• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

MONOPOLIO

di Serafino Gatti - Enciclopedia Italiana - V Appendice (1993)
  • Condividi

MONOPOLIO

Serafino Gatti

(XXXIII, p. 692; App. III, II, p. 154; IV, II, p. 502)

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una revisione, da parte della dottrina giuridica, della concezione tradizionale del monopolio. Secondo il più recente orientamento, agisce in condizioni di m., ai sensi dell'art. 2597 c.c., non solo l'impresa che goda di un'esclusiva nell'offerta di beni o servizi insostituibili, ma anche l'impresa che goda di un'esclusiva nell'offerta di beni o servizi non facilmente sostituibili da parte dei consumatori e degli utenti. Per delimitare il concetto di m. occorre mettersi nella prospettiva del consumatore o dell'utente medio, e indagare sulla facilità di sostituzione di una determinata offerta. Qualora questa possa essere sostituita solo a costo di sacrifici finanziari, o di accorgimenti tecnici, che non possono essere richiesti al consumatore o all'utente medio, può parlarsi di una situazione di monopolio. Questo criterio dev'essere concretizzato attraverso la valutazione del giudice.

Anche per la concezione tradizionale di m. legale la dottrina più recente ha abbandonato il criterio della necessità che una norma espressamente e direttamente autorizzi un unico e determinato soggetto a produrre o a commerciare in esclusiva un certo bene o servizio, ritenendo, invece, sufficiente che tale situazione sia autorizzata e tutelata, in quanto tale, dall'ordinamento giuridico. Pertanto, il carattere legale del m. viene riconosciuto, oltre che al m. istituito direttamente per legge, al m. dipendente da un'esclusiva contenuta in una concessione amministrativa; al m. costituente effetto riflesso di una concessione amministrativa; al m. costituente effetto riflesso della titolarità di un brevetto industriale, qualora i prodotti brevettati non siano facilmente sostituibili; al m. costituente effetto riflesso di altro m. legale.

Da ultimo, la dottrina si è orientata a considerare favorevolmente la configurabilità di un m. legale collettivo, traendo spunto dall'art. 86 del Trattato CEE, che prevede che la posizione dominante possa appartenere a una o più imprese. Secondo l'interpretazione prevalente, ai sensi di questa norma le imprese collettivamente dominanti possono essere indipendenti sia giuridicamente sia economicamente, essendo sufficiente, per es., un accordo di cartello che le spinga a comportarsi nello stesso modo nei confronti dei consumatori.

Questo criterio viene trasferito nel diritto interno al fine d'individuare situazioni di m. collettivo, quando il consumatore si trovi di fronte a comportamenti uniformi da parte di più imprese, che, complessivamente considerate, monopolizzano il mercato. Esempio di m. collettivi legali vengono individuati in molti casi di consorzi obbligatori.

Per quanto concerne la giurisprudenza, il periodo in esame è caratterizzato da una serie di ordinanze di remissione alla Corte costituzionale da parte di giudici di merito per questioni di legittimità costituzionale relative: alle leggi sul m. dei tabacchi (l. 17 luglio 1942 n. 907; e l. 10 dicembre 1975 n. 724); alle norme che disciplinano le trasmissioni radiotelevisive su scala nazionale (artt. 1, 183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156; artt. 1 e 2 l. 14 aprile 1975 n. 103; art. 2 l. 10 dicembre 1975 n. 693; artt. 2, 3 e 4, comma iii bis, l. 4 febbraio 1985 n. 10); alle norme che esonerano l'amministrazione postale da responsabilità, a eccezione di limitate indennità, per il mancato recapito di raccomandate previste dalla legge come mezzo di trasmissione di vaglia cambiari in cui siano stati commutati titoli di spesa dello stato (artt. 6, 20, 28, 48, 91, 93, e 96 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156); e alle norme che limitano la responsabilità del concessionario del servizio telefonico per le interruzioni dovute a colpa del medesimo (art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, e art. 89 cpv. R.D.L. 19 luglio 1941 n. 1198).

La Corte costituzionale ha respinto per difetto di motivazione sulla rilevanza le questioni relative alle leggi sul m. tabacchi, e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme sulle trasmissioni radiotelevisive su scala nazionale. Per contro, con la sentenza 303 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui dispongono che l'amministrazione postale non è tenuta al risarcimento dei danni − oltre all'indennità pari al decuplo dei diritti di raccomandazione ex art. 28 − per il caso di perdita o manomissione di raccomandate con cui siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello stato. E con la sentenza 1104 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui dispone che il concessionario del servizio telefonico non è tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa al di fuori dei limiti fissati dall'art. 89, ii comma, del R.D.L. 19 luglio 1941 n. 1198.

Nel 1990, dopo un trentennale dibattito in dottrina, si è colmata la grave lacuna dell'ordinamento giuridico italiano costituita dalla mancanza di una normativa antimonopolistica, esistente, invece, in quasi tutti gli ordinamenti dei paesi altamente industrializzati. La l. 10 ottobre 1990 n. 287 ha introdotto norme per la tutela della concorrenza e del mercato nazionale. Pertanto, il sistema normativo vigente in Italia si articola ora su vari livelli, caratterizzati da un lato dall'elemento settoriale (editoria, ecc.) o generale della disciplina, dall'altro dal riferimento al mercato interno ovvero all'intero mercato della CEE.

La succitata l. 287/1990 si basa sul principio che la libertà d'iniziativa economica e la concorrenza fra imprenditori non possono tradursi in atti e comportamenti tali da pregiudicare in modo rilevante e durevole la struttura concorrenziale del mercato.

Sono considerati a questo riguardo rilevanti: le intese restrittive della concorrenza; gli abusi di posizione dominante; le concentrazioni fra imprese. Per quanto concerne le intese, sono vietate solo quelle che hanno per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza; a titolo di esempio, vengono elencati cinque tipi di intese nulle a tutti gli effetti. Possono, però, essere concesse esenzioni temporanee (individuali o per categorie di accordi) se le intese migliorano le condizioni di offerta del mercato e producono un sostanziale beneficio per i consumatori. Sono vietati anche l'abuso e lo sfruttamento di una posizione dominante sul mercato, che la legge in questione identifica a titolo esemplificativo negli stessi comportamenti che possono formare oggetto di intese vietate. Il divieto di abuso di posizione dominante non ammette eccezioni.

Il terzo fenomeno regolato dalla legge antitrust è costituito dalle operazioni di concentrazione fra imprese.

La nuova normativa ha istituito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con sede in Roma, dotata di ampi poteri d'indagine e ispettivi, che adotta i provvedimenti antimonopolistici e irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge. Contro i suoi provvedimenti amministrativi può essere proposto ricorso giudiziario al TAR del Lazio, che ha competenza esclusiva. Le azioni di nullità e di risarcimento dei danni, oltre ai ricorsi volti a ottenere provvedimenti di urgenza, debbono essere promossi dinanzi alla Corte d'Appello competente per territorio.

All'Autorità garante debbono essere preventivamente comunicate le operazioni di concentrazione che superano determinate soglie di fatturato, perché possa valutare se esse comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Le concentrazioni che producono effetti distorsivi sulla concorrenza possono essere vietate, o autorizzate con la prescrizione di misure necessarie a eliminare gli effetti distorsivi.

Bibl.: A. Quartulli, I servizi pubblici telefonici, Milano 1978; L. Montesano, Obbligo a contrarre, in Enciclopedia del diritto, xxix, ivi 1979, p. 508 ss.; E. Roppo, Questioni in tema di formazione del consenso, obbligo legale a contrarre e pari trattamento degli utenti di un'impresa monopolistica, in Giurisprudenza italiana, i, 1, (1979), c. 155 ss.; M. Libertini, L'imprenditore e gli obblighi di contrarre, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, a cura di F. Galgano, Padova 1981, p. 271 ss.; D. Regazzoni, Monopoli di Stato, in Novissimo Digesto Italiano, App. v, Torino 1984, p. 125 ss.; G. Bernini, Un secolo di filosofia antitrust, Bologna 1991; R. Alessi, G. Olivieri, La disciplina della concorrenza e del mercato, Torino 1991; F. Saja, L'Autorità garante della concorrenza e del mercato: prime esperienze e prospettive di applicazione della legge, in Giur. norm., i (1991), pp. 455 ss.; G. H. Burgess jr., Antitrust and regulation, Brookfield 1992.

Vedi anche
concorrenza In accezione ampia, situazione di mercato con ampia libertà di accesso all’attività d’impresa, possibilità di libera scelta per gli acquirenti (in particolare, i consumatori) e, in generale, la possibilità per ciascuno di cogliere le migliori opportunità disponibili sul mercato, o proporre nuove opportunità, ... mercato In senso concreto, il luogo dove avvengono le contrattazioni per la vendita e l’acquisto di determinati prodotti e dove normalmente si incontrano, tutti i giorni, o in giornate stabilite, compratori, venditori e intermediari per effettuare transazioni commerciali relative a merci varie o anche a una ... antitrust È chiamato legislazione antitrust l’insieme di regole e azioni di vigilanza volto a impedire comportamenti e strategie delle imprese, che possano condurre a posizioni di monopolio o accordi collusivi a danno dei consumatori, che impediscano l’ingresso sul mercato di imprese concorrenti, o in altro modo ... concessione Provvedimento amministrativo con il quale si conferiscono capacità, potestà o diritti. In materia commerciale, contratto con il quale un’azienda concede a un’altra il diritto di vendere i suoi prodotti o servizi usando i propri segni distintivi. diritto 1. concessione amministrativa In diritto amministrativo, ...
Categorie
  • DIRITTO COMMERCIALE in Diritto
Tag
  • AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
  • ORDINAMENTO GIURIDICO
  • DIRITTO COMMERCIALE
  • GIURISPRUDENZA
  • TRATTATO CEE
Altri risultati per MONOPOLIO
  • monopolio
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Letizia Montinari Forma di mercato caratterizzata dalla presenza di un solo venditore e di una molteplicità di compratori. Un’impresa monopolistica ha la capacità di influenzare il prezzo di mercato e viene pertanto definita price maker, diversamente da un’impresa operante in condizioni di concorrenza ...
  • monopolio
    Enciclopedia on line
    È una forma di mercato caratterizzata dall’accentramento dell’offerta o della domanda nelle mani di un solo venditore o di un solo compratore (m. unilaterale) o di entrambi (m. bilaterale) e di conseguente chiusura del mercato stesso. Per questa sua caratteristica, le posizioni di monopolio sono ...
  • monopolio
    Enciclopedia dei ragazzi (2006)
    Monopolio Giulia Nunziante Un’impresa senza concorrenti Il monopolio si caratterizza per la presenza di una sola impresa che vende un particolare bene o servizio, ed è qualcosa di negativo, perché sottrae gli scambi all’influenza benefica della concorrenza. Le autorità preposte alla protezione della ...
  • MONOPOLIO
    Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1979)
    (XXIII, p. 692; App. III, 11, p. 154) Carlo Pace Franco Gallo Economia. - Gli sviluppi teorici. - La tendenza a conseguire una più accentuata capacità di comprensione dei fenomeni reali, che caratterizza la scienza economica contemporanea, ha largamente improntato le ricerche in tema di m. e di forme ...
  • MONOPOLIO
    Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
    (XXIII, p. 692) Leopoldo PICCARDI La legislazione antimonopolistica. - Libertà di concorrenza e legislazione antimonopolistica. - Le leggi antimonopolistiche o antitrust costituiscono una logica applicazione dei principî ai quali si ispira un sistema economico basato sulla concorrenza. Una volta ammesso ...
  • MONOPOLIO
    Enciclopedia Italiana (1934)
    Gino BORGATTA Aristide CALDERlNl Gino LUZZATTO Luigi RAGGI . Economia. - Nel linguaggio economico originariamente servì a indicare la vendita di un bene economico a un complesso di compratori da parte di un unico individuo o ente, avente così possibilità d'imporre prezzi più alti di quelli che ...
Mostra altri risultati
Vocabolario
monopòlio
monopolio monopòlio s. m. [dal lat. monopolium, gr. μονοπώλιον, comp. di μονο- «mono-» e tema di πωλέω «vendere»]. – 1. a. Nel linguaggio econ., accentramento dell’offerta o della domanda del mercato di un dato bene o servizio nelle mani...
monopolista
monopolista s. m. e f. [der. di monopolio] (pl. m. -i). – Chi gode di una situazione di monopolio, sia dal lato dell’offerta (unico venditore) sia da quello della domanda (unico compratore), o per lo meno di un forte potere di mercato....
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali