NOLEGGIO (XXIV, p. 889)
Il codice della navigazione del 1942 ha conferito ai contratti di utilizzazione di nave una nuova ed organica sistemazione, risolvendo le gravi questioni sulla definizione del contratto di noleggio. Questa espressione era infatti plurivoca, designando realtà giuridiche assai diverse, che dal nuovo codice sono state, sulla base di un rigoroso criterio di carattere causale (prestazione dedotta in contratto), così distinte: locazione, noleggio, trasporto, secondo che venga promesso il godimento della nave, la navigazione della medesima o, infine, il trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro.
La locazione di nave (locatio rei), che si ricollega alla fase della proprietà e che normalmente esclude un'attività organizzata ad impresa da parte del locatore, si ha quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo (art. 376).
L'obbligo fondamentale del locatore è di consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e munita dei documenti necessarî per la navigazione, nonché di provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto (art. 379). Obbligo del conduttore, oltre il pagamento del fitto, è di usare della nave secondo le caratteristiche tecniche e in conformità dell'impiego corivenuto (art. 381). Stando alla relazione ministeriale (n. 226), si può avere tanto una locazione di nave a scafo nudo (c. d. imbrago), quanto una locazione di nave armata ed equipaggiata: in ambedue le ipotesi il locatore non è mai armatore.
Il noleggio (locatio operis), che presuppone l'esistenza di una impresa di navigazione (quindi il noleggiante è sempre armatore), si ha quando (art. 384) "l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti (noleggio a viaggio), ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore, alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi" (noleggio a tempo, time charter). La differenza sostanziale fra questo negozio e la locazione di nave, anche armata ed equipaggiata, è data dal trasferimento del possesso che si verifica solo dal locatore al conduttore e non anche dal noleggiante al noleggiatore, al quale ultimo non è necessario il possesso della nave per l'esercizio della impresa di trasporto, da lui normalmente assunta.
Obbligo fondamentale del noleggiante è di mettere a disposizione del noleggiatore la nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio, di armarla ed equipaggiarla convenientemente, e di provvederla dei prescritti documenti (art. 386). L'obbligo principale del noleggiatore è naturalmente il pagamento del nolo; il noleggiatore a tempo deve inoltre sopportare le spese inerenti alla provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessarî per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonché le spese inerenti all'impiego commerciale della nave, comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili (art. 387). Il comandante, pur restando alle dipendenze del noleggiante, deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto, le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate. Delle obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza di tali operazioni, il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore, e neppure delle colpe commerciali del comandante e dell'equipaggio in dipendenza delle medesime operazioni.
Il trasporto (v. trasporto, in questa App.) (locatio operis) non è definito dal codice della navigazione, poiché la definizione di questo contratto è già contenuta nell'art. 1678 cod. civ., secondo il quale si ha contratto di trasporto quando "il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro". Il trasporto è dunque di due specie: di persone o di cose.
Il codice della navigazione detta particolari norme, sia per il trasporto marittimo di persone (c. d. contratto di passaggio, articoli 396-418), sia per quello di cose. Quest'ultimo "può avere per oggetto un carico totale o parziale, ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata o su nave indeterminata" (art. 419). Le norme sul trasporto di cose sono ripartite in varie sezioni, dedicate al trasporto di cose in generale (articoli 419-438), al trasporto di carico totale o parziale (articoli 439-450), al trasporto di cose determinate (articoli 451-456) e, infine, alla polizza ricevuta per l'imbarco e alla polizza di carico (articoli 457-467). Un punto delicato riguarda la distinzione tra il noleggio a viaggio e il trasporto di carico totale o parziale: la linea di confine tra questi due negozî e la riconsegna a destino delle cose trasportate, dato che la prestazione della navigazione da parte del noleggiante non implica la responsabilità di costui in ordine alla consegna delle cose trasportate, ma la sola responsabilità per il compimento del viaggio o dei viaggi pattuiti.
Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna si applicano le norme che vigono per la navigazione marittima, in quanto gli usi speciali non dispongano diversamente (art. 468). Del pari, le stesse norme si applicano ai contratti di utilizzazione dell'aereomobile: integralmente nei riguardi della locazione e del noleggio (art. 939), solo parzialmente nei riguardi del trasporto aereo, poiché per quest'ultimo il legislatore si è uniformato ai principî della convenzione di Varsavia, 12 ottobre 1929, integrando la frammentaria disciplina di quest'ultima con l'adattamento alla materia delle norme sul trasporto marittimo.