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Libera prestazione dei servizi

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E’ una delle libertà che hanno caratterizzato la costruzione del mercato comune in Europa. Il Trattato del 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) prevedeva, infatti, accanto alla disciplina sulla libera circolazione dei lavoratori subordinati (Libera circolazione delle persone), la regolamentazione del diritto di stabilimento, riconoscendo ai cittadini comunitari la libertà di esercitare, in un altro Stato membro, attività economiche a carattere non salariale. Nella versione del Trattato risultante dal Trattato di Lisbona del 2007 (che reca il nuovo titolo di Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), la materia è disciplinata nella parte III, titolo IV (artt. 45-48, relativi ai lavoratori; artt. 49-55, riguardanti il diritto di stabilimento; artt. 56-62, attinenti alla prestazione di servizi).

Il diritto di stabilimento. - Del diritto di stabilimento beneficiano sia le persone fisiche che vogliano intraprendere o svolgere una qualsiasi attività professionale, artigianale, agricola, sia le società di diritto civile o di diritto commerciale, nonché le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché abbiano scopo di lucro.

La libertà di stabilimento comporta il diritto di risiedere e operare “alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini”. Essa ammette tre diversi tipi di deroghe: la prima è l’esclusione delle attività che in uno Stato membro “partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri” (interpretata in senso restrittivo dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel senso che solo gli aspetti particolari dell’attività professionale collegati all’esercizio di poteri pubblici, e non l’attività professionale nella sua interezza, devono intendersi esclusi dalla libertà di stabilimento, a meno che l’esercizio di pubblici poteri non sia fondamentale per l’espletamento dell’attività considerata); la seconda deroga attiene alla possibilità per il Consiglio dell’Unione di escludere alcune categorie di attività dal diritto di stabilimento; la terza alle prerogative dello Stato nel limitare la circolazione delle persone per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.

La liberalizzazione delle attività produttive e della prestazione di servizi. - Per rendere effettiva la libertà di stabilimento, il Trattato ha demandato al Consiglio (Consiglio dell’Unione Europea) il potere di predisporre e svolgere un programma generale per “la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento esistenti all’interno della Comunità”, nonché il potere di emanare direttive di coordinamento delle legislazioni nazionali sull’accesso alle attività non salariate e sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.

L’ordinamento comunitario ha registrato, progressivamente, l’armonizzazione delle disposizioni nazionali relative a molte attività nel settore agricolo, industriale e artigianale, assicurativo, professionale, commerciale. Residuano tuttavia attività che non hanno specifica disciplina comune; carente è soprattutto il settore delle libere professioni, dove le difficoltà derivano dall’esigenza di equiparare i titoli e i periodi di studio e formazione.

La liberalizzazione delle attività produttive è estesa alla prestazione dei servizi, che non possono essere soggetti a restrizione alcuna all’interno della Comunità. Secondo la definizione comunitaria devono intendersi per servizi “le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione”, di carattere industriale, commerciale, artigianale e professionale. Appare evidente l’identità di contenuti tra la libera circolazione dei servizi e il diritto di stabilimento. La disciplina dei due istituti è, sotto il profilo formale, differenziata sulla base del criterio della residenza: comune nel caso dello stabilimento, mentre deve essere diversa (in due Stati comunitari distinti) nel rapporto tra prestatore e beneficiario dei servizi. Ad esempio, rientrano nel concetto di servizio, ai sensi del diritto comunitario, l’attività di consulenza professionale, di assistenza tecnica, artistica, assicurativa.

Voci correlate

Libera circolazione delle persone

Libera circolazione delle merci

Libera circolazione dei capitali

Unione economica e monetaria. Diritto dell’Unione Europea

Vedi anche
diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... Contratto di società Contratto di società In generale, la società è definibile come fenomeno associativo regolato da un contratto con il quale si organizzano persone e mezzi in vista dell’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Tuttavia, è ormai ammessa, per le società ... Comunità Economica Europea Comunità Economica Europea Organizzazione internazionale a carattere regionale, la Comunità Economica Europea (CEE) fu istituita con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, stipulato dai sei paesi fondatori della cosiddetta Piccola Europa: Italia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Belgio, Paesi ... Libertà di riunione Libertà di riunione La libertà di riunione è uno dei diritti costituzionali garantiti nella Costituzione repubblicana all’art. 17. Essa è sancita, in linea di principio, in modo assoluto, con la sola limitazione che si tratti di riunioni pacifiche e senza armi. Per riunione pacifica si intende quella ...
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