CLODIE, LEGGI
. Si chiamano così numerose leggi romane.
La prima, del 104 a. C., è una legge monetaria, e si chiama de victoriato in base alle parole di Plinio (Nat. Hist., XXXIII, 46): qui nunc victoriatus appellatur lege Clodia percussus est. Vengono poi i plebisciti proposti da Clodio. Oltre alla rogatio de libertinis (53 a. C.) per la quale gli schiavi manomessi in forma privata avrebbero conseguito (ove e quando la rogatio fosse divenuta legge) la iusta libertas e la civitas Romana cum suffragio (Cic., Pro Mil., 13, 32; Ascon., Pro Mil., 52), sono ricordati i seguenti plebisciti emanati tutti nel 58:
1. la lex frumentaria o, meglio, annonaria, per la quale le gratuite distribuzioni di frumento ridussero di un quinto le rendite dello stato (Cic., Pro Sext., 25) e fu a Sesto Clodio conferita la facoltà di redigere le liste di quelli che avessero diritto alla frumentatio gratuita (Cic., De dom., 10); 2. la lex de auspiciis, con la quale, sconvolgendosi le regole delle leggi Aelia et Fufia, si stabiliva che non valessero gli auspicia ad ostacolare l'azione dei comizî e che questi si potessero tenere omnibus fastis diebus (Cic., Pro Sext., 25); 3. la lex de collegiis restituendis novisque instituendis, con la quale, riaffermandosi il principio della libertà di associazione, non solo si permise di rinnovare i collegia vetera (soppressi dal senatoconsulto di sei anni innanzi perché adversus rem publicam videbantur esse), ma se ne promossero innumerabilia alia nova (Cic., In Pis., 4); 4. la lex de provinciis consularibus, con la quale (in deroga alle disposizioni della lex Sempronia, che rimetteva al senato la determinazione delle provincie consolari) furono assegnate a Calpurnio Pisone e ad Aulo Gabinio le provincie della Macedonia e della Cilicia; 5. la lex de permutatione provinciarum, con la quale fu commutata la provincia assegnata ad Aulo Gabinio, dandogli la Siria in luogo della Cilicia (Cic., Pro Sext., 25); 6. la lex de iurisdictione, come scrive il Cuq, o, meglio, de pecumis creditis in liberos populos (Cic., De prov. cons., 3-4), con la quale alla vigilanza e alla disciplina dei rapporti fra Roma e le liberae civitates si sostituì la facoltà di dicere ius in liberos populos contra senatusconsultum concessa per la Macedonia a Calpurnio Pisone, sicché il Rotondi crede di dover confondere questa legge con quella de provinciis consularibus; 7. la lex de capite civis Romani che, mirando evidentemente a colpire Cicerone per l'uccisione dei seguaci di Catilina, sancì l'aqua et igni interdictio per quel magistrato il quale avesse ucciso un cittadino romano (Vell. Pat., II, 45); 8. la lex de exilio Ciceronis, promulgata verso il 25 marzo e votata circa il 24 aprile (Pro Sext., 30; In Pis., 13), con la quale a Cicerone, bandito da Roma, ove ebbe la casa demolita e i beni confiscati, fu negata la possibilità d'essere accolto in comunità federate, dichiarandosi fuori legge quanti lo ospitassero e obbligandolo a vivere lontano da Roma quattrocento o cinquecento miglia (Ad Att., 3; Ad fam., 14; Pro Planc., 41; De dom., 16; De prov. cons., 19; Plut., Cic., 32) per aver ucciso alcuni cittadini senza processo ma in base a un falso senatoconsulto; 9. la lex de iniuriis publicis a favore di un certo Menula cittadino di Anagni, probabilmente (De dom., 30) per derogare alle disposizioni della lex Cornelia de iniuriis; 10. la lex de rege Deiotaro et Brogitaro (Cicerone, Pro Sext., 26; De harusp., 13; De dom., 50), con la quale a Deiotaro venne confermato il titolo di re, già riconosciutogli dal senato, ma fu tolto il sacerdotium Matris Magnae per darlo a Brogitaro impuro homini, cui fu venduto, pecunia grandi, il tempio consacrato alla Dea (fanum sanctissimum); 11. la lex de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda, per la quale, ridotta a provincia l'isola di Cipro (Cic., De dom., 20; Pro Sext., 26; Vell. Pat., II, 45; App., B. Civ., II, 23) e confiscati i beni del re Tolomeo, vi fu inviato Catone, per allontanarlo da Roma, come quaestor cum iure praetorio, adiecto etiam quaestore; 12. la lex de censoria notione, abrogata sei anni dopo dalla lex Caecilia e diretta ad impedire che i censori nella lectio senatus ricusassero d'inscrivere gli ex-magistrati i quali, formalmente accusati innanzi a loro, non fossero stati da entrambi riconosciuti colpevoli (Cic., Pro Sext., 25; In Pis., 4, e Ascon., p. 8); 13 la lex de scribis quaestoriis, che estese agli scribae dei questori il divieto fatto ai magistrati provinciali (Cic., In Verr., 4, 5, 9) di esercitare il commercio; e che, non essendo stata osservata, fu richiamata in vigore da Domiziano (Svet., Domit., 9).
Bibl.: G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano 1912, pp. 326, 393-398; F. Hultsch, Script. metrologicorum rel., II, Lipsia 1866, p. 67; A. Segré, Metrologia e circolazione monetaria degli antichi, Bologna 1928, pp. 334-336, 360; E. Costa, Cicerone giureconsulto, Bologna 1927; A. Gaudenzi, Collegi degli artigiani in Roma, in Arch. giurid., XXXII (1884), p. 294; Th. Mommsen, Le droit public romain, Parigi 1891-95, p. 66; Sternkopf, Über die Verbesserung des clodianischen Gesetzentwurfes de exilio Ciceronis, in Philologus, LIX, pp. 272-304; LXI, p. 42, e in Bursians Jahresber., 1908, p. 41.