Notifica «diretta» a mezzo posta della cartella di pagamento
La notifica diretta a mezzo posta della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione è stata per la prima volta oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale che, con riguardo all’ipotesi della consegna a mano del portiere, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, co. 1, d.P.R. n. 602/1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., evocando come correttivo allo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva l’applicabilità, in virtù dell’interpretazione adeguatrice dell’art. 6 l. n. 212/2000, della disciplina in tema di rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. Rimangono aperti i problemi circa l’àmbito applicativo della rimessione in termini e circa la notifica diretta che si compia a mezzo della compiuta giacenza.
La notificazione è di solito definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza come un procedimento articolato in fasi e finalizzato allo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso «la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono»1.
Con riguardo agli atti processuali civili, gli artt. 137 e ss. c.p.c., regolano la notificazione compiuta normalmente da un ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere2.
Inoltre, l’art. 149 c.p.c. prevede che la notificazione possa essere eseguita anche a mezzo del servizio postale, se non è fatto espresso divieto. In tal caso si applicheranno le norme della l. 20.11.1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari)3. L’art. 149 bis c.p.c. disciplina, poi, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, eseguibile «se non è fatto espresso divieto dalla legge». Le notificazioni nel processo tributario sono regolate dagli artt. 16 e ss. d.lgs. 31.12.1992, n. 546.
In particolare, l’art. 16, co. 2, del citato d.lgs., rinvia alle norme del codice di procedura civile, con alcune peculiarità previste dallo stesso art. 164 e dall’art. 17, mentre l’art. 16 bis disciplina le comunicazioni e notificazioni per via telematica. Il procedimento notificatorio degli atti tributari costituisce, a sua volta, un sistema autonomo, date le speciali regole che lo differenziano da quello del codice di rito civile, nonostante il diretto richiamo ai suoi principi (v., in particolare, l’art. 60 d.P.R. 29.9.1973, n. 600, recante le Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). Come è stato notato la dicotomia si è formata nel corso del tempo, in quanto inizialmente le notifiche degli atti dell’imposizione tributaria erano uniformate alle regole del codice di procedura civile, ma l’evoluzione della materia ha condotto «alla configurazione di regole autonome che, alla fine, hanno portato ad un sistema semi-indipendente»5, il quale è stato già oggetto di pronunce della Corte costituzionale6. La disciplina speciale prevede, però, anche una forma alternativa di notificazione, la cd. notificazione “diretta” a mezzo del servizio postale degli atti dell’imposizione tributaria e delle cartelle di pagamento da parte degli uffici finanziari o del concessionario per la riscossione. In relazione a tale procedura ed in specie a quella regolata dall’art. 26, co. 1, d.P.R. 29.9.1973, n. 602 sono stati recentemente sollevati, per la prima volta, dubbi di legittimità costituzionale ritenuti infondati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175/2018.
La notificazione degli atti impositivi al contribuente, in tema di imposte dirette, è regolata dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, il quale è richiamato dalle norme sulla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi. tale notifica è eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall’Ufficio (art. 60, co. 1, lett. a, d.P.R. n. 600/1973) secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all’art. 149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale. si applicheranno, in questo, caso le norme specifiche dettate dagli artt. 7 e 8 l. n. 890/1982 con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall’Ufficio all’ufficiale giudiziario7.La costante giurisprudenza della Corte di cassazione considera legittimamente eseguita anche la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale8.
tale conclusione trova il suo fondamento nel tenore di una norma generale di riferimento in materia, rappresentata dall’art. 14 della l. n. 890/1982, come modificato dall’art. 20 l. n. 8.5.1998, n. 146, secondo cui la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, fermo rimanendo, «ove ciò risulti impossibile», che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima l. n. 890/1982.
Resta poi salvo, fra l’altro, il ricorso alle modalità di notifica previste dagli artt. 26, 45 e ss. d.P.R. n. 602/1973, dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, o dalle singole leggi d’imposta. secondo la Corte di cassazione, la circostanza che il citato art. 14 faccia salve le modalità di notifica di cui all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e alle singole leggi d’imposta non elide la
possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale9, senza il rispetto della normativa in tema di notifiche a mezzo posta effettuate dall’ufficiale giudiziario. La disciplina specifica della notifica delle cartelle di pagamento, estesa (dal successivo art. 49) anche alla notifica di tutti gli atti dell’espropriazione forzata, è posta dall’art. 26, co. 1, d.P.R. n. 602/1973 ed è speciale rispetto a quella dettata dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, per gli avvisi di accertamento e altri atti di natura tributaria indirizzati al contribuente.
sia l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 che l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 sono fatti espressamente salvi dal citato art. 14 l. n. 890/1982.
L’art. 26, co. 1, d.P.R. n. 602/1973 prevede, al primo periodo, che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale10.
Il secondo periodo del citato comma dell’art. 26 consente anche agli agenti della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto. L’ultimo comma prevede il rinvio all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 unicamente per quanto non regolato nel citato art. 2611.
La peculiarità è che, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale, troveranno applicazione non le norme dettate dall’art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890/1982, ma unicamente quelle concernenti il servizio postale ordinario12 per la consegna dei plichi raccomandati13. Al riguardo rilevano, tra gli altri, il d.P.R. 29.5.1982, n. 655 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni [...]), e, ratione temporis, il d.m. 9.4.2001, emesso dal Ministero delle comunicazioni (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), il decreto del Ministero dello sviluppo economico 1.10.2008 (Approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale), che sostanzialmente ne ripropone il contenuto e, da ultimo, in seguito al trasferimento (con l’art. 21, co. 4, d.l. 6.12.2011, n. 201, conv. con mod. dalla l. 22.12.2011, n. 214) all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, della funzione di Autorità di regolamentazione del settore postale, la delibera 20.6.2013, n. 385/13/CoNs (Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del Servizio universale postale).
Da tale impostazione, la Corte di cassazione14, fa discendere che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario: non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, circa la persona cui è stato consegnato il plico; l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione15; in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell’avvenuto deposito all’Ufficio postale, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 8 l. n. 890/1982; la notifica, anche ove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
La formulazione originaria del primo comma dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, da un lato stabiliva chi era legittimato alla notifica delle cartelle di pagamento (i messi notificatori dell’esattoria, gli ufficiali esattoriali, gli ufficiali giudiziari, i messi comunali e i messi di conciliazione) e, dall’altro, introduceva una speciale forma di notificazione “diretta”, prevedendo che essa poteva essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Questa parte della disposizione si saldava con l’originario comma successivo, secondo cui la notificazione si aveva per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone legittimate a ricevere l’atto: destinatario o persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda.
siffatta notificazione “diretta” era altresì “semplificata”, nel senso che trovavano applicazione le disposizioni ordinarie del d.P.R. 29.3.1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), e non già quelle della citata l. n. 890/1982 sulla notificazione a mezzo del servizio postale.
In seguito alle modifiche apportate dall’art. 12, co. 1, d.lgs. 26.2.1999, n. 46, e, successivamente, dall’art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. 27.4.2001, n. 193, il testo del primo comma è stato riformulato. Da una parte, è stato aggiornato il catalogo dei soggetti abilitati a procedere alla notifica delle cartelle di pagamento nelle forme ordinarie: ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, messi comunali, agenti della polizia municipale.
Dall’altra parte, si è ribadita, nel secondo periodo, la facoltà della notificazione “diretta” senza intermediazione dei menzionati soggetti abilitati alla notifica, aggiungendo tra i possibili consegnatari del plico, il portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente. Non è stato ripetuto testualmente che la facoltà della notificazione
“diretta” è attribuita al concessionario (poi agente della riscossione), diversamente da quanto prevedeva l’originario primo comma dell’art. 26 citato, che invece espressamente consentiva tale facoltà all’esattore.
La nuova formulazione ha determinato un contrasto giurisprudenziale tra chi riteneva che permanesse immutata la possibilità di notificazione “diretta” e chi, invece, affermava che fosse stata limitata agli stessi soggetti abilitati alla notificazione di cui al primo periodo dell’art. 26.
Secondo parte della giurisprudenza di merito tributaria, il secondo periodo del primo comma dell’art. 26, nel prevedere che la «notifica» può essere eseguita «anche mediante invio di raccomandata», implicherebbe che la consegna all’ufficiale postale debba effettuarsi esclusivamente da uno dei soggetti abilitati alla notifica indicati nella prima parte della disposizione.
La consegna all’ufficiale postale del plico contenente la cartella di pagamento da parte di un soggetto diverso da quelli legittimati alla notificazione non consentirebbe, in difetto di una relata di notifica, di verificare la legittimazione del soggetto agente.
La notifica dell’atto effettuata con tale modalità è dunque considerata giuridicamente inesistente16. Un consolidato orientamento contrario è stato espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il secondo periodo del co. 1 dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione17. Qualora, dunque, la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, co. 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/198218. Del tutto irrilevante, pertanto, risulterebbe il fatto che il concessionario (ora agente della riscossione), non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1, della disposizione succitata, «considerato che la norma non prevede affatto − in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta − che la consegna all’ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati»19.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, proprio tenendo conto di tale ultimo orientamento, costituente “diritto vivente”, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, co. 1, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 12 d.lgs. 26.2.1999, n. 46, e dall’art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. 27.4.2001, n. 193, in riferimento agli artt. 3, co. 1, 24, co. 1 e 2, e 111, co. 1 e 2, Cost., nella parte in cui abilita il Concessionario della riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza dell’art. 7 l. n. 890/1982, così come modificato dal d.l. 31.12.2007, n. 247, conv. con mod. dalla l. 28.2.2008, n. 31. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, con riferimento al parametro dell’art. 3 Cost., detta questione di legittimità costituzionale, affermando che il regime differenziato della notificazione diretta non costituisce un privilegio in favore dell’agente della riscossione, trovando giustificazione nella «natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività» di quest’ultimo, depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e affidatario della riscossione coattiva, sì da costituire un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. Nella sentenza citata si precisa che l’Agenzia delle entrate ha esercitato tali poteri, in virtù di quanto previsto dal d.l. 30.9.2005, n. 203, fino ad epoca recente, mediante una società a capitale interamente pubblico (Riscossione spa, poi divenuta Equitalia Spa) e che le società del gruppo Equitalia, pur avendo la struttura privatistica delle società per azioni, risultano inserite nell’elenco delle amministrazioni centrali del cosiddetto “conto economico consolidato”. si dà atto, inoltre, che oggi è stato creato un nuovo ente economico strumentale all’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con connotazioni ancora più marcatamente pubblicistiche, che è subentrata nelle funzioni di Equitalia Spa. Ulteriore argomentazione spesa dalla Corte attiene al fatto che il citato regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte, risponde all’esigenza di rilievo costituzionale di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica. tale funzione giustifica la speciale facoltà di detto ente di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento.
Sono ritenute non fondate anche le censure basate sulla denunciata diminuzione di garanzie per il soggetto notificatario in caso di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione, in quanto, pur con scostamenti rispetto al modello di notifica della l. n. 890/1982, è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella notificatagli ai sensi dell’art. 26, co. 1, d.P.R. n. 602/1973.
Pur mancando la relazione di notificazione, la Corte valorizza il fatto che nella notificazione diretta vi è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo.
Nel richiamare alcune delle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, tra cui, in particolare gli artt. 7 e 8 d.P.R. n. 655/1982, rispettivamente in tema di trasmissione e restituzione, previa sottoscrizione da parte del destinatario, dell’avviso di ricevimento, la Corte sottolinea che tali formalità comportano che le indicazioni dell’avviso, ritualmente prodotto agli atti del giudizio tributario, debbano essere valutate sul piano presuntivo, al fine dell’assolvimento dell’onere della prova della ricezione del plico e della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Anche sotto il profilo delle persone abilitate a ricevere la posta presso il domicilio del destinatario, la normativa sub primaria (è citato l’art. 39 del d.m. 9.4.2001) pone, secondo la Consulta, un ordo simile anche se non «pienamente sovrapponibile» a quello di cui all’art. 7 della l. n. 890/1982, volto ad assicurare che il plico sarà consegnato dall’operatore postale allo stesso destinatario o a persona legittimata a riceverlo in ragione del rapporto (familiare, di lavoro o di collaborazione) che lo lega al destinatario.
La Corte affronta, quindi, uno degli aspetti differenziali più significativi, concernente la comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN) prevista dalla l. n. 890/1982, nella formulazione vigente all’epoca dell’ordinanza di rinvio (comunicazione oggi, peraltro, non più contemplata), ma non anche dalla normativa sulla raccomandata ordinaria. In sostanza l’operatore postale, dopo aver consegnato il plico e completato l’avviso di ricevimento facendolo sottoscrivere al destinatario o consegnatario dell’atto, provvede ad inviarlo all’agente della riscossione notificante, ma non spedisce al notificatario alcuna comunicazione dell’avvenuta notificazione, a differenza di quanto in generale prescritto, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, co. 2-quater, d.l. n. 248/2007, dall’art. 7 l. n. 890/1982 per le notifiche a mezzo del servizio postale, secondo cui, se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia a quest’ultimo della sua avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.
La Consulta ricorda alcune fattispecie in cui opera l’obbligo di invio della comunicazione di avvenuta notifica a mezzo di raccomandata, vale a dire l’art. 139 c.p.c., (solo se l’atto sia stato consegnato al portiere o ad un vicino di casa che accetti di riceverlo) e, nella materia tributaria, l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 (se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso), rilevando che tale obbligo, la cui violazione comporta la nullità della notifica, pur se vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, co. 1 e 2, Cost.) del destinatario dell’atto, non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.
La Corte sottolinea, quindi, che il citato art. 7 l. n. 890/1982 è stato riformulato dall’art. 1, co. 461, della l. 27.12.2017, n. 205, e non prevede più la CAN, evidentemente ritenuta non essenziale dal legislatore in un’ottica di semplificazione ed anche di allineamento alla notificazione mediante posta elettronica certificata, che parimenti non prevede siffatta formalità ulteriore.
La Consulta precisa che venendo in rilievo l’ordinaria disciplina del servizio postale quanto alle ipotesi di effettiva reperibilità del destinatario dell’atto o di altro soggetto legittimato a riceverlo, la notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento ad opera dell’agente della riscossione, «costituisce una forma semplificata di notificazione, caratterizzata dalla consegna del plico al destinatario o al consegnatario, che, anche senza la previsione della comunicazione dell’avvenuta notifica, soddisfa il requisito della «effettiva possibilità di conoscenza» dell’atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003)», sicché non può dirsi superato il «limite inderogabile» che il giudice delle leggi pone alla discrezionalità del legislatore nel regolare il procedimento notificatorio né è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica.
La Corte opera, quindi, una «puntualizzazione in chiave di interpretazione adeguatrice» che giustifica il tenore del dispositivo, secondo cui la sollevata questione è dichiarata non fondata «nei termini di cui in motivazione». È noto che con la cd. decisione interpretativa di rigetto, la Corte giunge ad una dichiarazione di non fondatezza, fornendo una interpretazione della censurata disposizione idonea a salvarla dall’incostituzionalità. La questione, cioè, è dichiarata non fondata a condizione che della disposizione oggetto di essa sia data l’interpretazione individuata dalla Corte nella sua decisione. Nel caso in esame la Consulta precisa che la sua conclusione di non fondatezza si giustifica anche perché dall’art. 6 l. 27.7.2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) – secondo cui, ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari, l’amministrazione finanziaria deve assicurare la «effettiva conoscenza» da parte del contribuente degli atti a lui destinati – è possibile ricavare un canone interpretativo che vale a compensare, su un piano diverso (quello della rimessione in termini) lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva. Il richiamato canone generale, posto dal citato art. 6, induce la Corte ad interpretare in senso costituzionalmente orientato la portata della rimessione in termini, nel senso che la mancanza, in concreto, di «effettiva conoscenza» dell’atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, co. 2, c.p.c., per poter ricorrere avverso la cartella di pagamento (posto che la giurisprudenza di legittimità afferma ormai l’applicabilità di tale disposizione al giudizio tributario, anche con riferimento alle decadenze ad esse esterne, come l’impugnazione degli atti impositivi: Cass., 20.1.2017, n. 1486). Resterebbero però fermi gli effetti derivanti dal perfezionamento della notifica per il notificante, che potrà beneficiare del rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, per la notifica diretta a mezzo posta della cartella di pagamento al contribuente dopo l’iscrizione a ruolo. Per il contribuente, dunque, l’art. 6 l. n. 212/2000 legittima un’applicazione “estensiva” dell’istituto della rimessione in termini sì da tutelare il contribuente che non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto, restituendolo nel termine di decadenza di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Conclude la Corte che è «rimesso al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento presuntivo (art. 2729 c.c.), offerto dal destinatario della notifica “diretta” della cartella di pagamento − il quale, pur essendo integrata un’ipotesi di conoscenza legale in ragione del rispetto delle formalità (tanto più che semplificate) dell’art. 26, primo comma, secondo periodo, assuma di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile − al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini».
La Corte costituzionale, da un lato, ha consacrato l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui la notifica diretta a mezzo posta della cartella esattoriale è ammissibile e non è disciplinata dalla l. n. 890/1982, ma solo dalle norme in tema di servizio postale ordinario e, dall’altro, ha ritenuto costituzionalmente legittima tale forma di notifica con riferimento alla consegna dell’atto al destinatario o ad altro soggetto abilitato a riceverlo.
Dalla pronuncia emergono, però, profili problematici.
si tratta, come accennato, di sentenza interpretativa di rigetto, in quanto il dispositivo dichiara la non fondatezza «nei sensi di cui in motivazione»; tuttavia, con riguardo al rigetto della questione sotto il profilo dell’art. 3 Cost., non sembra che la motivazione si strutturi nel senso richiesto da tale formula, presentandosi come decisione di mero rigetto. Per quanto attiene alla ritenuta non fondatezza delle altre censure, la Consulta aggiunge puntualizzazioni in sede di “interpretazione adeguatrice” della norma. essa, in sostanza, ritiene che la notificazione diretta a mezzo posta della cartella esattoriale non violi il diritto di difesa né l’art. 111 Cost., purché, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6 l. n. 212/2000, si adotti un’applicazione estensiva dell’istituto della rimessione in termini, sì da tutelare il contribuente che non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto, restituendolo nel termine di decadenza di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. L’istituto della rimessione in termini, regolato dalla generale previsione di cui all’art. 153, co. 2, c.p.c., nel prevedere che «la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini», presuppone un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e quindi non imputabile, della cui prova essa è onerata, avente carattere di assolutezza, e non di impossibilità relativa, né tantomeno di mera difficoltà, in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza20. La Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ritiene che l’istituto della rimessione − letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive − si applichi anche al rito tributario, vuoi con riguardo alle decadenze relative ai poteri processuali «interni», vuoi con riguardo alle decadenze correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali che sono oggetto delle tutele processuali concesse21. La Corte costituzionale, al fine di estendere l’ambito applicativo della rimessione in termini alla notifica diretta a mezzo posta, richiama l’art. 6 l. n. 212/2000, nella parte in cui impone all’Amministrazione finanziaria di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati22. Non è chiaro, però, se in tal modo abbia voluto meramente confermare, attraverso l’ulteriore copertura del citato art. 6, l’orientamento giurisprudenziale espressamente richiamato, precisando che esso opera anche nel caso della notifica diretta a mezzo posta della cartella di pagamento, consegnata a persona diversa dal destinatario o se abbia in qualche modo inteso estendere l’ambito di applicazione di tale istituto nel senso di renderlo “automatico” nella fattispecie individuata.
Inoltre, non si comprende se il richiamo al citato art. 6 e dunque al principio di effettiva conoscenza sia volto ad ampliare, sotto il profilo di un’interpretazione estensiva o della individuazione di un favor, nei casi di notifica diretta sopraindicati, le ipotesi riconducibili alla nozione di “causa non imputabile”, o, quantomeno, ad incidere sul regime probatorio. A ciò si aggiunge la singolarità che l’indicata interpretazione “costituzionalmente orientata” ha ad oggetto non la disposizione censurata (l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973), ma una disposizione diversa (l’art. 6 l. n. 212/2000 o l’art. 153, co. 2, c.p.c.: si noti che la Corte sembra interpretare quest’ultimo articolo alla luce del suddetto art. 6).
Altro aspetto che merita approfondimento attiene alle eventuali conseguenze della pronuncia con riguardo alla notificazione diretta a mezzo posta perfezionata con la compiuta giacenza, vale a dire in difetto di ritiro, da parte del destinatario, dell’atto in giacenza presso l’ufficio postale. In proposito, l’art. 8 l. 890/1982 stabilisce che, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest’ultimo, «il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito […] è data notizia al destinatario a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso [di «comunicazione di avvenuto deposito» (cd. CAD)] in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento». In questa ipotesi, nei confronti del destinatario, la notificazione «si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma [vale a dire, dalla spedizione della CAD] ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». Nella notifica diretta a mezzo posta, come già precisato, non si applicano le disposizioni della l. n. 890/1982 e dunque non è direttamente applicabile l’art. 8. Al riguardo va precisato che l’art. 40 del d.P.R. n. 655/1982 prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che «deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili».
Analoga disciplina è dettata dall’art. 25 della delibera 20.6.2013, n. 385/13/CoNs (peraltro sostanzialmente conforme a quella del d.m. 1.10.2008 e al precedente d.m. 9.4.2001), secondo cui la consegna degli invii a firma, comprese le raccomandate, «avviene presso l’ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28- 29 e 30; […]. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell’invio». Dunque la normativa di settore non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto, al citato art. 25, il «rilascio dell’avviso di giacenza»23. In tal caso, proprio tenendo conto dell’art. 6 l. n. 212/2000 e del bilanciamento dell’interesse del notificante con quello del notificatario, che ha diritto ad una garanzia di conoscibilità non puramente teorica dell’atto notificatogli, la Corte di cassazione ha osservato che, in caso di mancato recapito all’indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate «ordinarie», in applicazione «non diretta ma analogica» della disciplina prevista per le raccomandate dall’art. 8 l. 890/1982, la notificazione «si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore»24. La Corte costituzionale non ha preso in considerazione il caso della compiuta giacenza nella notifica diretta a mezzo posta della cartella, anche se ha ricordato che le ipotesi di insufficienti garanzie per il notificatario, ritenute tali dalla stessa Corte, sono relative a prescrizioni formali del procedimento di notifica, integranti la conoscenza legale dell’atto, senza che l’atto sia stato consegnato a chi, per ragioni varie (riferibili a rapporti familiari, di convivenza, di servizio, di lavoro), sia chiamato a notiziarne il destinatario (situazione che realizza, invece, la ragionevole presunzione di «effettiva conoscenza» dell’atto). In tal modo ha autorizzato dubbi sulla legittimità costituzionale proprio del procedimento notificatorio diretto a mezzo posta in caso di compiuta giacenza, anche in considerazione del fatto che in esso non è prevista la cd. CAD, vale a dire la comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale, che invece continua ad essere prevista dall’art. 8, co. 4, l. n. 890/1982. tali rilievi potrebbero essere superati valorizzando il contenuto delle pronunce della Corte di cassazione da ultimo indicate e, comunque, riconoscendo la possibilità per il contribuente di usufruire dell’istituto della rimessione in termini, ricorrendone i presupposti di legge.
1 Sul punto Cass., s.U., 20.7.2017, n. 14916. si parla specificamente in giurisprudenza di conoscenza legale. secondo Cass., 17.12.2014, n. 26501, la notificazione è disciplinata minutamente da una serie di regole il rispetto delle quali consente, all’esito del procedimento del notum facere, di considerare convenzionalmente intervenuta la conoscenza degli atti da notificare, indipendentemente dal fatto che una effettiva conoscenza dei medesimi vi sia stata. La «conoscenza legale» che si raggiunge all’esito del procedimento di notificazione rappresenta dunque un equilibrato compromesso tra l’esigenza di tempi processuali (o comunque «procedimentali») contenuti e «certi» e l’esigenza di tutela dei diritti dei cittadini, primo fra tutti quello di difesa. In senso analogo Cass., s.U., 6.11.2014, n. 23675.
2 Va però tenuto presente che la l. 21.1.1994, n. 53, successivamente modificata a più riprese, consente che in presenza di particolari condizioni, la notificazione sia effettuata direttamente dal difensore, munito di procura.
3 Nel sistema delineato dalla l. n. 890/1982, l’ufficiale giudiziario può utilizzare il servizio postale per la notificazione di tutti gli atti in materia civile, amministrativa e penale, salvo che l’autorità giudiziaria disponga, o la parte richieda, che la notificazione sia eseguita personalmente (art. 1, co.1). In materia civile e amministrativa, inoltre, egli deve sempre avvalersi del servizio postale per le notificazioni da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l’ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita personalmente (art. 1, co. 2).
4 A norma dell’art. 16, co. 3, d.lgs. n. 546/1992, le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento», così abilitando il notificante a ricorrere alla più semplice modalità della notificazione in via diretta, cioè senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ma pur sempre con quella dell’ufficiale postale), attraverso la spedizione per posta, ad opera dello stesso soggetto interessato, di plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5 Iocchi, P., La notificazione degli atti tributari, Milano, 2010, 263.
6 si veda ad es. C. cost., 22.11.2012, n. 258, o C. cost., 23.7.2018, n. 175.
7 Per tale equiparazione, tra le tante, Cass., 13.7.2016, n. 14273.
8 tra le altre, Cass., 18.2.2016, n. 3254.
9 cfr. Cass., 23.12.2014, n. 27319.
10 Va precisato che l’attuale formulazione dell’art. 26, co. 1, primo periodo, è stata modificata, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale da parte della C.t.R. Milano, dall’art. 19 octies, co. 2, d.l. 16.10.2017, n. 148, quale convertito dalla l. 4.12.2017, n. 172, con l’aggiunta, dopo il primo periodo, delle seguenti parole «; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta».
11 In tal senso Cass., 29.8.2017, n. 20506; Cass., 8.5.2014, n. 14196.
12 Ex plurimis, Cass., 4.8.2006, n. 17723, in tema di contenzioso tributario; Cass., 28.7.2010, n. 17598; Cass., 30.7.2011, n. 20027; Cass., 12.1.2012, n. 270; Cass., 6.6.2012, n. 9111.
13 Ciò in quanto le disposizioni di cui alla l. n. 890/1982, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. o da altro ufficiale notificatore.
14 Cass., 13.6.2016, n. 12083; Cass., 16.5.2016, n. 10232, Cass., 12.4.2016, n. 7184, Cass. n. 3254/2016.
15 Cass., 26.4.2017, n. 10245.
16 C.t.R. Parma, sez. IV, 11.2.2013, n. 18; C.t.P. Campobasso, sez. II, 21.2.2013, n. 36; C.t.R. bari, sez. VIII, 12.10.2015, n. 36; C.t.R. bari, sez. staccata Lecce, sez. XXIII, 18.9.2013, n. 212; C.t.R. emilia Romagna, sez. VIII, 12.10.2015, in www.diritto.it.
17 Ex multis, Cass., 17.10.2016, n. 20918; Cass., 19.3.2014, n. 6395.
18 Cass. n. 12083/2016.
19 Cass. n. 6395/2014.
20 Ex plurimis, Cass. n. 1486/2017.
21 Ex plurimis, Cass. n. 1486/2017; Cass., 7.5.2016, n. 11664.
22 In dottrina (Durante, Atti tributari: comunicazione e notificazione, in Azienditalia, Fin e trib., 2004, 7 ss.) si è, però, osservato che tale articolo, al di là di un richiamo espresso ad una maggiore attenzione imposta al soggetto notificante o comunicante l’atto, finalizzato sicuramente ad una maggiore salvaguardia del diritto di difesa, non ha apportato elementi di novità, per quel che riguarda il procedimento notificatorio in sé; infatti, non a caso è stata confermata la vigenza delle norme che disciplinavano la notificazione degli atti tributari.
23 Cfr., con riferimento al d.m. 1.10.2008, Cass., 1.12.2017, n. 15834; Cass., 2.2.2016, n. 2047.
24 Ex plurimis, Cass., n. 2047/2016; Cass., 20.2.2018, n. 4049.