mutuo
Contratto in cui una persona (mutuatario), che ha ricevuto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili, assume l’obbligo di restituire altrettante cose della stessa specie e qualità al soggetto dal quale le ha ricevute (mutuante).
Il m. è un contratto reale: per il suo perfezionamento è pertanto necessaria la consegna del denaro o delle cose mutuate (nella pratica, il m. ha per oggetto, in genere, una somma di denaro). Il m. si presume oneroso: infatti, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere al mutuante gli interessi, il cui mancato pagamento legittima il mutuante a chiedere la risoluzione del contratto; se le parti hanno convenuto che il mutuatario debba pagare interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Chi ha promesso di dare a m. può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione e non gli sono offerte idonee garanzie. Il debitore che prende a m. una somma di denaro (o altra cosa fungibile) per pagare il suo debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest’ultimo; la surrogazione ha però effetto solo se il m. e la quietanza risultino da atto avente data certa, se nell’atto di m. sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata e se nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento (art. 1202 c.c.).
A fianco del m. così delineato, disciplinato dal codice civile, sono presenti nella pratica numerosi contratti che svolgono anche la funzione creditizia ma che si discostano in maniera più o meno sensibile dallo schema codicistico del m.: tra questi, assai diffuso è il credito fondiario, disciplinato dal testo unico bancario (d. legisl. 385/1993, ➔ TUB), che ha per oggetto (art. 38 d. legisl. 385/1993 e successive integrazioni) la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. Tra le altre forme di m., oltre al prestito vitalizio ipotecario, va ricordato in particolare il mutuo di scopo (o contratto di finanziamento). Si tratta di un contratto consensuale e oneroso, con il quale una parte (finanziatore) si obbliga a provvedere di mezzi finanziari l’altra parte (soggetto finanziato), che a sua volta si impegna non solo a restituire le somme versate e a corrispondere gli interessi eventualmente pattuiti, ma anche a destinare queste somme a una specifica finalità, il cui inadempimento può determinare la risoluzione del contratto. Il legislatore ha previsto numerose ipotesi di m. con scopo legale, in quanto predeterminato dalla legge, senza però tipizzare in generale la figura. Vi sono poi i m. con scopo volontario, forgiati dall’autonomia privata.
Con tale espressione (introdotta dal legislatore nella rubrica dell’art. 8, d. legisl. 7/2007, convertito con modifiche nella l. 40/2007) si intende la facoltà, per il mutuatario, di rimborsare anticipatamente a una banca o a un intermediario finanziario la somma erogata (anche se il credito non è esigibile o è stato pattuito un termine a favore del creditore), facendo subentrare al mutuante un nuovo finanziatore come terzo surrogato. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione, ma la nullità del patto non comporta la nullità del contratto. La portabilità si applica anche all’apertura di credito e agli altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari.