Vedi Novita in materia di mediazione dell'anno: 2013 - 2019
Novità in materia di mediazione
Nell’anno 2012 si completa l’attuazione della normativa sulla mediazione finalizzata alla composizione delle controversie civili e commerciali contenuta nel d.lgs. n. 28/2010, entrato in vigore il 20.3.2010. Come previsto dal d.l. n. 225/2010, convertito in legge con l. n. 10/2011, dal 21.3.2012 sono soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione anche le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e in tema di condominio. Continua inoltre la diffusione degli Organismi di mediazione e dei correlativi regolamenti, mentre si moltiplicano le decisioni della giurisprudenza sui numerosi profili problematici della normativa.
Nel 2012 la normativa sulla mediazione finalizzata alla composizione delle controversie civili e commerciali, introdotta dal d.lgs. 4.3.2010, n. 28 trova compiuta attuazione, dal momento che la condizione di procedibilità costituita dal tentativo obbligatorio di mediazione di cui all’art. 5, co. 1, diviene operativa, dal 21.3.2012, anche per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e in tema di condominio1.
Alcune novità provengono poi da discipline di altri settori che però toccano per alcuni profili la mediazione. La normativa in tema di compensi degli avvocati (d.m. 20.7.2012, 140 sui parametri a cui rimanda l’art. 9 del d.l. 24.1.2012, n. 1, convertito in legge con l. 24.3.2012, n.27) prevede infatti, per l’attività stragiudiziale, un aumento della liquidazione del compenso dell’avvocato fino al 40% se l’affare si conclude con una conciliazione (art. 3); per l’attività giudiziale, quando il procedimento si conclude con una conciliazione, un aumento fino al 25% rispetto a quello liquidabile a norma dell’art. 11 (art. 4) .
Inoltre va ricordato che l’art. 55 del d.l. 22.6.2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in legge con l. 7.8.2012, n. 134 ha inserito nell’art. 2 della l. 24.3.2001, n. 89 il nuovo co. 2-quinquies, a norma del quale non è riconosciuto alcun indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata del processo nel caso di cui all’art. 13, co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 28/2010, ossia se la parte rifiuti la proposta di accordo conciliativo formulata dal mediatore quando essa corrisponda interamente alla sentenza. Sempre a proposito dell’intento del legislatore di incentivare l’accordo mediativo attraverso sanzioni di varia natura, è utile ricordare una novità mancata: la l. 17.2.2012, n. 10, convertendo in legge il d.l. 22.12.2012, n. 212, ha eliminato la previsione inserita dal decreto predetto nell’art. 8, co. 5, del d.lgs. n. 28/2010, secondo la quale il giudice poteva sanzionare la parte che aveva rifiutato di partecipare alla mediazione «con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1». L’art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/2010 mantiene dunque il testo modificato dal d.l. 13.8.2012, n. 138, convertito in legge con l. 14.9.2011, n. 148: «il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio». Secondo il Tribunale di Palermo2 la disposizione, anche nell’attuale testo, prevede una misura a carattere sanzionatorio e pertanto sarebbe possibile che anche prima della sentenza il giudice possa emettere la condanna in questione3.
Tra gli atti non normativi, ma sicuramente rilevanti, è da ricordare la circ. 10.8.2012, n. 9 del Ministero della funzione pubblica, che contiene Linee guida in materia di mediazione per assicurare l’omogenea attuazione della normativa di riferimento da parte delle pubbliche amministrazioni. La circolare specifica che rientrano nel novero delle controversie disciplinate dal d.lgs. n. 28/2010 esclusivamente quelle che implichino la responsabilità della pubblica amministrazione per atti non autoritativi. Infine, va ricordato che con provvedimento del 28.6.2012, n. 181 il Garante per la protezione dei dati personali ha deliberato di differire di sei mesi, sino al 31.12.2012, l’efficacia dell’autorizzazione del 21.4.2011 al trattamento dei dati sensibili nell’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Analogo provvedimento di differimento (n. del 28.6.2012, 182) è stato adottato dal Garante per l’autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari correlato all’attività di mediazione. Il 2012 è anche l’anno che vede un’ulteriore diffusione degli Organismi di mediazione: ne risultano iscritti 922 al 22.9.2012.
Il definitivo ampliamento delle controversie soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione si colloca nel periodo di attesa delle decisioni relative alle questioni più spinose già sollevate con riferimento appunto all’obbligatorietà del tentativo: incostituzionalità e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea per verificare la percorribilità di alcune vie interpretative secondo il parametro dell’interpretazione conforme della normativa interna a quella europea4.
A quest’ultimo riguardo, oltre all’ordinanza del Tribunale di Palermo del 16.8.20115, va segnalata l’ordinanza del Giudice di pace di Mercato San Severino del 21.9.20116 che ha effettuato il rinvio alla Corte di giustizia per quanto attiene: alle sanzioni, economiche e processuali, che operano nel successivo processo dinanzi al giudice; ai tempi del procedimento di mediazione; ai costi, che sarebbero doppi rispetto al processo dinanzi al giudice7. Al momento, non risulta decisa la questione di costituzionalità (l’udienza è fissata al 24 ottobre)8, né si è pronunciata la Corte di giustizia sulle ordinanze di rinvio ricordate. Tuttavia, nell’ambito del procedimento innestato dal provvedimento del Giudice di pace di Mercato San Severino (causa C-492/11), la Commissione europea ha presentato alla Corte, il 2.4.2012, osservazioni scritte formulate alla luce della direttiva 2008/52/CE. La Commissione ha ritenuto che la direttiva, letta alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, «non osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che preveda – per la parte che ingiustificatamente non partecipi al procedimento di mediazione – che il giudice successivamente investito della controversia possa desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e la condanna ad una somma corrispondente al contributo unificato». Ha ritenuto altresì la compatibilità con la direttiva della previsione, per l’esperimento della mediazione obbligatoria, di un termine di quattro mesi. Si precisa tuttavia che spetta al giudice nazionale «stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento della mediazione comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione di questo diritto suscettibile di ledere la sostanza del diritto stesso». Ha invece espresso parere negativo rispetto al tema obbligatorietà/onerosità della mediazione affermando che «La direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che assortisce il procedimento di mediazione di tipo obbligatorio di sanzioni economiche in grado di incidere sulla libertà delle parti di porre fine al procedimento di mediazione in qualsiasi momento e pertanto di limitare, in maniera sproporzionata, l’esercizio del diritto d’accesso al giudice». Inoltre ha ritenuto che la citata direttiva europea «osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che prevede una mediazione obbligatoria onerosa». Ha precisato tuttavia che «spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria siano tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie».
L’opera di assestamento demandata alla giurisprudenza e alla dottrina è in pieno svolgimento, alimentata oltretutto dalla piena efficacia delle previsioni dell’art. 5, co. 1, d.lgs. n. 28/2010.
3.1 Ambito delle materie e dei procedimenti soggetti alla mediazione obbligatoria
Su questo profilo l’attività di razionalizzazione della normativa è particolarmente intensa, specie per ridelimitare le aree grigie lasciate dalle espressioni dell’art. 5, co. 1, cit.
A proposito di contratti bancari e finanziari, il Tribunale di Milano (ord. 16.3.2012)9 e quello di Verona (ord. 4.4.2012)10 ritengono che la categoria di controversie in discussione vada individuata in riferimento alla natura “professionale” di una delle parti (rispettivamente l’impresa bancaria, l’impresa assicurativa e l’intermediario finanziario); secondo altra pronuncia del Tribunale di Milano del 2.4.201211 si esclude che il contratto di leasing rientri nell’elencazione di cui all’art. 5, co. 1.
In tema di diritti reali, la questione più frequente è se la condizione di procedibilità sia applicabile alle domande di usucapione, anche in considerazione dei problemi circa la trascrivibilità del verbale di conciliazione, non riconducibile a una delle ipotesi normative previste dagli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c. (gli atti pubblici o le scritture private autenticate o la cui sottoscrizione sia stata accertata giudizialmente). Il terzo comma dell’art. 11 prevede d’altronde che «se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». La soluzione più radicale è quella che esclude per le cause di usucapione l’applicabilità dell’art. 5 cit.12 Il tribunale di Roma (decreto 8.2.201213) ha ritenuto invece soggette alla conciliazione obbligatoria le domande di usucapione. Tuttavia, poiché per l’art. 2 d.lgs. n. 28/2010 l’accesso alla mediazione è limitato alle controversie vertenti su diritti disponibili, solo l’accertamento del possesso ad usucapionem con effetti limitati alle parti potrebbe essere demandato all’autonomia negoziale. Pertanto, l’usucapiente sarebbe obbligato a seguire la via conciliativa, ma ove raggiunga l’accordo conciliativo, dovrebbe instaurare il giudizio innanzi all’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’accertamento erga omnes. Il verbale di conciliazione in tema di usucapione non sarebbe dunque idoneo alle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2651 c.c. Di contrario avviso il Tribunale di Como14 secondo cui l’accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile ai sensi dell’art. 2643, n. 13, c.c. in relazione all’art. 11 d.lgs n. 28/2010, perché conterrebbe una transazione; anche la domanda di usucapione, pertanto, deve essere assoggettata a mediazione, ma la parte che si vedrà trasferito il bene lo acquisterà a titolo derivativo, in quanto lo strumento utilizzato per la traslazione è il verbale di mediazione e non a titolo originario, come invece nel caso di usucapione accertata mediante sentenza. Un iter argomentativo ancora diverso si rinviene nel decreto del Tribunale di Catania del 2.2.201215 secondo cui il verbale di conciliazione accertativo dell’usucapione, assumendo il valore di negozio di mero accertamento, non è riconducibile all’art. 2643 c.c. Esclusa la natura transattiva dell’accordo in questione per difetto dei necessari requisiti, considera non risolutivo il richiamo all’art. 2645 c.c. che prevede la trascrivibilità di «ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluni degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 c.c.». Il verbale di accordo amichevole contenente l’accertamento dell’intervenuta usucapione non risulta trascrivibile per il tramite dell’art. 2651 c.c.; il giudice giunge quindi a ritenere non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 11, co. 3, d.lgs. n. 28/2010 nella parte in cui tale norma non prevede la trascrizione del verbale di accordo amichevole di accertamento dell’usucapione, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione però non sollevata perché priva di rilevanza nel procedimento.
A proposito dei procedimenti esclusi dall’obbligo di mediazione uno dei problemi più rilevanti era sorto per la consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c. Al riguardo il Tribunale di Milano (ord. 24.4.201216) conferma l’orientamento volto a ritenere che il procedimento in questione, avendo finalità di conciliazione della lite, non sia soggetto al tentativo obbligatorio di conciliazione17. Particolari questioni riguardano poi alcuni procedimenti bifasici per i quali l’art. 5, co. 4, d.lgs. n. 28/2010 prevede l’esonero dalla mediazione nella fase sommaria, salvo reintrodurlo qualora segua una fase a cognizione piena: per i procedimenti di convalida di licenza o sfratto dopo il mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c., se non si dia corso alla mediazione dopo la fase sommaria, si verificherebbe l’improcedibilità della domanda sottesa alla intimazione di sfratto, con condanna dell’intimante alle spese18; per i procedimenti per ingiunzione, qualora non siano avanzate le istanze interinali ex artt. 648 o 649 c.p.c. nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, appare ragionevole ritenere che il giudice debba rilevare la mancanza della condizione di procedibilità alla prima udienza19. Il Tribunale di Varese (ord. 18.5.2012)20 ritiene che il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità sia la parte opposta, attore sostanziale e creditore effettivo; tuttavia, pare più adeguato alla natura del giudizio di opposizione ritenere che l’onere ricada sull’opponente e che, in caso di mancata instaurazione, si pervenga ad una declaratoria di improcedibilità dell’opposizione stessa. Nelle controversie in tema di danni derivanti da circolazione stradale, si è ritenuta ragionevole la sovrapposizione del tentativo di mediazione obbligatorio con la fase di trattativa con l’assicurazione e cioè con l’obbligo previsto dall’art. 145, co. 1 e 2, c. assicurazioni quale condizione di proponibilità della domanda21.
3.2 Cumulo di domande e obbligatorietà della mediazione
Su tale questione non si è ancora raggiunta una uniformità di vedute. In dottrina e in giurisprudenza continuano ad essere sostenute diverse tesi. Secondo alcuni l’eccezione di improcedibilità sarebbe limitata alla domanda principale (del resto l’art. 5, co. 1, fa riferimento all’eccezione del convenuto)22; secondo altri il tentativo di conciliazione sarebbe obbligatorio anche per le domande successive a quella o a quelle introdotte dall’attore (si fa riferimento in tal caso allo stesso art. 5 cit. quando statuisce che il tentativo deve essere esperito da «chi intende esercitare un’azione»)23. Una tesi intermedia è sostenuta da chi affida al potere discrezionale del giudice la decisione se occorra procedere o meno ad un nuovo tentativo di conciliazione (salva l’opzione della separazione delle cause ai sensi dell’art. 103, co. 2, c.p.c.)24. Rientra in tale posizione chi ha ritenuto la mediazione obbligatoria per la cd. riconvenzionale inedita25, cioè per il caso che non vi sia stato tentativo di mediazione in ordine alla domanda principale (ad es. perché non ricadeva ratione temporis sotto la nuova disciplina) e la domanda riconvenzionale rientri nell’ambito dell’art. 5, co. 126.
Per il caso di cumulo oggettivo (più domande dell’attore contro lo stesso convenuto) si ritiene da alcuni che ogni domanda sia soggetta alla condizione di procedibilità, salva la facoltà del giudice di separare le cause ex art. 104, co. 2, c.p.c. per evitare che la sanatoria di una domanda ritardi le altre27; altri, invece, escludono la separazione per il cumulo di domande oggettivamente connesse e ritengono sufficiente che almeno una delle domande sia stata oggetto di mediazione28.
3.3 I requisiti della condizione di procedibilità
L’art. 7 d.m. 18.10.2010, n. 180 impone ai regolamenti degli organismi la previsione per cui, nei casi di cui all’articolo 5, co. 1, «il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione». La valutazione dell’avveramento o meno della condizione di procedibilità ex art. 5, co. 1, restava comunque affidata al giudice alla luce della disciplina primaria contenuta nel decreto legislativo. Il Tribunale di Siena (ord. 25.6.2012)29 ha affermato che la prescrizione legale del previo esperimento della procedura mediativa non è soddisfatta da «un mero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire né l’instaurazione di un effettivo ed integro contraddittorio di fronte al mediatore, né l’effettiva fruizione del servizio da quest’ultimo erogato» (il Tribunale è pervenuto ad affermare che il comportamento elusivo della parte integra gli estremi della frode alla legge, mirando ad «eludere, sul piano sia della sua funzione processuale sia dei suoi riflessi pecuniari, l’obbligatorietà della media-conciliazione»).
3.4 Mediazione delegata: poteri del giudice e conseguenze della mancata partecipazione
Ai sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28/2010, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, «può invitare» le stesse a procedere alla mediazione30. Rispetto a tale istituto si segnalano opinioni discordanti in ordine alle conseguenze della mancata adesione all’invito del giudice. Secondo alcuni, che valorizzano la natura volontaristica e consensuale della mediazione non sarebbero applicabili né l’art. 116, co. 2, né l’art. 88 c.p.c.31 Altri, valorizzando un presunto scopo deflativo, ritengono che la dichiarazione di adesione o di non adesione potrebbe essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.c., quale comportamento liberamente valutabile32. Il Tribunale di Vasto (ord. 8.7.201233) giunge ad incidere sul potere di scelta dell’organismo ad opera delle parti con la previsione che la scelta debba cadere su un organismo il cui regolamento non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa: tale previsione è espressamente motivata dalla necessità di non «frustrare lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento dell’accordo» – e permettere al giudice di fare applicazione dell’art. 13 d.lgs n. 28/2010 in tema di spese processuali per disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli. Lo spirito e il tenore della normativa inducono a ritenere preferibile la prima opzione interpretativa. Il pericolo che si profila in ordine alla mediazione demandata è quello di favorire una sorta di giurisprudenza difensiva: di fronte all’eccessivo afflusso di cause, si usa la mediazione demandata come improprio metodo di deflazione (è significativo, ad esempio, nell’ordinanza del Tribunale di Vasto il riferimento al ruolo istruttorio e decisorio «congestionato»), corredandolo di sanzioni e minacce che dovrebbero “costringere” la parte a mediare, così alterando una volontà che dovrebbe invece essere incondizionata. Deve dunque ritenersi che l’organismo di mediazione – in caso di adesione all’invito – sia liberamente scelto dai litiganti mediante presentazione di un’istanza comune; in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l’Organismo adito per primo (art 4 , co. 1, d.lgs. n. 28/2010)34. Secondo alcuni, tuttavia, il giudice potrebbe precisare nel suo invito che la mediazione dovrà tenersi nell’ambito del circondario dell’ufficio35.
1 L’Ania ha pubblicato al riguardo le proprie Linee Guida per la gestione della mediazione a fini conciliativi in materia assicurativa, in www.ania.it. Sull’istituto in generale continua la pubblicazione di monografie; ricordiamo tra le altre, Tiscini, R., La mediazione civile e commerciale, Torino, 2011; Cuomo Ulloa, F., La mediazione nel processo civile riformato, Bologna, 2011; Bove, M., a cura di, La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, Padova, 2011. Vedi anche il dossier Il modello italiano di mediazione, in Giur. it., 2012, 211; Franzoni, M., La transazione risultato della mediazione (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), in Resp. civ., 2012, fasc. 8-9. Dati statistici del periodo dal 21.3.2011 al 31.3.2012 sulla mediazione sono pubblicati nel sito www.governo.it.
2 Trib. Palermo, sez. dist. Bagheria, ord. 20.7.2012, in www.altalex.com.
3 Nello stesso senso anche Trib. Termini Imerese, 9.5.2012, in www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it.
4 Su tali questioni, vedi il commento di Besso, C., Mediazione obbligatoria: lo stato delle cose, in Giur. it., 2012, 227; della stessa Autrice v. anche La mediazione: definizioni e tipologie, in La mediazione civile e commerciale, a cura di C. Besso, Torino, 2010, 49 ss; per riferimenti completi ai provvedimenti ricordati si rinvia a Breggia, L., La procedura e gli organismi per la mediazione, in Libro dell’anno del diritto 2012, Roma, 2012, 692 ss.
5 V. ancora Breggia, L., La procedura, cit., 695.
6 In www.IlCaso.it.
7 Sul provvedimento v. Besso, C., Mediazione obbligatoria, loc. cit.; D’Antillo, L.-Di Filippo, M., Mediazione obbligatoria e diritto alla tutela giurisizionale: contrasti (reali e apparenti) tra la normativa italiana e il diritto UE, in Giur. it., 2012, 661.
8 Al momento della correzione delle bozze è stato diffuso dalla Consulta un comunicato stampa nel quale si legge che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del d.lgs. 4.3.2010, n.28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
9 In www.corteappello.milano.it.
10 In www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it.
11 In www.corteappello.milano.it.
12 Così Trib. Varese, 20.12.2011, in www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it.
13 In www.altalex.com.
14 Trib. Como, sez. dist. Cantù, 2.2.2012, in www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it.
15 In www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it.
16 In www.IlCaso.it.
17 In www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it.. In tal senso già Trib. Pisa, ord. 3.8.2011, e Trib. Varese, decreto 21.4.2011, entrambi in Foro it., 2012, I, 270; v. anche Cesaretti, M., Inapplicabilità delle norme di cui al d.lgs. n. 28/2010 in caso di domanda giudiziale per una ctu preventiva, in Giur. mer., 2012, 855.
18 Trib. Lamezia Terme, 22.6.2012 e Trib. Roma, sez. dist. Ostia, 26.3.2012, entrambe in www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it .
19 Contra Masoni, R., Tipologie di mediazione nei rapporti col processo, in Giur. mer., 2012, 70.
20 In www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it.
21 Trib. Palermo, sez. dist. Bagheria, ord. 20.7.2012, in www.altalex.com; contra, Gallone, G., La mediazione in materia di R.C.A. (Parte I), in Arch. giur. circ., 2011, 374.
22 Besso, C., Mediazione obbligatoria, cit., 230. In tal senso già Trib. Palermo, sez. dist. Bagheria, ord. 11.7.2011, in Giur. mer., 2012, 336, con nota di Petta, A., La mediazione obbligatoria nel giudizio oggettivamente complesso, e il Trib. Milano, ord. 11.2.2012, in www.corteappello.milano.it. Nel medesimo senso anche Tiscini, R., La mediazione, cit., 143; Minelli, G., Condizione di procedibilità e rapporti con il processo, in La mediazione civile per le controversie, cit., 174.
23 Santangeli, F., La mediazione obbligatoria nel corso del giudizio di primo grado, in www.judicium.it.
24 Così Nela, P.L., Spunti sulla pluralità di domande e di parti nel procedimento di mediazione, in Giur. it., 2012, 231.
25 Trib. Firenze, 14.2.2012, in www.IlCaso.it.
26 Nello stesso senso, Petta, A., La mediazione, cit., 358.
27 Petta, A., La mediazione, cit., 353.
28 Battaglia, G., La nuova mediazione obbligatoria e il processo oggettivamente e soggettivamente complesso, in Riv. dir. proc., 2011, 132.
29 In www.altalex.com.
30 Sul tema v. Buffone, G., La mediazione su invito del giudice, Relazione per l’incontro di studi del 11.7.2012, in www.corteappello.milano.it. Sul ruolo della conciliazione giudiziale v. Paliaga, P., Il ruolo della conciliazione giudiziale nell’attuale panorama di favore per la mediazione (riflessioni di un giudice del lavoro), in Giur. it., 2012, 243. L’Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze, con gli auspici del Presidente del Tribunale e la collaborazione dell’Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, ha elaborato un nuovo Progetto – Nausicaa 2012 – volto a sperimentare e monitorare la conciliazione sollecitata dal giudice prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (in www.tribunale.firenze.it).
31 Vaccari, M., Conciliazione giudiziale e mediazione delegata, in www.judicium.it.; nello stesso senso anche la regola 12 del protocollo allegato al Progetto Nausicaa 2012. V. anche Vaccari, Media-conciliazione e conciliazione giudiziale: due metodi di a.d.r. tra loro alternativi o concorrenti?, in Giur. mer., 2012, 1077. Sui criteri di valutazione del giudice nel formulare l’invito si veda anche Trib. Prato, 16.1.2012, in Foro it., 2012, 928.
32 In questo senso, Boggio, in Amerio, P.L.-Appiano, E.M.-Boggio, L.-Comba, D.-Saffirio, G., La mediazione nelle liti civili e commerciali, Milano, 2011, 319.
33 In www.IlCaso.it.
34 In tal senso Masoni, R., Tipologie di mediazione, cit., nonché il protocollo allegato al Progetto Nausicaa2012.
35 In tal senso Trib. Bari, sez. dist. Modugno, 16.4.2012, in www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it.