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MOTU PROPRIO

di Guido Zanobini - Enciclopedia Italiana (1934)
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MOTU PROPRIO

Guido Zanobini

. Clausola che, inserita nel preambolo di un atto sovrano, vale ad attestare che questo viene emanato d'iniziativa del principe, esclusa cioè la proposta di ministri o la richiesta di altre autorità o di privati. Tuttavia, la collaborazione di un ministro può risultare, anche in tali atti, se non altro in forma di parere e, in ogni caso, nell'autenticazione della firma sovrana. Può darsi, poi, che un'istanza abbia in fatto provocato il provvedimento (e ciò avviene sempre quando trattasi di rescritti): in tal caso la formula significa che l'atto sarebbe stato emanato egualmente, anche senza la domanda di colui a cui è diretto, e ha per conseguenza di escludere l'azione di annullamento, che contro di esso volesse in seguito proporsi per orrezione o surrezione, cioè per reticenza o parziale falsità dell'istanza nell'esposizione dei fatti. Trattandosi di leggi o altri atti generali, la formula influisce talora sul nome stesso del provvedimento, che da essa è detto motu proprio regio, motu proprio granducale, pontificio, ecc.; altre volte, l'atto conserva il suo nome, restando dalla formula soltanto qualificato: rescritto o decreto emanato di motu proprio del re.

Con l'instaurazione del regime costituzionale, l'uso della clausola è stato ristretto agli atti di regia prerogativa relativi allo stato nobiliare e agli ordini cavallereschi: sia che essa si esplichi in atti generali e legislativi, sia che proceda a particolari concessioni di titoli. Rispetto a queste ultime, essa ha l'effetto di permettere la deroga dalle norme generali, comunemente da quelle che stabiliscono le condizioni subiettive necessarie per la concessione o che limitano il numero delle concessioni che possono farsi annualmente o impongono la necessità di un certo intervallo di tempo fra due decorazioni successive alla stessa persona. Nell'ordine supremo della SS. Annunziata ogni provvedimento viene emanato di motu proprio del re, indipendentemente da ogni intento di deroga.

Vedi anche
Ercole Consalvi Cardinale e uomo di stato (Roma 1757 - Anzio 1824). Giudice del tribunale della segnatura e uditore di Rota, incaricato nel 1797 di organizzare l'esercito pontificio, diede le prime prove della sua abilità politica al conclave di Venezia del 1799. Pio VII, che a lui doveva la sua elezione, lo creò cardinale ... catechismo Compendio dei principi della dottrina cristiana, prodotto soprattutto ai fini dell’istruzione religiosa.  ● Di manuali su cui fondare un insegnamento di tipo scolastico della dottrina cristiana si sentì il bisogno dopo che si fu generalizzato il costume d’impartire il battesimo agli infanti. Si ebbero ... Giacomo Antonèlli Antonèlli, Giacomo. - Cardinale (Sonnino 1806 - Roma 1876), amministratore e politico più che uomo di chiesa (non fu mai sacerdote), dopo aver dato prova di sé in varî uffici, nominato (1845) protesoriere della Camera apostolica e poco dopo tesoriere generale, concluse felici operazioni finanziarie. ... messa La più importante azione sacra delle Chiese cattolica, ortodossa e anglicana, celebrata dal sacerdote con la comunità dei fedeli. 1. La messa nel cristianesimo cattolico Nella dottrina cattolica (istruzione Eucharisticum Mysterium del 25 maggio 1967), la messa, o Cena del Signore, è contemporaneamente ...
Vocabolario
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propriaménte
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