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Mora del creditore

Enciclopedia on line
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Si ha mora del creditore (o mora accipiendi) quando il creditore, senza un motivo legittimo (ad esempio, l’irregolarità dell’adempimento), rifiuta di ricevere la prestazione o di compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere. Dalla mora derivano una serie di conseguenze sfavorevoli al creditore: egli deve risarcire i danni da essa causati, sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta, sopportare il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; inoltre, non gli sono più dovuti gli interessi o i frutti della cosa non percepiti dal debitore.

Il creditore è costituito in mora a seguito dell’offerta da parte del debitore; gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore. Quando l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale; quando l’obbligazione ha per oggetto cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione. Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. Se la prestazione consiste in un fare, la costituzione in mora avviene tramite l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti da parte sua necessari per renderla possibile.

Se il creditore rifiuta l’offerta, il debitore può liberarsi dalla sua obbligazione eseguendo il deposito di ciò che è dovuto: se il deposito è accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è liberato; in caso di beni immobili, il debitore può chiedere al giudice la nomina di un sequestratario e si libera dal momento in cui consegna l’immobile al sequestratario (artt. 1206-1217 c.c.).

Voci correlate

Inadempimento

Obbligazione

Vedi anche
Contratto di deposito Il deposito è il contratto col quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante o deponente) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di conservarla in natura (art. 1766 c.c.). Il deposito è un contratto reale, perché si perfeziona con la consegna della cosa al depositario. Il deposito ... Adempimento Esatta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio, disciplinata dal Codice civile agli art. 1176-1200. Per aversi adempimento è necessario che il comportamento sia del tutto conforme al contenuto dell’obbligo, anche per le modalità temporali e di luogo, sia imputabile al debitore ... Possesso Potere di fatto sulla cosa che si esprime attraverso il compimento di atti corrispondenti all’esercizio di un diritto reale (art. 1140 c.c.), per cui un soggetto, indipendentemente dal fatto che sia o no titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, e cioè del titolo che ne legittima ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
  • TITOLI DI CREDITO
  • INADEMPIMENTO
  • OBBLIGAZIONE
Vocabolario
mòra³
mora3 mòra3 s. f. [dal lat. mora]. – 1. a. raro e letter. Indugio: il crudo verno, il tempestoso mare ... Le sconquassate navi in ciò ne danno Mille scuse di m. e di ritegno (Caro). b. Nel linguaggio giur., ritardo ingiustificato nell’adempimento...
mòra¹
mora1 mòra1 s. f. [da moro2]. – In botanica, frutto che nel rovo (mora di rovo o m. di macchia) è costituito da numerose piccole drupe unite a formare una drupa composta, mentre nel gelso (m. di gelso) è una falsa drupa composta perché...
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