NON EXPEDIT ("non conviene")
EXPEDIT Formula di dissuasione, o di divieto, benché attenuata, usata dalla Chiesa romana a imitazione di analoga formula neotestamentaria (p. es., I Corinzi, X, 22: "omnia mihi licent, sed non omnia expediunt"), con la quale fu concretato il divieto imposto dalla Santa Sede - in seguito alle vicende che tra il 1859 e il 1870 avevano privato il pontefice degli antichi possessi temporali - ai cattolici italiani di partecipare alla vita politica.
Già prima, fin dal 1860, don Margotti, direttore de L' Unità Cattolica, aveva espresso con la formula: "né eletti, né elettori" un consiglio simile. Il decreto della Sacra penitenzieria del 27 febbraio 1868 diede sanzione ufficiale a quell'atteggiamento, riaffermata in successive oecasioni (udienza papale 11 ottobre 1874, ecc.). Preoccupazioni di politica interna ed estera, e specialmente il timore che la presenza dei cattolici alle urne potesse essere interpretata come accettazione del mutamento avvenuto, spiegavano l'intransigenza. Alla quale furono avversi e gli elementi moderati, che accusavano i cattolici di venir meno al proprio dovere di cittadini e di favorire con la loro astensione la minaccia delle correnti estremiste, e non scarsi elementi cattolici, ai quali spiaceva questa imposta diserzione dalla vita politica. Si parlò nel 1882, in occasione dell'allargamento del suffragio, di un possibile ritiro del divieto, ma non se ne fece nulla; anzi, poiché si diffondeva qua e là la voce che il non expedit non fosse vero divieto, ma piuttosto ammonizione, il Sant' Uffizio ne affermò l'obbligatorietà (dicembre 1886), più tardi ribadita in successivi atti pontifici (1895, 1902).
Anche Pio X (18 dicembre 1903) aveva inizialmente confermato il divieto; ma con l'enciclica Il fermo proposito (11 giugno 1905) autorizzò i fedeli a recarsi alle urne in casi determinati.