MEZZADRIA (fr. bail à metayage; sp. aparcería; ted. Teilpacht; ingl. farm)
La mezzadria o mezzeria o metateria è una forma di colonia parziaria che ha queste caratteristiche, comuni del resto anche ai contratti di terzeria e quarteria: 1. esistenza di una unità tecnico-agraria (il podere); 2. esistenza di una unità lavoratrice (la famiglia colonica); 3. partecipazione di questa ai risultati dell'impresa. Questa forma di conduzione ha il grande vantaggio di assicurare al podere un lavoro assiduo e diligente: nel mezzadro si riscontra spesso una psicologia simile a quella del piccolo proprietario coltivatore. Risente degl'inconvenienti notati per la piccola azienda, per quanto l'organizzazione moderna cerchi di ovviarvi attraverso le forme associative. L'unione di diverse mezzadrie in un'unità amministrativa più ampia, la fattoria, contempera i vantaggi della grande con quelli della piccola impresa.
L'ambiente economico più adatto per questa forma di conduzione, è dato dall'esistenza nel podere di colture varie, fra le quali le arboree, che consentono una distribuzione il più possibilmente uniforme del lavoro umano durante l'anno, e anche da una proporzionalità fra l'ampiezza del podere e il numero dei componenti la famiglia economica: condizioni essenziali per evitare periodi di scarsa occupazione o di eccessivo lavoro, con conseguente ricerca di occupazioni complementari per parte dei membri della famiglia colonica o poca cura nelle operazioni campestri o necessità di ricorso a mano d'opera estranea.
I rapporti che si stringono fra il proprietario e il conduttore del fondo (che può essere anche l'affittuario) e il lavoratore mezzadro, si possono ricondurre ai seguenti: a) il terreno dissodato, piantato e dotato di fabbricati per uso domestico e agrario, viene fornito dal proprietario, a carico del quale sono l'imposta e le sovrimposte fondiarie nonché la spesa di conservazione del capitale fondiario; b) il lavoro per la coltura del podere, raccolta, prima manipolazione dei prodotti e governo del bestiame è fornito dal colono; c) il capitale di scorta (scorte vive: bestiame; scorte morte: mangimi, lettimi, concimi, sementi, macchine e attrezzi), in parte è fornito dal proprietario, in parte dal mezzadro, in maggiore o minor misura a seconda delle regioni (le scorte vive, ad es., in alcune regioni come la Toscana e l'Umbria, sono quasi sempre di proprietà del conduttore o proprietario, in altre, come le Marche e parte dell'Emilia, sono a metà fra proprietario e colono; gli attrezzi minori sono in genere forniti e mantenuti dal colono, il capitale macchine è in genere anticipato e rinnovato dal proprietario, ovvero rinnovato e mantenuto a metà; non mancano casi in cui anche talune macchine appartengono al colono); d) la direzione tecnica del podere spetta al proprietario o conduttore, che la esercita direttamente o a mezzo dell'agente o fattore; e) le spese colturali (concimi, anticrittogamici, sementi, mangimi, ecc.) sono divise a metà tra conduttore e colono, come a metà sono le spese di noleggio di macchine e per la manipolazione di taluni prodotti. Il proprietario anticipa le spese che sono registrate nel cosiddetto "libretto colonico" e che trovano la conclusione dei rapporti di credito o di debito nel saldo finale; in taluni capitolati di mezzadria si trova una diversa ripartizione delle spese o la corresponsione di premî per determinate operazioni a favore del colono; f) i prodotti e gli utili del bestiame o di altre industrie agrarie sono divisi a metà; in alcune zone, per determinate colture, vigono premî di produzione al colono o una diversa ripartizione di taluni prodotti. Il contratto ha durata annua e si rinnova tacitamente di anno in anno.
A questi patti fondamentali del contratto di mezzadria se ne accompagnano altri secondarî, accessorî, che si riassumono in una serie di diritti e di obblighi del colono. Fra i primi sono quello di coltivare un appezzamento a orto per i bisogni famigliari, di usufruire, per uso domestico, della legna di potatura o di altre piante del fondo, di allevare una certa quantità di pollame e un certo numero di suini a proprio esclusivo beneficio. Fra i secondi vi è l'obbligo di portare al conduttore alcune regalie (polli, uova, ecc.): sono i cosiddetti patti di pollaio, dazî appendici; di eseguire una certa quantità di scassi per l'impianto di colture legnose (patti di fossa); di compiere altre opere per conto padronale a prezzo ridotto. I diritti di collaia o giogatico, di capatura, la tassa poderale per contributo all'imposta fondiaria, i noli di casa e di orto, gli obblighi di prestazioni gratuite, i cosiddetti patti angarici, sono scomparsi ovunque. È consuetudine comune l'obbligo nel conduttore di anticipare al colono gli alimenti, senza corresponsione d'interessi, quando la raccolta risulti insufficiente al mantenimento della famiglia colonica. Nell'Emilia i patti colonici prevedono, in taluni casi, anche la corresponsione di una quota, detta di conguaglio, a beneficio del colono o del conduttore.
Se si esamina il sistema di conduzione a mezzadria al lume dei patti che abbiamo testé riassunti, si nota subito che, dal punto di vista economico, la figura del mezzadro è una figura complessa di lavoratore manuale, di capitalista e d'imprenditore, in quanto egli possiede una parte del capitale di esercizio dell'azienda (parte più o meno cospicua a seconda delle regioni) e condivide con il conduttore le alee dell'impresa. Nel campo giuridico non è ancora precisamente definita la natura del contratto di mezzadria; se sia cioè un contratto di società o di locazione di opera o di cose, come taluni vorrebbero. L'essenza economica del contratto lo fa però assomigliare piuttosto a una forma di contratto di società.
A questo contratto è stato fatto l'appunto di non stimolare il proprietario a compiere i miglioramenti fondiarî dei quali sostiene interamente le spese, mentre divide poi col colono i redditi; di non stimolare il colono ad accrescere la sua quota di lavoro perché il maggior prodotto va diviso col conduttore; di non essere adatto al progresso dell'agricoltura perché il colono è, di regola, poco propenso alle innovazioni e, per natura, tradizionalista; d'irrigidirsi coi suoi patti contrattuali in una forma di retribuzione del lavoro mezzadrile che può essere non equa, perché indipendente dalla qualità e quantità di lavoro esplicato nella azienda e dipendente invece dalle condizioni naturali (fertilità) o economiche (vicinanza ai mercati) del fondo e dalle qualità direttive di colui che lo conduce. Molte di queste obiezioni non hanno fondamento. La più seria è l'ultima; ma appunto per questo l'esperienza insegna che esiste una certa elasticità di patti contrattuali, per adeguare il reddito del mezzadro, che è un reddito misto di lavoro, di capitale e d'impresa, agli apporti specifici che questo fa all'azienda.
È indubitato però, che la mezzadria ha attraversato, in questo primo quarto di secolo, prima dell'avvento del fascismo, momenti difficili. Il socialismo infatti, fedele alla concezione marxista di antitesi fra capitale e lavoro, ha mirato a proletarizzare il lavoratore mezzadro svuotando il contratto del contenuto di società e cercando di farlo assomigliare sempre più a un contratto di locazione d'opera. Il fascismo ha invece esaltato questo sistema di conduzione che ha in sé il contenuto essenziale del principio corporativo, perché associa nei risultati produttivi i due fondamentali fattori, lavoro e capitale. Non solo, ma ha confermato, alla stregua di quanto anche l'esperienza veniva dimostrando, come l'evoluzione del contratto sia verso quelle forme di mezzadria in cui sempre più larga e complessa è la partecipazione del mezzadro ai risultati dell'impresa. Il fascismo ha applicato il sistema anche alle terre che la bonifica strappa alla palude. Dal Ministero delle corporazioni sono state emanate le Norme generali per la disciplina del contratto di mezzadria e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 6 dicembre 1933, elaborate dalla Corporazione dell'agricoltura e approvate dal Consiglio nazionale delle corporazioni.
V. anche le voci colonia parziaria e soccida.
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