PLETORIA, LEGGE
. Plebiscito del 192 o 191 a. C. (562-563 di Roma) il quale, per proteggere i minori di venticinque anni che si lasciassero raggirare, perseguì con un iudicium publicum rei privatae colui che profittasse dell'inesperienza d'un minore, colpendolo con una multa: la condanna aveva inoltre per effetto l'infamia e l'incapacità di gerire le cariche municipali. Inoltre la legge accordò al minore un'azione per la restituzione, la quale era nossale se l'ingannatore fosse persona alieni iuris.
E controverso se si trattasse di una lex minus quam perfecta o imperfecta: comunque, non comminava la nullità degli atti compiuti dal minore; tuttavia, essa costituì la base da cui si svolse in seguito il regime giuridico della minore età. Infatti il pretore accordò al minore una exceptìo legis Plaetoriae per paralizzare gli effetti degli atti da lui compiuti in seguito a raggiro; inoltre in seguito alla lex Plaetoria spunta la cura dei minori (v. cura), che divenne istituto generale e stabile soltanto con Marco Aurelio, o addirittura nell'età postclassica. Un'altra lex Plaetoria anteriore a questa, stabiliva il numero dei littori del praetor urbanus.
Bibl.: E. Cuq, in Daremberg e Saglio, Dict. d. ant., III, ii, col. 1158; E. Weiss, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., suppl. V, col. 578; G. Rotondi, Leges publicae pop. rom., Milano 1912, p. 271. V. anche cura.