licenza
Termine che può assumere diverse connotazioni, tutte in qualche modo legate alla sua etimologia (dal lat. licentia, derivato di licēre «essere lecito») e inerenti al concetto di avere il permesso, la facoltà di fare qualcosa.
In questo ambito si intende con l. la concessione a terzi, da parte del titolare di un brevetto (➔), dell’utilizzazione del brevetto stesso. La l. è con esclusiva o senza esclusiva, a seconda che il titolare si spogli o meno del diritto di utilizzazione del brevetto. La l. può essere anche obbligatoria, nel senso che, per obbligo di legge, deve essere accordata a chiunque ne faccia richiesta. Tale è la l. prevista nel d.p.r. 849/1968, che ha sostituito la sanzione della decadenza per mancata attuazione del brevetto, in precedenza contemplata nell’art. 54 del r.d. 1127/1939.
Dal punto di vista amministrativo, con l. si intende quell’atto con cui la competente autorità concede, a chi ne faccia richiesta, una particolare autorizzazione, come, per es., ad aprire un pubblico esercizio (l. di esercizio), a compiere determinate operazioni commerciali (per es., l. d’importazione e l. di esportazione, alle quali si dà anche il nome di l. ministeriali, quando l’autorizzazione è rilasciata dal ministero dell’Economia e delle Finanze su determinazione del ministero dello Sviluppo Economico), a esercitare il commercio ambulante, a intraprendere, da parte di un costruttore, la costruzione di un’opera edilizia, navale ecc. (l. di costruzione), a portare armi (l. di porto d’armi), ad andare a caccia (l. di caccia), a pescare (l. di pesca).
In cinematografia, la l. di noleggio è concessa dagli organi che sovrintendono all’industria e al commercio cinematografici a ditte che intendano esercitare il commercio dei film, mentre la l. di produzione è rilasciata, in determinate circostanze, dagli istituti che sovrintendono alla produzione cinematografica, per la costituzione di nuove società produttrici.
Imposta in vigore nell’ordinamento italiano fino al 1968, anno in cui fu abolita con la l. 174/1968. Si trattava di un’imposta comunale, obbligatoria e a carattere autonomo, applicata al valore locativo degli ambienti destinati a esercizi pubblici.