescovo; 2. i gravati da debiti, non in grado di pagare; 3. chi deve rendere conti o è impigliato in affari secolareschi; 4. i figli che debbono aiutare i genitori bisognosi, e i genitori la cui opera è necessaria ai figli; 5. chi è affetto da irregolarità o altro canonico impedimento per i sacri ordini; 6. gli orientali nelle religioni di rito latino.
Tutti gli aspiranti debbono presentare determinati documenti, fra cui principali sono le lettere testimoniali degli ordinarî, di cui sono stati sudditi. Nelle religioni femminili di voti perpetui tutte le aspiranti, e in quelle maschili i conversi, cioè quelli non destinati al sacerdozio, prima del noviziato debbono fare almeno sei mesi di postulato.
Il noviziato incomincia con la vestizione dell'abito religioso, ovvero in altro modo stabilito dalle costituzioni particolari. La sua durata è di almeno un anno (anno canonico). Perché sia valido deve: a) essere compiuto dopo passati i 15 anni di età; b) trascorrere nella casa specialmente destinata a questo scopo; c) durare un anno intero e continuo. Se per qualsiasi motivo, pur con licenza dei superiori, il novizio si assenti più di 30 giorni, anche non continui, deve ricominciare il noviziato; se invece l'assenza è superiore ai 15 giorni, ma non ai 30, deve supplire per un tempo corrispondente.
Il novizio può liberamente abbandonare il noviziato, e anche i superiori possono rinviarlo per una giusta causa. Se nelle costituzioni, o mediante espressa convenzione, non è stabilito di pagare una certa somma, nulla si può esigere per le spese del noviziato; se l'aspirante va via, gli si deve restituire quanto ha portato, e non è stato consumato dall'uso.
Il novizio sebbene non ancora vero religioso, gode di tutti i privilegi e grazie spirituali della sua religione. Non può essere promosso agli ordini sacri, e neppure può rinunziare ai suoi benefizî e beni, o aggravarli di qualche obbligazione. Il noviziato termina con la professione religiosa; i superiori, però possono prolungarlo per un semestre. Prima di fare i voti, il novizio deve disporre tanto dell'amministrazione dei suoi beni, quanto del loro uso o usufrutto; disposizione che varrà per tutto il tempo-dei voti semplici.