VALERIE, LEGGI
LEGGI Fra le leggi proposte dai Valerî, vengono in primo luogo le leggi popolari attribuite a P. Valerio Publicola, console nel primo anno della repubblica (509), a L. Valerio Publicola, console con M. Orazio nel 449, dopo l'abolizione del decemvirato legislativo, e a M. Valerio Corvo, console nel 300. Tutti e tre questi Valerî proposero una legge a tutela del diritto di provocatio ad populum, del quale diritto la gente Valeria sarebbe stata, per tradizione di famiglia, tutrice (Livio, X, 9, 3). Livio osserva che ancora la terza legge aggiungeva al divieto "eum qui provocasset, virgis caedi securique necari" soltanto la sanzione generica: " si quis adversus ea fecisset... improbe factum" e solo la legge Porcia avrebbe comminato una grave pena al contravventore. V'è però chi ritiene che l'improbe factum implicasse la sacertà. È opinione largamente accolta, che di queste tre leggi Valerie solo la terza sia storica e le altre due anticipazioni di questa. Il console del 509 avrebbe poi fatto approvare una legge "de sacrando cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset" (Livio, II, 8, 2) e un'altra che gli concedeva un'area pubblica sulla Velia per erigervi la sua casa (Asconio, p. 13 Or.). Plutarco (Poplicola, 11) ricorda poi altre quattro leggi di Publicola che stabilivano: pena di morte a chi avesse usurpato la magistratura senza elezione popolare; abolizione di imposte (Livio, II, 9: "portoriis et tributo plebes liberata" ma per decisione del senato); multa per chi avesse trasgredito gli ordini dei consoli, istituzione della questura.' Il Publicola console nel 449 avrebbe proposto, con il collega Orazio, ai comizî centuriati una legge che dichiarava obbligatorî per tutti i cittadini i plebisciti (Livio, III, 55, 3). Anche questa disposizione fu ripresa da due leggi successive (Publilia del 339, Hortensia del 286 circa) ed è perciò ritenuta da molti anticipazione di esse, anzi, al pari di quella del 339, anticipazione della terza, la sola storica. Un'altra importante legge di questi consoli dichiarava inviolabili i tribuni, gli edili della plebe e i iudices decemviri (pare i decemviri stlitibus iudicandis) e comminava la sacertà a Giove dei colpevoli e alla triade divina plebea (Cerere, Libero e Libera) della loro familia (Livio, III, 55, 7). Una legge a sé, o una clausola della precedente, è ritenuta la disposizione che i senatonsulti (o solo quelli che interessavano la plebe?) fossero custoditi dagl edili nel tempio di Cerere (Livio, III, 55, 13). Nel 342, dopo una ribellione dell'esercito in Campania, il dittatore M. Valerio Corvo fece approvare una legge di amnistia per i ribelli e una lex sacrata militares con garanzie a favore dei soldati (Livio, VII, 41, 3). Altre leggi Valerie: del 191 (tribuni L. Valerio e M. Fundanio) che aboliva la legge Oppia suntuaria; del 188 (trib. L. Valerio Tappo), che concedeva la piena cittadinanza a Formia, Fondi e Arpino, comunità sine suffragio; del 98 (pretore C. Valerio Flacco), che concedeva la cittadinanza a Callifane da Velia, sacerdotessa di Cerere; dell'86 (console L. Valerio Flacco), che in seguito alla grave crisi finanziaria causata dalla guerra mitridatica riduceva di tre quarti i debiti; dell'82 (interr. L. Valerio Flacco), che creava Silla dictator legibus scribundis et reipublicae constituendae e approvava tutti i suoi atti precedenti. V. anche legge Antonia de Termessibus e si ricordi la legge Papia-Valeria del 61 sulla quaestio per l'incesto di Clodio (non votata).
Bibl.: E. Cuq, in Daremberg e Saglio, Dictionn. des antiquités grecq. et rom., III, p. 1166; G. Rotondi, Leges publicae populi Romani (estratto dalla Enciclopedia giuridica italiana), Milano 1912, pp. 190, 203, 225, ecc. Sulle leggi di P. Valerio, G. De Sanctis, Storia dei Romani, Torino 1907, I, p. 411; II, p. 52, 224, 231; E. Pais, Storia di Roma dalle origini, III, Roma 1926, pp. 123, 234; sulla legge dell'82, J. Carcopino, Sylla, Parigi 1931, p. 39.