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NOME

di Italo BOLOGNA - Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
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NOME (XXIV, p. 893; App. II, 11, p. 410)

Italo BOLOGNA

Legge sulle generalità in atti. - Al fine di sanare la situazione socialmente penosa in cui versano i figli illegittimi almeno nelle occasioni riguardanti la loro identificazione e l'esibizione da parte degli stessi di atti e certificati dello stato civile, e in ottemperanza alle esigenze indicate nell'art. 30, 3° comma, della Costituzione, la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, ha adottato il criterio di omettere l'indicazione della paternità e maternità in tutti gli estratti, atti e documenti.

In particolare l'art. 1 di detta legge stabilisce che l'indicazione della paternità e della maternità debba essere omessa negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, nello stato di famiglia, nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, e in tutti i documenti di riconoscimento.

Ai sensi dell'art. 2 l'indicazione della paternità e maternità deve essere altresì omessa su ogni altro atto, documento, dichiarazione o denuncia, per le quali precedentemente ciò era richiesto. Tale disposizione è entrata in vigore con l'emanazione del d. P.R. 2 maggio 1957, n. 342, recante il regolamento di attuazione. Per integrare gli elementi necessarî all'identificazione delle persone e per ridurre al minimo le possibilità di confusione tra le medesime, l'art. 3 richiede che comunque, in luogo della paternità e maternità, debba essere sempre indicato il luogo e la data di nascita. L'art. 4 introduce poi un'aggiunta all'art. 186 dell'ordinamento dello stato civile (r. decr. 9 luglio 1939 n. 1238) diretta a favorire le adozioni e le affiliazioni; negli atti e certificati dello stato civile il figlio naturale, precedentemente riconosciuto da un solo genitore e poi adottato o affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e dell'affiliante, salva la facoltà per l'interessato, divenuto maggiorenne, di richiedere di far constare la propria qualità di figlio adottivo o di affiliato.

Vedi anche
nascita Il venire al mondo di un essere umano, sia con preciso riferimento all’evento fisiologico del parto, sia con significato più ampio e generico, come inizio dell’esistenza. antropologia Le forme dell’organizzazione sociale e le idee magico-religiose determinano presso i vari popoli il modo con cui viene ... cognome Nome di famiglia, casato. Nella Grecia antica non si conosceva l’uso di un vero cognome e, alla necessità di distinguere persone che portavano lo stesso nome, si provvedeva aggiungendo il patronimico e talora anche il luogo o il demo di origine. I Romani liberi invece, dall’età repubblicana, ebbero come ... Stato civile È il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità giuridica. Fin dalle origini dello Stato moderno gli atti dello stato civile rispondono all’esigenza di documentare pubblicamente fatti influenti sullo stato delle persone: nascita, matrimonio, ... cittadinanza Condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta; tra i primi, vanno annoverati in particolare i diritti politici, ovvero il diritto di voto e la possibilità di ricoprire pubblici uffici; tra i secondi, il dovere di fedeltà e l’obbligo di difendere ...
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