MOLINA, Luis de
Teologo, nato a Cuenca (Spagna) nel 1536; entrato nella Compagnia di Gesù (1553), insegnò a Coimbra filosofia (1563-1566), poi in Evora teologia (1566-1586). Sorte controversie per le sue dottrine, tornò per difendersi nella Spagna, passando gli ultimi anni a Cuenca e infine a Madrid, ove morì il 12 ottobre 1600. È celebre nelle scienze giuridiche e morali, particolarmente per l'opera in più volumi (in parte pubblicata postuma) De iustitia et iure, di cui molte furono le edizioni. Ma la fama venne al M. soprattutto dall'opera dogmatica: Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione (Lisbona 1588), ristampata più volte, con ritocchi e appendici diverse per chiarire il pensiero (Cuenca 1592; Lione 1593; Venezia 1594; Anversa 1595 e 1609; Lipsia 1722; Parigi 1876). Quest'opera apparteneva all'intero commento dell'autore su tutta la Summa theologica di S. Tommaso, del quale fu poi edita solo una parte: Commentaria in primam divi Thomae partem, in duos tomos divisa, ecc. (Cuenca 1592; Lione 1593; Venezia 1594, ecc.). Ma la Concordia provocò gli assalti dei domenicani spagnoli, quali Domenico Bañez, Tommaso de Lemos, Diego Alvarez e altri. L'Inquisizione v'intervenne in Portogallo e poi nella Spagna, e infine rimandò libero il libro e l'autore; ma la lotta proseguì sempre più accanita. Clemente VIII richiamò la questione a Roma (1596) e la volle discussa, prima da scelti consultori, poi innanzi a sé e a una commissione di cardinali, nelle cosiddette "Congregazioni De auxiliis", disputando teologi domenicani in contraddittorio con teologi gesuiti, finché (sotto Paolo V) questi ottennero pure di passare dalla difesa propria all'impugnazione della sentenza opposta. Morto Clemente VIII (1605) senza avere portato quel giudizio che si proponeva, le discussioni teologiche proseguirono sotto il successore di lui, Paolo V; finché il papa (1607) conforme al "voto" del carmelitano Bovio e al suggerimento di S. Francesco di Sales, accostatosi al parere dei due cardinali, S. Roberto Bellarmino e Giacomo du Perron, favorevoli alla sentenza dei gesuiti, pose fine alla controversia, lasciando libertà alle due opinioni, e interdicendo solo ai sostenitori dell'una di condannare, od offendere, con nota teologica, quelli dell'altra parte.
Il Molinismo. - È il termine che, nella storia della teologia, designa il sistema del Molina di conciliare la libertà umana con l'efficacia della grazia divina, difeso nelle menzionate "Congregazioni De auxiliis". Comprende in sintesi, lasciando i punti secondarî: 1. l'esclusione di una "predeterminazione" o "premozione fisica" da cui dipenda l'efficacia infallibile della grazia, in quanto l'aiuto efficace, a differenza del sufficiente, non solo dia la forza di operare il bene, ma vi determini ab intrinseco e per natura sua la volontà; 2. la spiegazione dell'infallibilità stessa della grazia efficace mediante l'infallibile previsione divina del libero consenso umano condizionatamente futuro, in queste o in quelle circostanze, sotto condizioni futuribili o future, ma sempre con dipendenza dalla divina ordinazione, e quindi anche dall'influsso della grazia nel presente ordine soprannaturale. Questa previsione, o cognizione divina degli atti liberi condizionatamente futuri, stando di mezzo tra la scienza naturale e la scienza libera, tra la cognizione delle cose meramente possibili e quella delle cose esistenti o assolutamente future, fu chiamata scienza media o scienza mista.
Secondo il M. l'onniscienza divina, come si stende a ogni verità od oggetto conoscibile in qualsiasi differenza di tempo, così vede come presente, ex arce aeternitatis, tutto ciò che la volontà creata farebbe in un qualsiasi caso possibile, poste le condizioni più determinate e quindi anche quel consenso o dissenso che la volontà libera darebbe, in tali e tali ipotesi o circostanze, a questi o a quegli aiuti della grazia, che potrebbe avere. Ma con tale previsione (scienza media) del contingente condizionatamente futuro (futuribile), Dio non fa che la cosa avvenga; l'antivede solo come e perché avverrebbe; con essa (ma non per sé, a causa di essa) distribuisce la grazia necessaria e sufficiente a tutti, la quale diviene efficace in quelli che ne faranno buon uso, liberamente consentendovi; e questi, che bene corrispondono agli aiuti della grazia, Dio predestina alla giusticazione e alla gloria. In tale senso si deve dire che la grazia efficace ha pure una ragione speciale di gratuità e di beneficio, perché data da Dio in quelle circostanze in cui ne prevede con infallibile certezza il buon uso, che in altre circostanze sarebbe mancato. Il che molto più si dovrà dire rispetto alla predestinazione alla gloria, che comprende tutta la serie di tali grazie soprannaturali; e va perciò intimamente connessa con la prescienza e a essa è subordinata (come vi è subordinata la riprovazione), prescindendo anche dalla speciale soluzione del punto più discusso, come la predestinazione stessa si debba considerare, se anteriore o posteriore a tale previsione del consenso: se sia, cioè, ante o post praevisa merita. Più coerente alla dottrina del Molina è che sia post praevisa merita; e questa tesi fu poi svolta e chiarita da Leonardo Lessio (v. leys, Leendert) che ebbe l'adesione di S. Francesco di Sales. All'altra spiegazione aderì il Suarez, conformandosi all'opinione di S. Roberto Bellarmino. Al molinismo così inteso non si oppone la sentenza conciliatrice di Onorato Tournely, seguita poi nella sostanza da S. Alfonso de' Liguori, in quanto ammette la "grazia congrua" per le azioni facili, come la preghiera, mediante le quali poi si ottiene la grazia efficace ab intrinseco, o determinante, che sarebbe necessaria per le azioni più difficili. Quest'ultimo sistema è impugnato dai fautori della "predeterminazione" o "premozione fisica", non meno del congruismo, sostenuto da S. Roberto Bellarmino e dal Suarez, o del molinismo primitivo, spiegato poi dal Lessio e preferito da S. Francesco di Sales.
Bibl.: L. Molinae vitae morumque brevis adumbratio atque operum conspectus, nel tomo I dell'ed. De iust. et iure, Colonia 1733; I. Juvencius, Historiae Societatis Iesu, Roma 1710, parte 5ª, l. 24, n. 37; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles 1894, V, p. 1107; A. Astrain, Hist. de la Comp. de Jesús en la Assistencia de España, IV, Madrid 1913. - Per le controversie circa il molinismo, v.: G. Schneemann, Controversiarum de divinae gratiae liberique arbitrii concordia initia et progressus, Friburgo in B. 1881; F. Stegmüller, Zur Literargeschichte der Philosophie und Theologie an den Universitäten Evora und Coimbra im XVI. Jahrhundert, in Spanische Forschungen, III (1931), pagine 398-399.