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MAGISTER PROCURATOR

di BBeatrice Pasciuta - Federiciana (2005)
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Magister procurator

BBeatrice Pasciuta

Le funzioni del magister procurator sono disciplinate da un gruppo di novelle sulla cui datazione la storiografia si è divisa: se infatti alcuni collocano queste norme nel 1240, legandole in un rapporto di causa-effetto a un mandato di nomina dei magistri procuratores del 1240, di poco posteriore al colloquium di Foggia, dove appunto si ipotizza che le novelle sarebbero state emanate (Caruso, e prima di lui Capasso), altri propongono datazioni che vanno dal 1235 al 1244 (Kamp e Colliva). Stürner, curatore della più recente edizione critica del Liber Augustalis (1996), propende invece per una datazione successiva, collocando l'intero gruppo di costituzioni sui magistri procuratores nel 1246.

Occorre notare che, in questo caso specifico, il problema più generale della datazione delle novelle è particolarmente rilevante: una datazione certa sarebbe infatti indispensabile per determinare se la normativa fosse intervenuta a regolare una situazione già preesistente, o se al contrario avesse istituito una nuova magistratura, nel quadro del riassetto generale dell'amministrazione collocato dalla storiografia nel 1240. Ciò nonostante, il quadro delle competenze dei magistri procuratores che si delinea dall'accostamento di norme e documentazione risulta comunque coerente, indipendentemente dal rapporto cronologico fra le fonti.

La Const. I, 86, Inter multas, stabiliva che in ogni presidiatum, cioè in ogni provincia del Regno, fosse istituito un magister procurator che insieme al magister fundicarius dovesse riscuotere e conservare i proventi del fisco. Le competenze del primo riguardavano inoltre il recupero di tutti i beni del demanio detenuti da soggetti privi di titolo, e investivano anche l'ambito giudiziario: infatti, doveva, dietro denuncia di privati o di sua propria iniziativa, indagare circa la legittimità del possesso di beni o l'esercizio di diritti di probabile pertinenza del demanio, inviare l'istruttoria in Curia e provvedere, su mandato della Curia stessa, alla revoca, al recupero e alla gestione dei beni eventualmente confiscati. Le altre costituzioni sui magistri procuratores ‒ I, 87, Si quando; I, 88.1, Auctoritatem etiam; I, 88.2, Magistri procuratores ‒ disciplinavano le modalità con le quali questi funzionari potevano dare in locazione i beni del demanio e del fisco ai singoli che ne avessero fatto richiesta.

La documentazione relativa ai magistri procuratores restituisce un quadro più sfumato delle attribuzioni di questi ufficiali. Il 3 maggio del 1240, il sovrano istituiva nuovi magistri procuratores, specificandone le competenze, la composizione dell'ufficio e il territorio di pertinenza. A differenza di quanto disposto nelle successive costituzioni, avevano giurisdizione su circoscrizioni territoriali e amministrative che accorpavano vari presidiati: Pietro de Castaldo di Napoli sostituiva Alessandro, filius Henrici, alla guida della circoscrizione a Thermulis Capitanate usque ad Portam Roseti, comprendente cioè i giustizierati di Basilicata, Capitanata, Terra di Bari e Terra d'Otranto. Riccardo de Pulcaro era magister procurator per Principato, Terra di Lavoro e contea del Molise; Criscio Amalfitano per il giustizierato d'Abruzzo (Il registro della cancelleria, 2002, pp. 889 ss.). Al seguito di ciascun magister venivano assegnati dieci uomini a cavallo, un giudice per le istruttorie sulla confisca dei beni, e due notai per la redazione della complessa contabilità dell'ufficio. Le competenze del magister erano relative al recupero, alla gestione e all'incremento dei beni del demanio; a questi ufficiali, inoltre, il sovrano affidava il compito di diffondere e far osservare le nuove disposizioni normative ‒ omnia nova statuta et […] capitula ‒ inviategli dalla Curia e munite del sigillo regio. La storiografia che si è occupata specificamente delle competenze istituzionali degli organismi amministrativi fridericiani ha posto l'accento sulla sovrapposizione delle competenze dei magistri procuratores con quelle dei maestri camerari, tendendo a interpretare la loro presenza come temporanea sostituzione di questi ultimi, riportati 'in auge' soltanto negli ultimi anni del regno fridericiano. Il quadro istituzionale delle magistrature preposte all'amministrazione finanziaria del Regno, tuttavia, va forse più convenientemente interpretato alla luce di una flessibilità costitutiva dei meccanismi istituzionali, espressione di un continuo adeguamento dell'apparato funzionariale alle esigenze complesse di un organismo vasto e caratterizzato da una estrema fluidità di assetti ed equilibri. Una flessibilità che, se negata, rende appunto male interpretabile quella concomitanza di ambiti funzionali che ‒ pur se talvolta può realizzare una sovrapposizione ‒ non rappresenta certamente una fase di incertezza di un ipotetico processo evolutivo finalizzato al completamento di un 'disegno' organico nella moderna accezione del termine.

fonti e bibliografia

Historia diplomatica Friderici secundi; Acta Imperii inedita, I.

Die Konstitutionen Friedrichs II. für das König-reich Sizilien, a cura di W. Stürner, in M.G.H., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, 1996 (nel testo abbreviato in Const. seguito dal numero della costituzione e dall'incipit); Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, a cura di C. Carbonetti Vendittelli, Roma 2002.

Oltre alle opere complessive sulla realtà politico-istituzionale fridericiana, si rinvia specificamente ai seguenti studi e alla bibliografia ivi citata:

B. Capasso, Sulla storia esterna delle costituzioni del regno di Sicilia, Napoli 1869.

A. Caruso, Indagini sulla legislazione di Federico II di Svevia per il Regno di Sicilia. Le leggi pubblicate a Foggia nell'aprile del 1240, "Archivio Storico Pugliese", 4, 1951, pp. 41-68 (ora in Il "Liber Augustalis" di Federico II di Svevia nella storiografia. Antologia di scritti, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Bologna 1987, pp. 145-168).

P. Colliva, "Magistri Camerarii" e "Camerarii" nel regno di Sicilia nell'età di Federico II. Disciplina legislativa e prassi amministrativa, "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 36, 1963, pp. 51-126.

Id., Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del regno di Sicilia al tempo di Federico II, I, Gli organi centrali e regionali, Milano 1963.

E. Mazzarese Fardella, Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo, ivi 1966.

N. Kamp, Von Kämmerer zum Sekreten. Wirtschaftsreformen und Finanzverwaltung im staufischen Königreich Sizilien, Sigmaringen 1974.

Vedi anche
conte Titolo nobiliare che nella gerarchia araldica segue quello di marchese. ● A Roma, nell’età repubblicana, il conte (comes) assisteva e consigliava i magistrati preposti al governo delle province. Con Costantino il termine indicò una serie di pubblici funzionari: alcuni dirigevano importanti uffici centrali ... magistratura Con riferimento soprattutto al mondo antico e medievale, ufficio di magistrato, ossia carica pubblica, individuale o collegiale, solitamente a carattere elettivo e di durata limitata nel tempo. Nell’uso moderno, il complesso degli organi dello Stato istituiti per l’esercizio della giurisdizione in materia ... Pubblica amministrazione Il termine pubblica amministrazione evoca sia l’attività dell’amministrare pubblico, sia gli apparati titolari di tale funzione. Profili storici e comparatistici. - Storicamente, l’amministrazione pubblica ha subito molte trasformazioni, sotto il profilo degli apparati e delle funzioni. Nel XIX sec. ... Hohenstaufen ‹hooënštàufën›. - La dinastia dei Hohenstaufen, così chiamata dal castello da loro costruito (1070) al centro del Württemberg, nel Giura svevo, a 864 m. s. m., ebbe come capostipite il cavaliere svevo Federico di Büren (m. prima del 1094). Con il di lui figlio Federico I di Staufen (n. 1050 circa - m. ...
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Vocabolario
magister
magister s. m., lat. (pl. magistri). – Termine corrispondente all’ital. maestro1 (v.) nelle sue varie accezioni, usato spesso con riferimento al mondo romano con il sign. di «capo, comandante» e, seguito da un genitivo, come titolo di magistrati,...
procuratorìa
procuratoria procuratorìa s. f. [der. di procuratore]. – Poco com. per procuratìa, come ufficio di procuratore di S. Marco a Venezia.
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