SANITARIA, LEGISLAZIONE (XXX, p. 716; App. II, 11, p. 785)
LEGISLAZIONE Dopo l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica si palesò l'esigenza di dar vita ad un organismo che eliminasse quanto più possibile il pluralismo delle competenze, unificando in una sola branca amministrativa il complesso delle attribuzioni, degli uffici, degli organi in materia sanitaria. Nella seduta del 16 gennaio 1952 al Senato della Repubblica, fu sottoposta all'esame dell'assemblea una proposta di legge presentata da una cinquantina di senatori, di diversi gruppi politici, concernente la costituzione del ministero dell'Igiene e della Sanità. Il disegno di legge medesimo, dopo un complicato iter parlamentare è divenuto la l. 13 marzo 1958, n. 296, che istituisce il ministero della Sanità. Secondo quanto è stato rilevato nella discussione alla Camera dei deputati, con tale legge l'Italia si è allineata alle altre nazioni civili, "che del problema sanitario hanno permeato da tempo programmi di governo, con l'obiettivo di difendere la salute del singolo per il benessere della collettività. Il ministero della Sanità, infatti, rinnova un settore dell'amministrazione, facendogli assumere, con particolari funzioni, determinati indirizzi, specifiche attività, forme, mezzi di non calcolabile importanza nella vita associata della Nazione".
Secondo la l. 13 marzo 1958, n. 296, spettano al ministero della Sanità i seguenti compiti: 1) provvedere ai servizi sanitarî, attribuiti dalle leggi alle amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal ministero del lavoro e della Previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro; 2) sovraintendere ai servizî sanitarî svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e degli enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizî alle esigenze della salute pubblica; 3) emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono ai servizî sanitarî.
Sono organi periferici del ministero: 1) l'ufficio del medico provinciale e l'ufficio del veterinario provinciale, coordinati dal prefetto; 2) gli uffici sanitarî speciali previsti dagli artt. 28 sgg. T. U. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni. Sono sottoposti a vigilanza e tutela del ministero della Sanità, in conformità alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale, che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale ed assistenziale sottoposti per legge al controllo del ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Il ministero della Sanità concorre alla vigilanza degli stessi, limitatamente all'organizzazione ed alle attività sanitarie, ed all'uopo può promuovere inchieste ed ispezioni, facendovi partecipare anche proprî impiegati. Tutti gli enti pubblici, che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella provincia sono. invece, sottoposti alla vigilanza dell'ufficio del medico provinciale e del veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni salva la competenza attribuita dalla legge ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sull'attività amministrativa degli enti stessi e quella del Prefetto per lo scioglimento dei relativi consigli di amministrazione.
Con provvedimenti delegati si è provveduto alla disciplina degli organi consultivi del ministero (d. P. R. 11 febbraio 1961, n. 257, relativo al Consiglio superiore e dei consigli provinciali di sanità) e dei servizî e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica (d. P. R. 11 febbraio 1961, n. 264, relativo al medico e veterinario provinciale e all'ufficiale sanitario).
Legge sul prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico. - Fra i provvedimenti legislativi di maggior rilievo nel settore della legislazione s. è da ricordare in modo particolare la l. 3 aprile 1957 n. 235, che consente il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione o, in mancanza, se non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. La legge ha tratto occasione da un fatto di cronaca che colpì vivamente l'opinione pubblica (lascito della propria cornea disposto da Don Gnocchi) e appare rispondente a esigenze che si sono affermate nel campo sanitario. La legge consente il trapianto del bulbo oculare e della cornea e di quelle parti del cadavere, che saranno specificate nel regolamento di esecuzione tuttora non emanato. Il prelievo, per essere utilizzato a scopo terapeutico, deve essere fatto prima che siano iniziati i processi di decomposizione post-mortale. La legge, perciò, contiene una deroga alle disposizioni che prescrivono un periodo di osservazione del cadavere, ma, a tutela delle ragioni che tale periodo prescrivono, disciplina minutamente il riscontro clinico dell'avvenuto decesso.
Bibl.: G. Cataldi, Una nuova organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria, Milano 1946; R. Maccolini, Ordinamenti sanitari italiani, Bologna 1952; G. Petragnani, La legislazione sanitaria e l'amministrazione sanitaria viste dal punto di vista storico, in Nuova Rassegna, 1953, 1517; G. Rabaglietti, Il Ministero della Sanità e i suoi organi periferici, Bologna 1958; Sarcià, Dalla sanità amministrativa alla scienza dell'amministrazione sanitaria, in Il diritto sanitario moderno, 1955; A. De Cupis, Cadavere, in Novissimo dig. it., II, Torino 1958, 658; M. Pesante, Cadavere, in Enc. dir., V, Milano 1959, 770.