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VOCONIA, LEGGE

di Plinio Fraccaro - Enciclopedia Italiana (1937)
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VOCONIA, LEGGE

Plinio Fraccaro

. Plebiscito del tribuno della plebe Q. Voconius Saxa del 169 a. C., sostenuto da Catone censorio, che pronunciò a favore della legge un apposito discorso (suasio legis Voconiae). La legge prescriveva che i cittadini, i quali fossero stati censiti per una determinata sostanza (Gaio II, 274 dice centum milia aeris, cioè assi, quindi i cittadini della prima classe; altre fonti dànno 100.000 sesterzî, cioè 400.000 assi), non potessero istituire erede una donna, anche se questa era l'unica figlia. Si faceva eccezione solo per le vestali. Già al tempo di Cicerone si eludeva questa disposizione o non ritenendo vincolati dalla legge, con una interpretazione letterale della legge stessa, i cittadini non censiti (e i censimenti nell'ultimo secolo della repubblica erano tenuti di rado e irregolarmente) o ricorrendo ai fedecommessi. Le leggi demografiche di Augusto vi derogarono per certe categorie di donne e Giustiniano abolì la disposizione. Un altro capo della legge vietava di legare o donare mortis causa ad uno, più di quanto spettava all'erede istituito (Gaio II, 226). Ma poiché si poteva con molti piccoli legati esaurire o quasi il patrimonio, la legge Falcidia del 40 a. C. vietò di legare più di tre quarti dell'eredità. Il testo della 264ª declamatio pseudo-quintilianea, dal quale parrebbe che la legge Voconia vietasse di lasciare a una donna più di metà dei beni, è molto dubbio. La legge aveva principalmente lo scopo di impedire il frazionamento eccessivo, l'uscita dalle famiglie e la dissipazione dei patrimonî della classe più elevata.

Bibl.: G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano 1912 (estr. Encicl. giur. ital.), p. 283; A. Steinwenter, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., XII, col. 2418, con ricca letteratura; P. F. Girard, Manuel de droit romain, 8ª ed. a cura di F. Senn, Parigi 1928, specialmente a pp. 870-71; P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, 10ª ed., Roma 1934, pp. 57, 591, 621, 655.

Vedi anche
diritto romano Insieme delle norme giuridiche che regolavano la società romana antica. Il romano, dirittoromano, diritto fu riordinato dall'imperatore Giustiniano nel Corpus iuris civilis. Le compilazioni di Giustiniano raccolsero l'eredità più importante del romano, dirittoromano, diritto, ma tali raccolte in realtà ... Legato Il legato è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso (v. l’art. 588 c.c.). Si parla di legato anche in riferimento a diritti determinati la cui costituzione ... tribuno della plèbe tribuno della plèbe Nell'antica Roma, denominazione attribuita ai capi della plebe eletti annualmente, istituiti nel 494 a.C. Il potere dei tribuno della plebe della tribuno della plebe, fondato su giuramento di fedeltà della plebe stessa, fu in origine di carattere rivoluzionario, poiché essi potevano ... Pietro Bonfante Storico del diritto romano (Poggio Mirteto 1864 - Roma 1932); una tra le più eminenti e complete figure di giurista dei suoi tempi. Formatosi alla scuola di V. Scialoja, insegnò il diritto romano nelle univ. di Camerino, Parma, Torino, Pavia, e dal 1917 fino alla morte nell'univ. di Roma. Motivo fondamentale ...
Vocabolario
légge
legge légge s. f. [lat. lex lĕgis, prob. affine a lĕgĕre, come equivalente del gr. λέγω «dire»]. – In generale, ogni principio con cui si enunci o si riconosca l’ordine che si riscontra nella realtà naturale o umana, e che nello stesso...
legge-obiettivo
legge-obiettivo (legge obiettivo), loc. s.le f. Provvedimento legislativo finalizzato a facilitare il perseguimento di obiettivi strategici superando le difficoltà burocratiche, anche a livello locale, specialmente per la realizzazione...
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