MATERNITÀ E INFANZIA (XXII, p. 564)
INFANZIA L'opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, istituita con la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, per lo sviluppo rapidamente raggiunto ha visto estendersi la sua attività, per cui si sono rese necessarie nuove disposizioni legislative. Già nella legge 13 aprile 1933, n. 298, che recò modifiche e perfezionamento alla legge istitutiva, si autorizzò (art. 19) il governo del re a coordinare in un testo unico le disposizioni della legge stessa con quelle della legge fondamentale del 1925 e con tutte le altre disposizioni attinenti alla materia. Per tale facoltà il governo del re pubblicò il testo unico col r. decr. 24 dicembre 1934, n. 2316, dove si è tenuto conto anche dei provvedimenti successivi alla legge 13 aprile 1933, e cioè della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, e del r. decr. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione dei tribunali dei minorenni. Col primo provvedimento si è vietato di adibire i minori degli anni sedici, e anche da parte dei rispettivi genitori ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura; col secondo, l'Opera nazionale della maternità e infanzia organizza i centri di osservazione destinati a raccogliere e ospitare i minori di 18 anni abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in un riformatorio.
Dalla riforma nel suo complesso è derivata la massima unità d'indirizzo nella gestione dell'opera, la quale ha tratto pure vantaggio, per la snellezza della sua azione, dalla diminuzione dei componenti degli organi direttivi, centrali e periferici, e da una migliore coordinazione nelle provincie e nei comuni delle varie attività assistenziali a favore della madre e del fanciullo, con una gestione più economica delle federazioni provinciali e dei comitati di patronato.