Vedi Novita in tema di impugnazioni dell'anno: 2013 - 2014 - 2015
Novità in tema di impugnazioni
In tema di giudizio di appello, il 2012 è stato scandito da alcune pronunce che hanno innovato rispetto a precedenti orientamenti o chiarito incertezze perduranti. La scelta del rimedio esperibile, sulle orme di Cass., S.U., 11.1.2011, n. 390 (in Giust. civ., 2011, 623) dipende dal provvedimento apparentemente emesso, cosicché in materia di opposizioni ad ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative, avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata con ordinanza inaudita altera parte, ex art. 23, co. 1, l. 24.11.1981, n. 689, è stato ritenuto esperibile non l’appello, ma il ricorso immediato per cassazione indipendentemente dal motivo posto dal giudice a fondamento dell’inammissibilità (Cass., 27.6.2012, n. 10746). L’incertezza in questa materia è stata in parte risolta dal d.lgs. 1.9.2011, n. 150 di semplificazione dei procedimenti civili, che ha previsto la pronuncia di sentenza appellabile, scelta commentata positivamente da Montanari, M., in Codice di procedura civile commentato, La semplificazione dei riti, a cura di C. Consolo, Milano, 2012, 93. Il principio dell’identificazione del mezzo di impugnazione con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento – e quindi al principio dell’apparenza – è stato riaffermato da Cass., 2.3.2012, n. 3338, ma anche da Cass., S.U., 2.10.2012, n. 16727, in forza della quale l’ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione, in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l’appello.
Il rapporto tra appello e sospensione del processo è stato indagato con accenti di novità da Cass., S.U., 19.6.2012, n. 10027, secondo la quale, allorché penda, in grado di appello, sia il giudizio in cui è stata pronunciata una sentenza su causa di riconoscimento di paternità naturale e che l’abbia dichiarata, sia il giudizio che su tale base abbia accolto la domanda di petizione di eredità, ed entrambe le sentenze siano state impugnate, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata sulla dichiarazione di paternità naturale, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione. Si è in tal modo affermato che, salvo obbligatorie eccezioni, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c.
A seguito di ordinanza interlocutoria del 26.3.2012, n. 4778 della Prima Sezione, è stato rimesso alle Sezioni Unite il contrasto insorto tra diverse interpretazioni delle sezioni semplici sulla ritenuta necessità o meno, che l’atto introduttivo del giudizio contenga, a pena di nullità, l’avvertimento di cui all’art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. (cui rinvia l’art. 342 c.p.c.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività. Capovolgendo un precedente convincimento, la Seconda Sezione ha stabilito, infatti, incontrando il favore dei commentatori (Carrato, A., L’omesso avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c. in appello e le possibili conseguenze processuali, in Corr. giur., 2012, 1085), che detta omissione nell’atto di citazione di appello notificato al difensore dell’appellato costituito in primo grado, e dunque a soggetto che deve essere a perfetta conoscenza degli obblighi e delle facoltà inerenti la difesa in appello, determina l’annullamento della sentenza impugnata soltanto ove il ricorrente indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito per effetto di detta omissione, non essendo detto vizio processuale riconducibile alla violazione dei principi del giusto processo (Cass., 30.12.2011, n. 30652; Cass., 30.12.2011, n. 30603; Cass., 23.12.2011, n. 28676).
Con riferimento alla ammissibilità di prove nuove in appello, ora oggetto dell’intervento restrittivo della l. 7.8.2012, n. 134, che ha soppresso la possibilità di introdurre in sede di gravame le prove «indispensabili», la Corte è stata chiamata più volte ad intervenire.
Si è consolidata la opinione che la valutazione di indispensabilità dei nuovi documenti, ai sensi dell’art. 345, co. 3, c.p.c., può risultare dalla motivazione della sentenza di appello, senza che occorra una richiesta espressamente rivolta al giudice affinché ne autorizzi la produzione (Cass., 1.6.2012, n. 8877), né quindi un provvedimento espresso del giudice (Cass., 15.11.2011, n. 23963), essendo ampiamente soddisfatta ogni esigenza di controllabilità, allorquando la giustificazione dell’ammissione del documento sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza d’appello.
Quanto alla forma della decisione, è stato ribadito (Cass., 13.4.2012, n. 5891, ma v. già Cass., 13.10.2011, n. 21216) che nel giudizio di gravame dinanzi alla corte d’appello non è applicabile, secondo le norme all’epoca vigenti (per le novità legislative si rinvia al contributo in tema di appello in questo volume), l’art. 281 sexies c.p.c., che disciplina la decisione a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Tuttavia, qualora la corte d’appello abbia applicato l’art. 281 sexies, la nullità del procedimento è sanata, ove, a fronte dell’invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest’ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Resta anche in questo caso esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360 bis, co. 1, n. 2, c.p.c., là dove le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese.
Reduce dalla non felice vicenda del quesito di diritto, la tecnica del ricorso per cassazione è rimasta all’attenzione della giurisprudenza. Le Sezioni Unite (11.4.2012, n. 5698), riferendosi ai ricorsi confezionati ricopiando pedissequamente gli atti precedenti, hanno chiarito che la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutte le deduzioni, anche superflue, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
Hanno poi stabilito (Cass., S.U. 22.5.2012, nn. 8077 e 8078) che la denuncia della nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, quale vizio che comporta la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, impone al giudice di legittimità di non limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c.).
A sezioni unite (Cass., S.U., 10.7.2012, n. 11508) è stato inoltre stabilito che è inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c., avverso un’ordinanza resa dalla Corte di cassazione in sede di procedimento di correzione di errori materiali, per sostenere l’avvenuto superamento dei limiti propri di detto procedimento, atteso che l’ordinanza di correzione, in quanto priva di funzione decisoria, non è soggetta ad alcuna impugnazione, mentre le stesse sentenze della Corte di cassazione sono impugnabili per revocazione soltanto per errore di fatto, e non anche per contrasto con precedente giudicato.