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MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

di Paolo Guerrieri - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

Paolo Guerrieri

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)  Nome della direttiva (2004/39/CE) del Parlamento e del Consiglio europei emanata il 21 aprile 2004 e finalizzata alla costruzione di un mercato finanziario integrato all’interno dell’Unione Europea. Venne seguita da una seconda direttiva, la 2006/73/CE, in attuazione della MIFID. Entrambe sono state recepite in Italia nel 2007, con il d. legisl. 164/2007.

Finalità

La direttiva nasce con lo scopo di creare un mercato unico dei servizi finanziari nella UE e si inserisce all’interno del Piano d’azione per i servizi finanziari, approvato dal Consiglio nel marzo 2000 e finalizzato a rimuovere gli ostacoli all’integrazione dei mercati finanziari dell’Unione Europea. Agli investitori è data la possibilità di investire e alle imprese di prestare servizi a livello transfrontaliero, in modo più semplice e a condizioni identiche in tutti gli Stati della comunità. Scopo della direttiva è soprattutto quello di garantire un’efficace protezione agli investitori, sia ampliando l’offerta sia attraverso una serie di misure protettive.

Normativa

Tra le principali novità introdotte dal legislatore comunitario vi è l’abolizione dell’obbligo di concentrazione delle negoziazioni sui mercati regolamentati. La contrattazione degli strumenti finanziari può dunque avvenire nei sistemi di scambi multilaterali e attraverso internalizzatori sistematici di ordini. Il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, che in passato era considerato un servizio accessorio ed esercitabile da chiunque, viene elevato dalla direttiva MIFID a servizio principale. È pertanto soggetto ad apposita autorizzazione e può essere esercitato anche dal promotore finanziario, per conto del proprio intermediario. Le norme della MIFID garantiscono la trasparenza delle informazioni, il miglior servizio al miglior prezzo per l’investitore (best execution) e disciplinano i conflitti d’interesse tra le parti, che rischierebbero, se non regolamentati, di danneggiare gli investitori.

Meccanismi di protezione

La direttiva prevede due meccanismi principali per proteggere gli utilizzatori: i prestatori di servizi devono dare loro informazioni in merito a sé stessi, ai servizi che forniscono e agli strumenti finanziari che offrono; i prestatori di servizi sono tenuti a rispettare taluni obblighi fiduciari, nel senso che devono agire nel migliore interesse del risparmiatore. In pratica, il prestatore deve eseguire gli ordini degli investitori alle migliori condizioni possibili (best execution) e raccogliere le informazioni necessarie per accertarsi che i prodotti e i servizi prestati siano adatti al singolo risparmiatore (in funzione del suo livello di esperienza, della sua situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento) e che le richieste del risparmiatore siano trattate correttamente.

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