La norma è una regola di condotta, stabilita d’autorità o convenuta di comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un’attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati. La norma giuridica trae la sua forza imperativa dall’ordinamento giuridico e valuta il comportamento dei soggetti come momento o presupposto o conseguenza di un rapporto giuridico. Sia che, in conseguenza di tale valutazione, permetta quel comportamento, sia che lo vieti, essa è, concettualmente, sempre un imperativo (praeceptum), che poggia sopra un fondamento (indimostrabile) di obbligazione. Lascia intatta la libertà naturale dei soggetti ai quali l’imperativo (positivo o negativo) si rivolge: ma l’omissione o l’azione si configura allora come infrazione della norma, e ha come conseguenza giuridica l’entrata in vigore di nuovi imperativi o il venir meno di imperativi fin allora vigenti. Sono corollari di queste premesse i caratteri intrinseci che differenziano la norma giuridica dalla norma morale.
EOL:Disposizione e norma. Diritto costituzionaleDisposizione e norma. Diritto costituzionale
Teoria generale dell’interpretazione