MOTORIZZAZIONE
Motorizzazione militare. - La trazione automobilistica militare, sfruttando al massimo i perfezionamenti già raggiunti nelle costruzioni automobilistiche civili, ha subìto, nel ventennio fra la prima e la seconda Guerra mondiale, un'evoluzione a ritmo molto accelerato; già prima del recente conflitto la motorizzazione militare aveva assunto una fisionomia propria che la distingueva da quella civile ed il suo sviluppo aveva reso necessario uno speciale ordinamento dei corpi motorizzati (v. automobile, V, p. 581 e App. I, p. 221).
Attualmente gli automezzi usati nel campo militare possono essere suddivisi in due grandi gruppi: autoveicoli destinati a muoversi di massima su strada; autoveicoli destinati a muoversi sia su strada, sia fuori strada.
Gli autoveicoli appartenenti al primo gruppo non differiscono sostanzialmente dagli autoveicoli usati nel campo civile. Per conferire agli automezzi industriali di produzione corrente particolari caratteristiche che li rendano maggiormente idonei all'impiego militare, qualche nazione, come l'Italia, ha imposto per legge che tutti gli autocarri per trasporto merci rispondano a particolari requisiti, soprattutto nei riguardi dell'ingombro, raggio di volta e prestazioni. Si raggiunge in tal modo il vantaggio di poter trarre, all'atto della mobilitazione, sia dalla produzione corrente, sia dalla precettazione civile, un numero alquanto rilevante di autocarri aventi requisiti soddisfacenti per essere impiegati come trasporti militari su strada. Gli autotelai di alcuni di questi autocarri possono essere muniti di carrozzerie speciali per meglio rispondere allo scopo specifico cui sono destinati (autoambulanze, autofrigoriferi, autofficine, ecc.).
Gli automezzi appartenenti al secondo gruppo, idonei cioè a muoversi sia su strada, sia fuori strada, sono caratteristici della vera e propria motorizzazione militare. Questi autoveicoli possono essere muniti di ruote oppure di cingoli. I veicoli cingolati presentano indubbiamente una maggior sicurezza di movimento su terreno cedevole, rispetto a quelli a ruote; questi, viceversa, risultano decisamente superiori ai cingolati nella marcia veloce su terreno consistente. Gli automezzi di questo gruppo possono essere progettati e costruiti con concetti ben definiti e rispondenti in pieno alle caratteristiche specifiche di impiego, oppure, specie per i veicoli a ruote, possono derivare dai tipi civili, attraverso una serie di modifiche e trasformazioni. È evidente che questi ultimi non possono avere quella rispondenza che è propria invece dei veicoli progettati e costruiti esclusivamente per lo specifico impiego militare. Normalmente, nella realizzazione degli automezzi tipicamente militari, si impiegano gruppi meccanici di produzione corrente, con particolare riguardo al motore, che indubbiamente è l'organo che richiede il maggior tempo e le maggiori cure per passare dalla fase di progettazione a quella di produzione in serie.
I numerosi e svariati tipi di automezzi militari destinati a muoversi sia su strada, sia fuori strada, apparsi sui varî fronti di guerra, possono essere, a scopo puramente inquadrativo, riuniti in pochi gruppi. Le caratteristiche specifiche degli autoveicoli di ciascun gruppo sono qui ricordate.
Motocicli militari. - Derivano dai tipi civili aventi una cilindrata normalmente non inferiore ai 500 cmc. Le principali caratteristiche differenziali sono: ruota posteriore elasticamente collegata al telaio, cambio a quattro marce con la prima velocità molto rapportata, altezza minima da terra piuttosto elevata (15 ÷ 20 cm.). I motocicli di questo tipo realizzano, su strada, velocità intorno ai 100 km/h.; superano pendenze fino al 50%, qualora l'aderenza lo consenta, e si muovono agevolmente su terreno alquanto accidentato; possono essere opportunamente attrezzati per il trasporto di una seconda persona a bordo ed eventualmente di armi (mitragliatrice o fucile mitragliatore), con relative munizioni.
Motocarrozzette militari. - Le motocarrozzette capaci di rispondere alle esigenze dell'impiego militare sono quelle con ruota del carrozzino anch'essa motrice. La trasmissione del movimento dalla ruota posteriore della motocicletta a quella del carrozzino può essere effettuata in modo rigido: in questo caso la ruota del carrozzino rimane normalmente folle e l'innesto si effettua solo e limitatamente al superamento delle zone di terreno non percorribili con la sola ruota posteriore motrice della motocicletta. La soluzione più razionale è però quella di trasmettere il moto alla ruota posteriore della motocicletta e a quella del carrozzino attraverso un differenziale, di preferenza ripartitore di coppia in parti proporzionali ai pesi gravanti sulle ruote motrici. Il differenziale è normalmente munito di speciale dispositivo di bloccaggio. Questi motomezzi presentano le seguenti caratteristiche: peso piuttosto limitato (300 ÷ 400 kg.), possibilità di trasportare 2 o 3 persone, velocità massima su strada 80 ÷ 100 km/h., pendenza superabile 40 ÷ 50%, buona attitudine a muoversi su terreno rotto e cedevole, piccolo ingombro longitudinale, trasversale e verticale, buona stabilità sia longitudinale sia trasversale, data l'esigua altezza da terra del baricentro. Presenta l'inconveniente di offrire agli uomini di equipaggio scarsa possibilità di protezione dalle intemperie. Nella motocarrozzetta Gilera tipo Marte (fig. 1) si ha un dispositivo meccanico che permette di innestare e disinnestare, a volontà, la ruota del carrozzino.
Autovetture militari.- Nella realizzazione di vetture militari si è seguito in passato il concetto di trasformare opportunamente le vetture civili, variando la carrozzeria, irrobustendo alcuni organi (telaio, balestre, ecc.), sostituendo le ruote con altre di maggior diametro, ecc. Le vetture da ricognizione di questo tipo, delle quali la Fiat 1100 militare è un esempio (fig. 3), non rispondono completamente allo scopo, in quanto le sole ruote posteriori motrici non permettono alla vettura di fornire le prestazioni indispensabili per un razionale impiego nel campo militare. Le caratteristiche principali delle moderne vetture da ricognizione sono in sintesi le seguenti: quattro ruote tutte motrici; sospensione possibilmente a ruote indipendenti; gommatura con pressione di gonfiaggio bassa e col battistrada munito di nervature di aggrappamento al terreno (tipo Artiglio); possibilità di bloccaggio dei differenziali; ingombro limitato; altezza minima da terra piuttosto elevata; raggio di volta limitato; velocità massima su strada 100 km/h. circa; pendenza massima superabile, aderenza permettendolo, non inferiore al 50%. Le ruote motrici anteriori possono essere innestate a volontà solo per il superamento di quelle zone di terreno sulle quali è richiesta l'aderenza totale, come nella vettura americana (fig. 2) Jeep (dalla pronuncia di G.P., iniziali di general purpose "per tutti gli usi"), oppure essere sempre motrici; in quest'ultimo caso la trasmissione del moto ai due assali, anteriore e posteriore, è normalmente effettuata attraverso un differenziale centrale. Nella fig. 4 è rappresentata la vettura tedesca Mercedes Benz, che riunisce in sé in misura sufficientemente armonica quasi tutti i requisiti richiesti per una vettura da ricognizione: in questa vettura la trasmissione del moto alle quattro ruote avviene attraverso un differenziale centrale, bloccabile a volontà, e due differenziali autobloccanti, situati ciascuno rispettivamente fra le ruote anteriori e quelle posteriori. Per di più le ruote posteriori, i cui piani normalmente rimangono fissi per non ridurre eccessivamente la tenuta di strada a velocità elevata, possono, a volontà, rendersi sterzanti. È in tal modo possibile ridurre il raggio minimo di volta da 6 a 3,5 metri.
Autocarrette (v. carreggio, App. I, p. 371). - La recente Guerra mondiale, molto più manovrata della prima, ha ridotto, se non quasi annullato, l'importanza di questo veicolo legato quasi esclusivamente a determinati itinerarî di montagna.
Autocarri da trasporto ad aderenza totale. - Derivano di massima dagli autocarri civili nei quali l'assale anteriore, semplicemente portante, è stato sostituito con un corrispondente assale motore. Il moto può essere trasmesso all'assale anteriore, mediante apposito comando, solo e limitatamente ai tratti di percorso nei quali è richiesta l'aderenza totale, oppure le ruote anteriori possono essere collegate in modo fisso alla trasmissione. In questo ultimo caso è necessaria la presenza di un differenziale centrale, che deve essere ripartitore di coppia in parti proporzionali ai pesi gravanti rispettivamente sull'asse posteriore e su quello anteriore. I differenziali normalmente sono provvisti di dispositivo di bloccaggio. Questi tipi di autoveicoli, che nella marcia su strada si comportano come i comuni autocarri, dai quali derivano, presentano invece su questi una decisa e netta superiorità nella marcia su strade a fondo naturale ricoperte di fango, sulla sabbia, sulla neve e su terreno cedevole in genere, mediamente accidentato. L'autocarro medio Fiat 625 si differenzia dal tipo normale 626 per avere l'assale anteriore motore.
Veicoli destinati al traino. - Si suddividono in due categorie: trattori a ruote, trattori a cingoli.
Trattori a ruote. - Servono quasi esclusivamente per il traino delle artiglierie e presentano le seguenti caratteristiche specifiche: telaio rigido, al quale sono collegate, mediante sospensioni preferibilmente indipendenti, le quattro ruote tutte motrici; pneumatici di diametro e sezione relativamente grandi, con pressione di gonfiaggio non molto elevata e con battistrada munito di nervature tipo Artiglio: ingombro limitato, altezza minima da terra elevata, possibilità di bloccaggio dei differenziali, velocità massima su strada 50 ÷ 60 km/h. circa, pendenza massima superabile non inferiore al 50 ÷ 60% a veicolo isolato, peso rimorchiabile compreso fra 1/2 e 2/3 del peso del veicolo trattore. Le ruote posteriori possono essere fisse oppure sterzanti, allo scopo di ridurre il raggio minimo di volta: in quest'ultimo caso la trasmissione del moto alle quattro ruote motrici può essere effettuata attraverso un unico differenziale centrale, che differenzia una fiancata dall'altra, in quanto le ruote di una stessa fiancata percorrono la stessa traiettoria. Su questo schema sono stati costruiti due trattori italiani SPA, leggero (fig. 5) e medio, per il traino delle artiglierie. Fra gli altri trattori a ruote, usati durante l'ultimo conflitto, sono da ricordare i tipi Morris, Chevrolet, Bedford e Ford. Per aumentare l'aderenza fra ruota e terreno i trattori, come del resto tutti i veicoli a ruote destinati a muoversi fuori strada, sono provvisti di organi di aderenza di vario tipo quali, catene, piastre, ecc. che vengono applicati direttamente alle ruote stesse.
Tutti i trattori sono quasi sempre muniti di verricello, ossia di un tamburo, mosso dal motore, sul quale si avvolge una fune lunga qualche diecina di metri. La fune, avvolgendosi, esercita uno sforzo di trazione rilevante, che viene sfruttato per effettuare manovre di forza, ricuperi, ecc.
Trattori cingolati. - Per il traino delle artiglierie si usano anche veicoli cingolati piuttosto veloci (50 km/h. circa) e quindi muniti di cingoli snodati nei due sensi (v. cingolo, in questa App.). Fra questi trattori merita ricordare i semicingolati tedeschi (fig. 6), che in realtà sono veicoli cingolati nei quali le ruote anteriori sterzanti costituiscono insieme al differenziale controllato, che trasmette il moto alle due ruote motrici dei cingoli, uno dei più rispondenti meccanismi di sterzatura per veicoli cingolati. I trattori cingolati presentano una indiscussa superiorità sui corrispondenti trattori a ruote per il traino su terreno cedevole in genere, che rappresenta indubbiamente uno degli ostacoli maggiori al movimento sul campo di battaglia. Un tipo caratteristico di semicingolato è quello americano, con le ruote anteriori che possono essere, a volontà, motrici: i cingoli sono di gomma, armati internamente con funi metalliche.
Autocarri "Dovunque". - Automezzi a tre assi motori destinati al trasporto e al traino, sia su strada sia fuori strada (v. carreggio, in questa seconda App., I, p. 371). I due assali posteriori risultano molto avvicinati e sono collegati al telaio rigido mediante bilancieri che assicurano una eguale ripartizione del carico su ciascuno dei due assi, qualunque sia l'andamento altimetrico della superficie di appoggio. La sospensione permette ampie escursioni delle ruote, mantenendo la parte sospesa pressoché orizzontale.
Per aumentare la capacità di movimento su terreno cedevole le ruote dei due assali posteriori possono essere munite di cingolo (fig. 7). Questi automezzi, costruiti esclusivamente per le esigenze militari, raggiungono su strada velocità elevate (50 e più km/h.), si muovono agevolmente su terreno molto vario purché consistente, superano le massime pendenze consentite dall'aderenza (50 ÷ 60%), presentano buona attitudine alla marcia su terreno poco consistente (fango, neve, sabbia, ecc.), hanno grande capacità di traino, sia per lo sforzo di trazione disponibile, sia per la stabilità in movimento sotto l'azione della spinta che il rimorchio esercita sul veicolo trattore, specie nella marcia fuori strada.
Veicoli da combattimento. - Sono i veicoli che rappresentano le soluzioni più ardite e più complesse nelle costruzioni automobilistiche in genere e in quelle riflettenti la motorizzazione militare in ispecie. Nelle voci autoblinda; carro armato (v. in questa App.) sono particolarmente descritti tali mezzi da combattimento.
Veicoli protetti (Autoprotetti). - Sono veicoli derivati da telai di autoveicoli a ruote o a cingoli aventi buona attitudine a muoversi su terreno vario in genere (trattori, semicingolati, ecc.), muniti di una carrozzeria protetta, costituita da corazze di spessore limitato (6 ÷ 8 mm.). Servono per il trasporto di truppe sul campo di battaglia.
Veicoli da neve. - Sono veicoli destinati a muoversi su ampie distese di neve di consistenza variabile. La marcia sulla neve è possibile solo con veicoli che affondano poco, muniti quindi di sistemi di locomozione atti a realizzare pressioni specifiche in movimento molto basse. Questi veicoli devono quindi essere piuttosto leggeri e muniti di cingoli con ampia superficie di appoggio.
Rimorchi. - Per il trasporto di materiale in genere possono essere impiegati i comuni rimorchi, usati nel campo civile. Per trasporti speciali ed in particolare per il trasporto su strada dei carri armati occorrono rimorchi atti a sopportare pesi rilevanti e costruiti in modo da permettere semplici e rapide manovre di carico e scarico (fig. 8). Questi rimorchi sono trainati da trattori, normalmente a tre assi (tipo "Dovunque" oppure trattori stradali a tre assi, dei quali solo i due posteriori sono motori).
Motorizzazione civile.
Con tale denominazione si indica il complesso delle attività e delle norme concernenti lo sviluppo e l'esercizio dei trasporti civili con autoveicoli. In Italia l'organo dello stato che sovraintende a tali attività e all'applicazione delle norme relative è l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale fa parte del Ministero dei trasporti, ed esplica la propria azione localmente per mezzo dei dipendenti ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, con competenza regionale.
In Francia la materia dei trasporti automobilistici è regolata dal servizio coordinamento e trasporti della direzione generale dei ponti e strade, appartenente al Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti. Organi locali sono le circoscrizioni d'ispezione generale. In Svizzera provvede l'ufficio federale dei trasporti, dipendente dal dipartimento federale delle poste e delle ferrovie. La Gran Bretagna controlla i trasporti automobilistici per mezzo del Ministero dei trasporti, che ha facoltà, tra l'altro, di emanare disposizioni regolamentari per i veicoli a propulsione meccanica. Anche l'URSS ha un analogo Ministero dei trasporti, con giurisdizione sull'intero territorio dell'Unione. Negli Stati Uniti d'America la regolamentazione dei trasporti su strada è riservata ai singoli stati, che vi provvedono con organi diversi, e con norme spesso difformi. Il potere federale centrale interviene solo nel campo legislativo, particolarmente per impedire che siano emanate norme in contrasto con la libertà delle comunicazioni e dei commerci fra stato e stato.
Autoveicoli. - In aggiunta alle norme legislative riguardanti le caratteristiche fondamentali degli autoveicoli e le segnalazioni contenute nel r. decr. 8 dicembre 1933 e in decreti ministeriali successivi (v. automobile: Legislazione, in App. I, p. 220), si ricorda che, allo scopo di conseguire l'omogeneità costruttiva, come pure di garantire la migliore attitudine alla sicurezza e alla regolarità della circolazione, adeguate ai servizî da disimpegnare, il decr. legge 14 luglio 1937, n. 1809 ha autorizzato il ministro per i Trasporti a emanare norme (obbligatorie per le fabbriche) per disciplinare le caratteristiche d'ingombro, il peso, la portata, le prestazioni e la facilità di circolazione delle automobili e dei rimorchi di nuova costruzione e per ridurre la varietà degli organi essenziali. Analoga autorizzazione ha dato al ministro il decr. legge 26 marzo 1941, n. 426, per i motocicli, le motocarrozzette, i motofurgoncini e le parti staccate.
In applicazione dei due decr. legge del 1937 e del 1941 il ministro per i Trasporti ha emanato una serie di decreti: 8 novembre 1937, 13 novembre 1941 e 30 aprile 1946 per le automobili e i rimorchi; 18 dicembre 1941 per gli autobus in servizio urbano; 5 febbraio 1943 per gli autoveicoli ad accumulatori; 8 agosto 1941 per i motocicli, le motocarrozzette, i motofurgoncini e i motocarri. Con quest'ultimo decreto si è lasciata libera la produzione delle biciclette a motore, con motore a scoppio di cilindrata non superiore a 100 cmc.
Il Ministero dei trasporti accerta l'osservanza delle norme, come sopra stabilite, mediante omologazione dei nuovi tipi di autoveicoli prodotti dalle fabbriche nazionali. Gli ispettorati compartimentali, a loro volta, nelle visite o verifiche eseguite agli effetti del rilascio dei documenti di circolazione, controllano che l'autoveicolo sia conforme al tipo omologato. La licenza di circolazione, necessaria per le automobili, i motocarri, i rimorchi e le motocarrozzette in servizio pubblico, è rilasciata dal prefetto della provincia dove risiede il proprietario dell'autoveicolo.
I compressori e le altre macchine stradali con motore a scoppio o a combustione interna, invece della licenza devono ottenere l'autorizzazione a circolare dell'ispettorato compartimentale, dopo visite e prove come per gli altri automobili. Analogamente, per i motocicli, le motociclette e i motofurgoncini l'ispettorato compartimentale rilascia l'autorizzazione alla circolazione, dopo verifica della potenza agli effetti fiscali.
È necessario l'aggiornamento a cura dell'ispettorato compartimentale della licenza di circolazione, previa visita e prova, per le automobili e per le motocarrozzette in servizio pubblico, quando sia stato cambiato il motore con altro di diverso tipo o potenza, o variato il tipo di carrozzeria, o quando sia stata modificata qualche altra delle caratteristiche essenziali; e l'aggiornamento dell'autorizzazione alla circolazione, previa verifica del motore, per i motocicli, le motocarrozzette e i motofurgoncini, quando sia stato cambiato il motore con altro di diverso tipo o potenza.
Gli autocarri e i treni automobili devono essere sottoposti ogni anno a visita di revisione presso l'ispettorato compartimentale. In ogni tempo, inoltre, il ministro per i Trasporti, di concerto con quello per gli Interni, può ordinare revisioni generali o parziali delle automobili e dei rimorchi, e l'ispettorato compartimentale, per delega del prefetto, può fare obbligo ai possessori di sottoporli a visita e prova di revisione.
La licenza è ritirata d'ordine del prefetto, definitivamente o per tempo determinato, quando l'autoveicolo non presenti più le condizioni di sicurezza per la circolazione, quando sia adibito a uso diverso da quello per cui fu rilasciata la licenza, e così via.
Autotrasporti. - Gli autoveicoli, in quanto assolvono una finalità economica, sono disciplinati dalla legge anche sotto l'aspetto dell'attività industriale di trasporto, che assume la triplice forma di servizio di noleggio, di servizio di piazza e di servizio di linea. Questi servizî rivestono carattere pubblico se hanno per oggetto il trasporto di persone, mentre per il trasporto di cose hanno tale carattere solo i servizî di piazza e di linea.
I comuni hanno facoltà di dettare prescrizioni circa il numero, il tipo, le caratteristiche e le particolari condizioni degli autoveicoli destinati a servizî pubblici di noleggio o di piazza per trasporto di persone, e accordano le relative autorizzazioni. Gli autoservizî di linea per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), disciplinati dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822, sono soggetti a concessione del Ministero dei trasporti. La concessione ha la durata massima di un anno, salvo proroga per un secondo, se il servizio è istituito con carattere sperimentale o per una sola stagione (concessione provvisoria); e di un novennio, salvo rinnovo per uguale periodo, se ha carattere permanente (concessione definitiva). Gli autoservizî di gran turismo sono parimenti soggetti a concessione provvisoria o definitiva del Ministero dei trasporti, distinguendosi dalle linee ordinarie per il maggior conforto, per le tariffe più elevate e per le loro particolari finalità turistiche. Gli autotrasporti di cose sono regolati dalla legge 25 giugno 1935, n. 1349. L'uso di autoveicoli proprî, compresi i rimorchi, è subordinato ad apposita licenza di trasporto rilasciata dal Ministero a mezzo degl'ispettorati compartimentali, mediante annotazione sulla licenza di circolazione. I servizî di noleggio sono soggetti anch'essi ad autorizzazione, accordata direttamente dal Ministero entro il limite numerico di autoveicoli determinato per ciascuna provincia. È pure necessaria l'autorizzazione del Ministero dei trasporti per i servizî pubblici di piazza. Quest'ultima autorizzazione, che in ciascuna provincia non può superare il numero di autoveicoli stabilito per essa, è accordata per un novennio ed è rinnovabile. I servizî di linea sono soggetti invece a concessione del Ministero dei trasporti, per la durata di un anno prorogabile per non più di un altro anno se effettuati a titolo di esperimento, e per un novennio, con facoltà di riconferma, se esercitati con carattere permanente (autoservizî definitivi). Gli autoveicoli destinati al trasporto di cose devono portare sul radiatore e sulla parte posteriore una striscia diagonale bianca per i servizî di noleggio, azzurra per i servizî di piazza, verde per quelli di linea, rossa per i trasporti eseguiti in conto proprio. Gli articoli 117 e 118 della costituzione riservano alle regioni la regolamentazione delle linee automobilistiche d'interesse regionale.
Guida autoveicoli. - Il r. decr. 8 dicembre 1933, n. 1740, dispone che nessuno possa condurre automobili, o motocarrozzette per uso privato o in servizio pubblico, senza una patente di abilitazione, rilasciata dal prefetto della provincia dove risiede il richiedente; il quale deve aver compiuto i 18 anni, possedere la necessaria idoneità fisica, psichica e morale e aver conseguito, a seguito di esame, il certificato d'idoneità dell'ispettorato compartimentale. La patente è di primo, di secondo e di terzo grado. Quella di primo grado è valida per guidare automobili per uso proprio. La patente di secondo grado è rilasciata a chi dimostri inoltre una sufficiente conoscenza dei meccanismi e degli organi di guida: è valida anche per la guida di automobili per uso di terzi. La patente di terzo grado è infine rilasciata a chi dimostri provata abilità di guida e completa conoscenza del meccanismo e degli organi dell'automobile: abilità alla guida di automobili con freno continuo e di automobili in servizio pubblico di piazza, di noleggio, di linea. Il ministro per i Trasporti ordina, ogni dieci anni o meno, la revisione generale o parziale, anche per singole provincie, delle patenti. Il prefetto può disporre in ogni tempo che singoli conducenti siano sottoposti a visita di revisione.
Norme di circolazione e di polizia. - Sulle strade di uso pubblico e sulle aree ad esse equiparate devono osservarsi le norme di circolazione contenute nel r. decr. 8 dicembre 1933, n. 1740, e quelle stabilite dai regolamenti comunali per disciplinare la circolazione nell'interno degli abitati. L'approvazione e la revisione di detti regolamenti spetta al ministro per i Lavori pubblici, di concerto con quello per i Trasporti. Possono inoltre essere emanate dal governo norme speciali per la circolazione sulle autostrade: vedi tra gli altri i regolamenti sull'autostrada Torino-Milano (r. decr. 30 novembre 1933, n. 2415), sulla Padova-Venezia (r. decr. 16 maggio 1935, n. 1086), sulla Firenze-Lucca (r. decr. 27 febbraio 1936, n. 785), sull'autocamionale Genova-Valle Po (r. decr. 11 marzo 1937, n. 471).
Le contravvenzioni alle norme sancite dal decreto del 1933 sono punite con l'ammenda e, nei casi più gravi, anche con l'arresto, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Nelle contravvenzioni per le quali sia prevista la sola pena pecuniaria è consentita l'oblazione, che per le ammende più lievi può essere soddisfatta in via breve.
Disposizioni tributarie. - Il r. decr. legge 10 marzo 1943, n. 94, ha fuso con la tassa unica di circolazione per gli autocarri, i motocarri, i motofurgoncini e i rimorchi la tassa sul trasporto di cose istituita con la legge 2 dicembre 1935, n. 2097, e modificata col decr. legge 27 luglio 1938, n. 1121. Il decr. legisl. 1° marzo 1945, n. 88, modificato dai successivi decr. legisl. 29 marzo 1947, n. 177, 7 maggio 1948, n. 1058 e della legge 17 gennaio 1949, n. 6, ha riordinato su nuove basi l'imposizione e il pagamento della tassa di circolazione. In particolare: a) ha ripristinato la tassa di circolazione sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone, con abolizione del diritto erariale di statistica istituito col decr. legge 24 novembre 1938, n. 1937; b) per i motocicli ha determinato la tassa in proporzione della potenza (tabella A) fino al massimo imponibile di 20 CV, indipendentemente dalla destinazione; c) ha stabilito con analoghi criterî la tariffa per le motocarrozzette destinate a uso privato, accordando la riduzione a un terzo per quelle destinate a servizio pubblico di piazza; d) per le autovetture ha stabilito una tariffa proporzionale alla potenza (tabella B), che è applicata per intero a quelle destinate a uso privato o a noleggio di rimessa, mentre è ridotta a un terzo per le autovetture adibite a servizio pubblico di piazza e ad un quinto per quelle in servizio pubblico di linea (autobus). È stato pertanto abolito il beneficio accordato col decr. legge 20 giugno 1935, n. 1048, che per gli autoveicoli adibiti a trasporto di persone non richiedeva aumento di tassa per le potenze superiori ai 30 CV; e) ha assoggettato al pagamento del tributo anche gli autoveicoli nuovi di fabbrica adibiti a trasporto di persone, che a norma del predetto decr. legge del 1935 godevano della esenzione per il periodo di 12 mesi; f) ha stabilito la nuova tassa unica di circolazione per gli autocarri, i motocarri, i motofurgoncini e i rimorchi, proporzionalmente alla portata (tabella D); g) ha modificato il trattamento tributario degli autoveicoli ad uso speciale e relativi rimorchi, non atti comunque a trasporti di cose (trattrici stradali, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, autocarri attrezzi, autotrebbiatrici, autoambulanze, autofunebri, autopubblicitarie, ecc.), ragguagliando la tassa non più alla portata, ma alla potenza del motore; h) ha accordato particolari agevolazioni per gli autoveicoli adibiti a trasporti speciali (latte, carni macellate fresche, immondizie, ecc.) e a taluni trasporti limitati nell'ambito urbano o provinciale o all'approvvigionamento dei mercati; i) ha unificato il sistema di pagamento della tassa, dovuta per anno solare, stabilendo che per qualsiasi tipo di autoveicolo possa essere corrisposta annualmente, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i rimanenti mesi dell'anno, compreso quello in cui l'autoveicolo è messo in circolazione; oppure in rate quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, dal 1° maggio e dal 1° settembre, mediante pagamento dell'intera rata, di tre quarti, di due, di un quarto, a seconda del mese in cui l'autoveicolo è messo in circolazione; l) ha ripristinato la tassa sulla circolazione per le autovetture in prova, modificandone la misura stabilita dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni. Metà del provento delle tasse automobilistiche è versataoin un fondo speciale, che viene ripartito a favore delle provincie: per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna provincia. La legge 17 gennaio 1949, n. 6 ha inoltre assoggettato alla tassa di circolazione i velocipedi provvisti di motore e i motocicli leggieri (tabella AA).
Il decr. legisl. 18 giugno 1945, n. 399, ha poi riformato il sistema tributario vigente per gli atti da produrre al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), abbandonando il sistema della tassazione mediante applicazione delle marche da bollo e ritornando all'antico sistema di percepire la tassa per i trasferimenti di proprietà degli autoveicoli, per i finanziamenti e le garanzie che ad essi si riconnettono a mezzo degli uffici del registro, ai quali gli atti devono essere presentati per la registrazione. Le relative tariffe sono riportate nella tabella A del decreto, successivamente modificata con decr. legisl. 24 aprile 1946, n. 417. Il decr. legisl. 24 settembre 1947, n. 1301, ha infine abrogato tutti i beneficî già concessi per gli autoveicoli a gassogeno.
Servizî pubblici. - Le autolinee hanno avuto negli ultimi tempi un fortissimo sviluppo, in dipendenza della crisi prodottasi nei trasporti ferroviarî per le distruzioni causate dalla guerra. Al 31 dicembre 1947 esse avevano uno sviluppo di circa 265.000 km., di cui 242.000 con carattere continuativo e 23.000 con carattere stagionale. I servizî di gran turismo, sospesi durante la guerra, vennero ripresi nel 1947, nel quale anno furono esercitati per una lunghezza complessiva di 31.000 km.
RACI. - A norma del decr. 23 gennaio 1946 del presidente del consiglio dei ministri, il RACI ha riassunto l'antica denominazione di "Automobile Club d'Italia".
Bibl.: Sono stati pubblicati varî commenti al r. decr. 8 dicembre 1933, n. 1740: V. Ferriolo, Nuovo codice della strada, Napoli 1935; A. Iannotti-Piromallo, Commento alle leggi sulla tutela delle strade e sulla circolazione, Napoli 1935; U. Baldi, Codice della strada, Firenze 1936. Per quanto riguarda poi gli effetti delle iscrizoni presso il PRA, sono da ricordare: C. Collamarini, Privilegio automobilistico ed esecuzione mobiliare, Roma 1930; G. Ottello, La pubblicità automobilistica, Torino 1935.