NEXUM (e Nexus)
È un antico istituto giuridico, al quale si riconnettono problemi fondamentali della storia dell'obbligazione romana, e sull'esatta natura del quale regna ancora molta oscurità. Un elemento è certo, che si compiva per aes et libram come la mancipatio; esso è accoppiato a questa nella disposizione delle XII Tavole: cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit ita ius esto. La parola, poi, assume anche il significato generico di negozio per aes et libram, e la troviamo anche spesso usata a indicare la mancipatio. Ma tutte le testimonianze sopra il nexum, come quelle degli storici sopra la condizione dei nexi, hanno fatte sorgere molteplici congetture.
Secondo un'opinione, il nexum sarebbe stato un antichissimo contratto di mutuo fatto per aes et libram (in cui in origine si pesava la moneta data a prestito) che, in virtù della damnatio pronunziata dal creditore, avrebbe avuto, secondo alcuni sostenitori di quest'opinione, forza esecutiva. Divenuta la pesatura fittizia, il nexum sarebbe divenuto un modo generale di contrarre obbligazioni per una somma certa di denaro, e fors'anche per una quantità certa di cose fungibili; come la mancipatio, sorta come vendita reale, divenne modo generale di acquisto della proprietà. Secondo altre opinioni, il nexum sarebbe invece consistito o in una autooppignorazione del debitore (nella forma di un'automancipazione) a garanzia della restituzione del mutuo, o nell'oppignorazione delle persone soggette o in un'oppignorazione delle opere e della capacità di lavoro del debitore o delle persone soggette. Ma anche in quest'orbita, e anche soltanto nel senso dell'automancipazione, le molteplici opinioni divergono notevolmente. Un'altra opinione, poi, ricollega la condizione di nexus all'addictio del magistrato per effetto della confessio o del mancato compimento degli atti necessarî allo svolgersi del giudizio; all'addictio si riconnetterebbe l'atto per aes et libram compiuto di forza dal creditore nei riguardi del debitore. Le congetture si sono moltiplicate: alcuni hanno combinato diversi elementi o ammesso diversi tipi e diverse possibilità: come, per es., la coesistenza di un nexum mutuo, contratto per aes et libram, e di un nexum autopignoramento; di un nexum avente per oggetto la persona del debitore o di un suo soggetto (nexus) a scopo di garanzia, e di un nexum avente per oggetto una somma di danaro (nexum aes), intendendo però anche questo come costituzione di un vincolo di garanzia su una somma di danaro, che avrebbe subito evolvendosi una trasformazione notevole. Secondo un'altra opinione, la locuzione nexum mancipiumque delle XII tavole avrebbe indicato un'unica operazione, la mancipazione; mancipium avrebbe designato l'apprensione della cosa; nexum (nel suo significato di atto giuridicamente vincolante) avrebbe indicato il momento giuridicamente vincolante che si ravvisava nella pesatura; secondo l'interpretazione di Quinto Mucio, invece, nexum avrebbe rappresentato l'elemento obbligatorio che si aggiungeva all'acquisto della cosa, e, cioè, soprattutto, il sorgere dell'obligatio auctoritatis.
Tutto dunque è oggetto di dubbio e di discussione: il significato della parola, il carattere dell'atto, il rapporto col mancipiun, l'efficacia, la condizione dei nexi. L'oscurità dipende dalla rapida scomparsa dell'istituto. L'accrescersi del numero dei nexi, per le tristi condizioni della plebe, oberata di debiti, fu causa di tragiche lotte. Un episodio particolarmente pietoso, secondo la tradizione, avrebbe portato alla lex Poetelia del 326 a. C., la quale liberò i nexi e abolì l'istituto per l'avvenire. I seguaci della prima opinione sopra riferita pensano per altro che questa legge non abbia abolito il nexum, ma solo la sua forza esecutiva; coloro che ammettono, accanto a un nexum autopignoramento, un nexum mutuo, oppure un nexum aes, pensano che avrebbe abolito soltanto il primo.
I nexi dovevano essere liberati mediante una nexi (o nexu) liberatio, che doveva avvenire per aes et libram. Di una solutio per aes et libram parla Gaio (mst., III, 173-175), per i casi in cui quid eo nomine debeatur, quod per aes et libram gestum sit, o quid ex iudicati causa debeatur; ma ormai pare che il primo caso si limiti al legatum per damnationem. Anche circa il carattere e l'applicazione originaria della solutio per aes et libram le opinioni sono tutt'altro che concordi.
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