MEFIO (cfr. ant.-alto ted. mieta "munus,, e fihu "pecus")
Detto anche meta, è un assegno maritale del diritto germanico dell'età barbarica. In origine era il prezzo della donna o del mundio (v.) su essa, pagato dallo sposo al mundoaldo; ma più tardi, per una progressiva trasformazione che apparisce completa ai tempi di Liutprando, diventò un assegno dello sposo in favore della sposa per il caso di vedovanza.
Dapprima il mefio consisteva in armi e in cavalli; ma poi, trasformatosi in assegno maritale, fu costituito da schiavi, denaro e terre, che, secondo una legge di Liutprando, ispirata forse dal divieto romano delle donazioni fra coniugi, non dovevano superare il valore di 400 solidi per i pubblici ufficiali e 300 per gli arimanni. Stabilendosene il valore e la natura (metam facere) nel giorno degli sponsali, il mefio fu considerato come segno della validità del matrimonio.
In seguito alla sua evoluzione, il mefio venne a contatto con la morgengabe (v.), con la quale poi si fuse, dando luogo a un nuovo unico assegno, detto quarta nel diritto longobardo e tertia nel diritto franco, che derivava dal mefio la caratteristica di essere prova dell'unione legittima e dalla morgengabe la misura dell'assegno.
Bibl.: A. Pertile, Storia del diritto italiano, II, 2ª ed., Torino 1894; C. Nani, Storia del diritto privato italiano, Torino 1902; F. Ercole, Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore, in Archivio giuridico, 1908; F. Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia, II, Città di Castello 1914; F. Brandileone, Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia, in Scritti di storia del diritto privato italiano, I, Bologna 1931.