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LICINIE SESTIE, LEGGI

di Filippo Stella Maranca - Enciclopedia Italiana (1934)
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LICINIE SESTIE, LEGGI

Filippo Stella Maranca

È difficile determinare se la rogazione presentata nel 377 a. C. dai tribuni della plebe C. Licinio Stolone e L. Sestio Laterano si sia tradotta in una lex satura o in tre leggi diverse quando, dopo dieci anni, venne approvata.

L'attestazione di Livio (VI, 34-42) è in favore della prima ipotesi. Ma, mentre la lex Licinia Sextia si suole perciò citare come il tipo delle leges saturae, gravi dubbî si sollevano intorno all'esistenza delle prime due proposte de aere alieno e de modo agrorum. La prima avrebbe stabilito che le usure pagate s'imputassero a diminuzione del capitale e che i debitori potessero soddisfare i loro creditori in tre rate annue uguali. La seconda avrebbe vietato, secondo la più diffusa opinione, che si potessero possedere più di cinquecento iugeri di ager puolicus. Secondo autorevoli scrittori, i quali rilevano che per i terreni pubblici vi era il divieto di far pascolare più di cento capi di bestiame grosso e cinquecento di bestiame minuto, sarebbe stato proibito di possedere cinquecento iugeri di ager publicus e di proprietà privata, o anche di sola proprietà privata.

Una terza proposta, de consule plebeio, mirava ad assicurare ai plebei uno dei due posti al consolato, alla cessazione dei tribuni militum consulari potestate e all'istituzione del praetor. Alcuni attribuiscono questa riforma alla lex Furia de consule altero ex plebe et de praetore ex patribus creando. Certo è che negli anni dal 367 al 287 a. C. la costituzione romana ha subito le sue più profonde trasformazioni e che la riserva del posto consolare ai plebei fu più volte violata. La tradizione raccolta da Livio, quantunque assai discussa e contrastata dagli storici, è tuttavia a base della fusione nel campo politico tra patrizî e plebei, mentre nel campo religioso l'uguaglianza tra i due ceti sarebbe stata determinata dall'altra lex Licinia Sextia, con la quale, essendo elevato a dieci il numero dei duoviri sacris faciundis, istituiti da Tarquinio il Superbo e incaricati della custodia dei libri sibillini, i posti erano per metà riservati ai plebei.

Bibl.: G. Rotondi, Leges pubbl. populi Romani, Milano 1912, pp. 216-220; A. Berger, Lex Licinia, in Pauly-Wissowa, Real-Enc., XII, coll. 2394-95; E. Pais, I fasti dei tribuni della plebe, Roma 1920, p. 407; id., St. di Roma, 3ª ed., IV, Roma 1928, pp. 24, 106, 367; P. Bonfante, St. del dir. rom., 3ª ed., I, Milano 1923, p. 123; P. De Francisci, St. del dir. rom., I, Roma 1926, pp. 230-237.

Vedi anche
plebe Parte del popolo di Roma antica che non godeva di tutti i diritti cittadini di cui era investito il patriziato. ● La divisione della cittadinanza in patrizi e plebei traeva origine, secondo gli antichi, dall’opera del legislatore, attribuendosi a Romolo la creazione di cento senatori, patres (➔ patrizio). ... console diritto  I console sono organi tramite i quali lo Stato compie attività di carattere interno (soprattutto amministrativo) in territorio estero. Le relazioni consolari sono disciplinate da norme pattizie, contenute nei trattati consolari, e da norme consuetudinarie codificate nella Convenzione di Vienna ... Lucio Sèstio Laterano Sèstio Laterano, Lucio (lat. L. Sextius Sextinus Lateranus). - Tribuno della plebe (376-367 a. C.), insieme con Gaio Licinio Stolone e con lui autore delle leggi Licinie Sestie, in conformità delle quali egli ebbe (366), primo tra i plebei, il consolato. censo Il catasto e anche il complesso dei beni posseduti, il patrimonio individuale o familiare sottoponibile a imposta. A partire dalla fine del 18° sec. si parla di voto censitario (o democrazia censitaria) nel caso in cui i diritti politici sono riconosciuti soltanto ai proprietari di un determinato censo.  ● ...
Vocabolario
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abroga-leggi agg. inv. Che si propone di abolire leggi superflue o superate. ◆ Una legge «abroga-leggi» e testi unici per alleggerire «il peso delle 70 mila leggi che gravano sulla pubblica amministrazione e complicano i rapporti tra i...
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madre di tutte le leggi loc. s.le f. La legge più significativa per la struttura o l’amministrazione di uno Stato, per un settore specifico. ◆ dato per scontato che entro Natale la madre di tutte le leggi [la Legge Finanziaria] riuscirà...
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