NOTAIO
. Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti: riveste la volontà delle parti di forza autentica e talora anche esecutiva. L'atto pubblico, ricevuto da notaio, è spesso denominato, con pleonasmo francese, atto autentico. Le due espressioni sono equipollenti, e nulla hanno da vedere con la scrittura privata, le cui firme sono da un notaio semplicemente autenticate, mercé l'intervento di due testimonî, dei quali si fa a meno in alcuni casi speciali. Il notaio è competente a ricevere anche atti di notorietà in materia civile e commerciale, dichiarazioni di accettazione di eredità con beneficio d'inventario e di autorizzazione di minori al commercio; eleva protesti cambiarî; può essere delegato ad apporre o rimuovere sigilli, compilare inventarî, nonché ricorsi di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni affidategli dalle parti. Il notaio riveste pure la qualità di libero professionista. Il suo ufficio è incompatibile con qualunque impiego, sia stabile sia temporaneo, stipendiato e retribuito dallo stato e dagli altri enti autarchici, aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti. Non può esercitare le professioni di: avvocato, procuratore, salvo il patrocinio presso le preture, direttore di banca, commerciante, agente di cambio, ricevitore del lotto, esattore, gestore di azienda postale e telegrafica, ministro di qualsiasi culto. Per l'art. 11 della legge sulle assicurazioni 4 aprile 1912, n. 305, i notai possono essere autorizzati a procurare affari all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Può essere membro della giunta provinciale amministrativa e podestà. Tranne il caso delle persone ammesse al gratuito patrocinio, il notaio per l'opera che presta ha diritto a ricevere compenso dalle parti, secondo le norme stabilite da apposita tariffa.
Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaio e la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese. Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni, il notaio deve rimborsare alle parti le somme che gli fossero state pagate (art. 76 legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89). Poiché tra le parti e il notaio intercede un rapporto di locazione d'opera e il pubblico ufficiale viola, quindi, una preesistente specifica obbligazione, la sua è responsabilità contrattuale. Anche quando si dovesse ritenere responsabile per cropa aquiliana, gli è sempre applicabile la limitazione di responsabilità, stabilita dall'art. 1229 cod. civ., trattandosi di un principio di logica giuridica universale.
Per ottenere la nomina a notaio è necessario il possesso dei seguenti requisiti: l'età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 50; la cittadinanza; la condotta e moralità incensurata e l'immunità da condanne penali o da procedimenti in corso, i quali importino o possano importare l'incapacità dell'ufficio di giurato (ora soppresso, ma al quale per l'art. 10 cod. proc. civ. è equiparato quello di arbitro); la laurea in giurisprudenza; la successiva inscrizione fra i praticanti presso un consiglio notarile e la conseguente pratica per un biennio continuo presso un notaio del distretto. Il conferimento dei posti è fatto in seguito a concorso per esame e, per quanto riguarda i notai esercenti, per titoli. Il concorso per esame vale anche come esame d'idoneità e di abilitazione al notariato per i concorrenti classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, in base al relativo bando. I posti di notaio che si prendono vacanti sono innanzi tutto messi a concorso fra i notai in esercizio, e solo in mancanza di concorrenti notai, si provvede mediante nuove nomine con le modalità sopra esposte. Al concorso per trasferimento possono prendere parte solo i notai iscritti a ruolo alla data di pubblicaziohe dell'avviso di concorso e nella scelta è in facoltà del ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente. Con certe condizioni può anche essere disposto il cambio di residenza fra due notai, con il loro consenso.
Il praticante notaio è colui che ha ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dalla segreteria del consiglio notarile, durante il periodo di tempo in cui effettivamente compie la pratica a norma di legge.
Il candidato notaio è colui che, essendo stato dichiarato idoneo in un concorso per esame senza però conseguire la nomina a notaio, ha titolo per essere eventualmente nominato coadiuture temporaneo.
Il coadiutore notaio può essere nominato, dalla stessa autorità competente a concedere i permessi di assenza al notaio che sia assente in servizio militare e anche al notaio assente perché in permesso o temporaneamente impedito, in luogo del notaio delegato. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio titolare, il quale verso i terzi è civilmente responsabile del coadiutore che ha scelto. Il coadiutore è soggetto agli stessi obblighi del notaio. Nelle isole dove non esista alcun notaio, nei comuni o nelle frazioni di comune, sprovvisti di notaio e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possono agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaio, potrà essere autorizzato temporaneamente a esercitare le funzioni un aspirante al notariato o, in difetto, il cancelliere della pretura o il podestà o il segretario comunale o altro tra i funzionarî o i privati residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità.
Il notaio delegato è quello che il presidente del consiglio notarile incarica d'ufficio di provvedere: a) alla pubblicazione dei testamenti, b) al rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati, in sostituzione di un notaio del distretto che si trovi in regolare permesso per servizio militare o per altre cause, ovvero sia sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente, o ammalato, o comunque assente per qualsiasi impedimento. Nel caso di sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea di un notaio dall'esercizio, gli atti originali e i repertorî possono essere depositati presso un notaio esercente (notaio depositario) nominato dal presidente del consiglio notarile.
Conseguita la nomina il notaio deve, fra le varie formalità richieste: a) dare cauzione, che varia nel suo ammontare secondo la popolazione legale risultante dall'ultimo censimento del comune sede dell'ufficio notarile, ed è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine stabilito dall'art. 22 legge notarile; b) prestare giuramento davanti il tribunale civile, c) ricevere il sigillo o segno di tabellionato che gli sarà fornito dal consiglio notarile; d) aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli e ottenere l'iscrizione nel ruolo dei notai esercenti nel collegio notarile: e ciò entro 90 giorni dalla data del bollettino ufficiale nel quale viene pubblicata la notizia della registrazione del decreto reale di nomina.
Dal giorno dell'avvenuta iscrizione, il notaio è investito dell'esercizio delle sue funzioni.
Il notaio può recarsi per ragioni delle sue funzioni in tutto il territorio del distretto in cui si trova la sua sede notarile, sempre che ne sia richiesto, e non può prestare il proprio ministero fuori del territorio del distretto stesso.
La circoscrizione notarile italiana fa capo al distretto notarile; ogni circoscrizione territoriale di tribunale costituisce un distretto nt. notarile con capoluogo nel comune ove ha sede il tribunale. Qualsiasi modificazione nella circoscrizione territoriale o nella sede dei tribunali, produce analoghe variazioni nei corrispondenti distretti notarili, con decorrenza dalla medesima data.
La tabella, che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà essere riveduta ogni dieci anni e potrà essere modificata parzialmente anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità.
I notai residenti in ciascun distretto formano un collegio; i notai sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti continuano a far parte del collegio, senza però potere intervenire alle adunanze. In ogni collegio è costituito un consiglio notarile che ha la medesima sede del tribunale. Il consiglio notarile è composto di 5, 7 0 9 membri, secondo che il numero dei notai ad esso assegnati non superi i 50 o superi rispettivamente i 50 od i 100. I membri del consiglio sono nominati con decreto del ministro della Giustizia. Il consiglio dura in carica 4 anni dalla data del decreto di nomina. Il consiglio, oltre le altre attribuzioni a esso demandate dalla legge, vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notai, sulla condotta dei praticanti, e rilascia i relativi certificati, emette, a richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato, forma e autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti, compone, se richiesto, le contestazioni sorte tra notai, e tra notai e terzi, per qualsiasi oggetto attinente all'esercizio del notariato. Accanto al consiglio notarile esiste la locale associazione sindacale dei notai, legalmente riconosciuta, che fa capo in Roma all'associazione sindacale nazionale dei notai; questa adempie le funzioni delle associazioni locali dove ancora non esistano.
L'associazione sindacale dei notai comunica al consiglio notarile il suo statuto e il nome del legittimo rappresentante. Inoltre al principio di ciascun anno designa al consiglio stesso, fra i soci ad esso estranei, due che rappresentino l'associazione nel corso dell'anno per l'esercizio delle facoltà disciplinari a carico dei notai.
Il Ministero di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notai, i consigli e gli archivî notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune. La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le corti di appello e ai procuratori del re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni. La vigilanza include la facoltà di ordinare o promuovere, secondo le diverse competenze, visite e ispezioni agli uffici dei notai (art. 249 reg. not., approvato con r. decr. 10 settembre 1914, n. 1326). La vigilanza ordinaria consiste nelle ispezioni degli atti e dei repertorî, che i notai debbono presentare (sotto pena di sospensione, finché non vi abbiano ottemperato, personalmente o per mezzo di speciale procuratore), nel semestre successivo ad ogni biennio, all'archivio notarile distrettuale.
Le mancanze ai doveri notarili dànno luogo a pene disciplinari (avvertimento, censura, ammenda, sospensione, destituzione), le quali perciò hanno stretto riferimento alle violazioni dei precetti della legge notarile e possono concorrere o non concorrere con il procedimento penale.
La destituzione è applicata nei casi previsti dall'articolo 142 della legge notarile. Il notaio inoltre rimane destituito di diritto, quando sia stato condannato a una pena che importi l'esclusione o l'incapacità dall'ufficio di giurato (ora soppresso, al quale - come si è detto - è parificato quello di arbitro).
L'azione disciplinare contro i notai si prescrive in 4 anni dal giorno della commessa infrazione e la condanna a una di dette pene si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui fu pronunziata (art. 146 legge not. citata). Il notaio può inoltre andare soggetto all'interdizione, alla rimozione, alla inabilitazione e alla dispensa.
L'interdizione è un istituto che ha il fine di consentire al notaio, divenuto incapace di esercitare l'ufficio per debolezza di mente o per infermità ritenuta temporanea, di riposare e di curarsi in maniera da poter riprendere le proprie funzioni; non può durare più di un anno, dopo il quale, se si trova ancora nelle medesime condizioni, il notaio verrà dispensato. La rimozione è un provvedimento che produce la cessazione delle funzioni notarili e viene originata dal fatto che il notaio si è messo in condizioni tali da rendere incompatibile ovvero impossibile l'esercizio del proprio ufficio; cessate tali condizioni, il notaio colpito può concorrere nuovamente a un posto vacante, giustificando la cessazione delle cause che diedero luogo alla rimozione.
L'inabilitazione è lo stato giuridico nel quale si trova il notaio, a carico del quale sia in corso un procedimento penale ovvero un procedimento disciplinare per la destituzione, non ancora esaurito, ovvero che stia scontando una pena restrittiva della libertà personale di natura tale da non importare la destituzione: conseguenza di tale stato giuridico è la privazione a tempo indeterminato dell'esercizio professionale. La dispensa importa l'esonero dalle funzioni per cause diverse; l'esonero è definitivo, salvo l'istituto della riammissione, per il quale i notai rimossi o dispensati possono concorrere a un nuovo posto vacante, purché siano cessate le cause che hanno dato luogo al provvedimento. La dispensa può aver luogo: 1) per rinuncia del notaio, ed è pronunziata con decreto reale; 2) per motivi di salute, ove non sia applicabile l'interdizione di cui sopra. Così pure è dispensato il notaio che venisse interdetto o inabilitato a termine degli art. 324 e 339 cod. civ.; 3) per limiti d'età, quando il notaio abbia raggiunto il 75° anno di sua vita. Anche tale dispensa viene pronunziata con decreto reale. Il notaio, poi, che eserciti il commercio è dispensato dal servizio e puo essere dichiarato fallito.
Per la legislazione notarile, cfr. specialmente: legge 25 luglio 1875, n. 2786; legge 25 maggio 1879, n. 4900, legge 16 febbraio 1913, n. 89; r. decr. 10 settembre 1914, n. 1326; r. decr. 6 maggio 1922, n. 972; legge 3 aprile 1926, n. 563; legge 6 agosto 1926, n. 1365; r. decr. 14 novembre 1926, n. 1953; r. decr. 24 giugno 1929, n. 1301; r. decr.-legge 1° maggio 1930, n. 520.
Storia. - Il termine notarius aveva nel linguaggio romano il semplice significato di scrivano. Tali erano i notarii che raccoglievano i discorsi degli oratori. Accanto a essi però ci sono altri notarii, impiegati del consiglio imperiale. Gli scrivani, che servivano alle parti per stendere i documenti relativi ai negozî da esse stipulati, si chiamavano invece tabelliones. Giustiniano, in varie costituzioni del suo codice e particolarmente nelle Nov. XLIV e LXXIII, regolò con minute prescrizioni l'attività di tali tabellioni e stabilì i provvedimenti da prendersi per la conservazione degli atti, nel caso in cui uno di essi fosse morto. Essi erano sorvegliati, nelle capitali, dal magister census e formavano un corpo con particolari privilegi. Distinti da tali tabellioni sono i tabularii e gli exceptores, impiegati dei municipî addetti ai registri pubblici nei quali dovevano essere annotati i mutamenti di proprietà e riprodotte le donazioni. Caduta la dominazione imperiale nella penisola, il territorio italiano si divide in due grandi zone, l'una ancora in rapporto più o meno stretto coi bizantini, l'altra pertinente al regno longobardo. Nella prima si nota la sopravvivenza dei tabellioni che stanno sotto la sorveglianza dei magistrati cittadini, esercitano ereditariamente la professione e costituiscono una schola, cioè un corpo organizzato. A Roma si chiamano tabelliones o scriniarii urbis. Questi tabellioni o scriniarî ci appaiono a Napoli col nome di curiales, e anche qui sono organizzati con un primarius a loro capo. Essi hanno la tendenza a divenire gradatamente un corpo chiuso e ad arrogarsi il diritto esclusivo di stendere i documenti, ai quali imprimono un carattere pubblico. La funzione del tabellione si esplica particolarmente con la completio, cioè col chiudere il documento con una formula finale e col proprio segno notarile. Non è improbabile che questi tabellioni, scriniarî e curiales si siano fusi sovente con gli scrivani municipali addetti ai pubblici registri che abbiamo sopra ricordati.
Quanto al territorio longobardo, si deve ricordare che in esso continuò il documento romano, che anche i Longobardi adottarono; essi però non conservarono i registri municipali se non per eccezione. Verso la fine del regno, forse per imitazione del territorio romanico, appaiono ricordati publici notarii, cioè scrivani riconosciuti dallo stato, alle cui documentazioni l'editto di Rachis, nel 746, riconosce una particolare credibilità: così il documento di mutuo esclude l'exceptio non numeratae pecuniae.
Essi acquistarono ancora maggiore importanza nel periodo carolingio, giacché gl'imperatori stabilirono che ogni vescovo, ogni conte, ogni abate avesse il suo notaio, che i notai pubblici fossero nominati dai messi imperiali, che gli atti di vendita e i testamenti potessero essere redatti soltanto da costoro. Tali notai si moltiplicarono nel sec. IX e nel X con la denominazione di notai imperiali o di notai del sacro palazzo: essi erano nominati dai varî conti palatini che ne avevano l'autorità. Accanto a questi notai imperiali troviamo poi notai nominati dal papa, dai protonotari apostolici, dai vescovi, ecc. La potenza del notariato crebbe con la reviviscenza dell'insegnamento scientifico del diritto romano. Grandi maestri, fra i quali la tradizione vuole fosse anche Irnerio o Guarnerio, il fondatore della scuola dei glossatori, dedicarono le loro fatiche a formare nuovi formularî notarili, regolati dal diritto romano, che sostituissero gli antichi, redatti nell'alto Medioevo. Sorsero allora scuole notarili numerose, che però si mantennero distinte dalle università. L'autorità dei notai fece sì che le parti, il più delle volte, si accontentassero di far raccogliere dal notaio le loro stipulazioni in brevi note o imbreviature da lui inserite nel suo registro: soltanto in alcuni casi gli facevano poi redigere il documento completo chiamato instrumentum. Gli abusi che ne derivarono fecero sì che alcuni comuni, primi quelli di Bologna, Ferrara, Modena, istituissero nel sec. XIV appositi registri comunali (memoriali) nei quali i notai erano obbligati a trascrivere le loro imbreviature per evitare alterazioni e smarrimenti. Sorsero poi gli archivî pubblici nei quali si conservavano gli atti dei notai defunti. Li troviamo a Napoli già nel sec. XV, in Toseana nel XVI. I vari stati italiani disposero pure una vigilanza sull'attività dei notai, affidata dalla repubblica di Venezia ai priori del collegio dei notai, dagli stati sardi a conservatori generali del tabellione. Durante il Medioevo e sino alla fine del sec. XVIII, i notai avevano le loro corporazioni come ogni altra arte e i capi esercitavano la giurisdizione sui loro consociati. Con la dominazione napoleonica, invece, furono istituite le camere di disciplina notarile, dalle quali derivarono i più recenti collegi.
Bibl.: A. Pertile, Storia del diritto italiano, VI, i, Torino 1903, p. 290 seg.; O. Redlich, Die Privaturkunde des M. A., Monaco 1911; H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, 2ª ed., Lipsia 1912; A. Solmi, Storia del diritto italiano, Milano 1930; A. Anselmi, Dizionario del notariato, Viterbo 1932 segg.; P. S. Leicht, Diritto privato preirneriano, Bologna 1933, p. 20 seg.