Vedi Novita in tema di impugnazioni dell'anno: 2013 - 2014 - 2015
Novità in tema di impugnazioni
La prospettiva di una puntualizzazione dei principi e della sistematica processuale nella complessa tematica delle impugnazioni è stata offerta dall’importante arresto delle Sezioni Unite del 27.3.2014, n. 16208. La pronuncia ha deciso negativamente sul quesito se violi o meno il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, co. 3, c.p.p. il giudice di rinvio che, individuata la violazione più grave a norma dell’art. 81 cpv. c.p., in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di cassazione, pronunciata su ricorso del solo imputato, apporti per uno dei reati in continuazione un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore1.
Il caso era quello di un giudice del rinvio il quale, individuato dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione il reato più grave nel delitto di concussione, aveva determinato per esso una pena inferiore a quella che era stata assunta come pena base dal procedente giudice di appello, calibrata sul minimo edittale previsto come pena minima per i reati-satellite di violenza sessuale, per i quali aveva stabilito un aumento comunque inferiore rispetto a quello del primo giudizio. Su tale parametro di commisurazione, più blando di quello precedentemente assunto dal giudice del merito, egli aveva stabilito un aumento per l’altra ipotesi di concussione, di cui ad un diverso capo, in misura maggiore di quella stabilita nella sentenza poi annullata, in stretta correlazione con la diversa qualificazione giuridica del reato
assunto come violazione più grave, cioè la concussione in luogo della violenza sessuale, con la diversa quantificazione della pena-base e con il carattere omogeneo del reato-satellite preso in considerazione, rispetto a quello assunto come violazione più grave.
La pronuncia, nel quadro variegato ed ondivago della giurisprudenza, finanche delle Sezioni Unite, sul tema della reformatio in peius2, ha articolato il suo ragionamento a partire dalla ratio dell’istituto. Il vertice della legittimità ha innanzitutto escluso che essa possa rinvenirsi in una manifestazione del diritto di difesa o dell’interesse ad impugnare o ancora possa apprezzarsi quale corollario del principio del favor rei; piuttosto – secondo le Sezioni Unite – la ratio in questione va ricondotta al «principio della domanda», che vincola il giudice di seconde cure a non travalicare «il petitum sostanziale perseguito attraverso il gravame», così determinando «un aggravamento ... della posizione dell’imputato, senza domanda della parte pubblica»3. La ricostruzione della ratio ha costituito quindi, nelle riflessioni dei giudici di legittimità, fondamento logico-giuridico per escludere che il divieto in questione abbia natura di regola eccezionale e per sostenerne l’applicabilità anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento pronunciato dalla Cassazione su ricorso del solo imputato, conformemente a quanto ritenuto da giurisprudenza4 e dottrina5 maggioritarie.
In tale contesto, si è ammesso che, se il cumulo giuridico ed il corollario del meccanismo di unificazione del trattamento sanzionatorio presuppongono la individuazione dei termini che compongono il cumulo, mutando uno dei termini il meccanismo di unificazione subisce una «novazione di carattere strutturale», non permettendo più di sovrapporre la sua nuova dimensione a quella oggetto del precedente giudizio. Tuttavia, è stato ritenuto che utile ed oggettivo elemento di confronto resta soltanto quello dalla pena finale, che è l’unica a non dover essere travalicata dal giudice del gravame.
Del resto tale soluzione trova un’implicita conferma dall’art. 597, co. 4, c.p.p. da cui si ricava che il legislatore ha preso in considerazione, come termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice, «soltanto la pena complessiva e non certo i singoli segmenti o passaggi di giudizio che hanno concorso a determinare quella pena».
Giova ricordare, infine, che la sentenza, affrontando il problema specifico di una condanna per concussione annullata limitatamente alla individuazione della pena prima dell’approvazione della l. 6.11.2012, n. 190, ha anche ribadito che non può trovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione che dispone l’annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena,ma prima della definizione di questa ulteriore fase del giudizio. Ciò in quanto i limiti della pronuncia rescindente determinano l’irrevocabilità della decisione impugnata in ordine alla responsabilità pena ed alla qualificazione dei fatti ascritti all’imputato.
1 Un primo commento “a caldo” è di Gabrielli, C., Dalle Sezioni unite alcune precisazioni in tema di reato continuato e divieto di reformatio in peius, in www.penalecontemporaneo.it, 2014.
2 Basti limitarsi a Cass. pen., S.U., 18.4.2013, n. 33752, per cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione; Cass. pen., S.U., 29.3.2007, n. 27614; Cass. pen., S.U., 11.4.2006, n. 17050, per cui il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all’art. 597, co. 3, c.p.p., non opera nel nuovo giudizio conseguente all’annullamento della sentenza di primo grado – impugnata dal solo imputato – disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell’atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata; Cass. pen., S.U., 27.9.2005, n. 40910 (di chiaro segno contrario rispetto a quella commentata) secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.
3 Sul tema della ratio, si leggano, tra gli altri, Nuzzo, F., Sub art. 597, in Lattanzi, G.-Lupo, E., diretto da, Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, VIII, t. II, 2013, 809 s.; Belluta, H., Divieto di reformatio in peius, in Bargis, M.-Belluta, H., Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma, Torino, 2013, 12 s.; Pisani, M., Le impugnazioni, in AA.VV., Manuale di Procedura penale, VIII ed., Bologna, 2008, 577; Marandola, A., Reformatio in peius (divieto di): I) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2007.
4 Per tutti v., in tal senso, Cass. pen., 11.12.2012, n. 3161; Cass. pen., 27.9.2011, n. 36778; Cass. pen., 8.5.2009, n. 34557; Cass. pen., 13.3.2007, n. 13702; Cass. pen., 16.9.2008, n. 38820.
5 Vedasi Cordero, F., Procedura Penale, IX ed., Milano, 2012, 1165; Ciani, G., Sub art. 627, in Comm. c.p.p. Chiavario, VI, Torino, 1991, 317; Giustozzi, R., Le impugnazioni, in Fortuna, E.-Dragone, S.-Fassone, E.-Giustozzi, R., Nuovo Manuale pratico del processo penale, Padova, 2002, 1289 e ss.; Monaco, M.M., Disorientamenti interpretativi e questioni applicative, in Le impugnazioni penali, tratt. diretto da A. Gaito, I, Torino, 1998, 764 e ss.; Monaco, M.M., Il giudizio di rinvio. Struttura e logiche probatorie, Padova, 2012, 91 ss.