PETELIA, LEGGE (Lex Poetelia Papiria de nexis)
Rogata, secondo l'opinione più diffusa, dai consoli C. Petelio Libone e L. Papirio Cursore, non si sa in quali comizî; altri l'attribuiscono a C. Petelio, solo dittatore nel 313 a. C., sulla base di un corrotto luogo di Varrone (de l. lat. VII, 105). Sul fatto che avrebbe provocato la legge, ci illumina soprattutto Livio (VIII, 28): un filius familias, in condizione di nexus presso un creditore per un debito conchiuso dal padre, oltraggiato e maltrattato dal creditore, riesce a fuggire e a commuovere il popolo, che lo addita alla pietà dei senatori entranti nella curia. "Eo anno - dice Livio - plebei romanae velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt".
La lex Poetelia introduce il nuovo principio, per cui nelle obbligazioni ex contractu il debitore risponde con il proprio patrimonio, non con il proprio corpo: pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esse. Si può dire che sorge in questo momento storico l'obbligazione, così com'è modernamente configurata. Dalla data di questa legge l'obbligazione, che era in origine un rapporto di vera soggezione personale con possibilità di riscatto, cioè tale rapporto con cui si potrebbe dire che la persona è in obbligazione e il pagamento della somma è condizione della solutio, si converte in un rapporto patrimoniale, in cui la somma è in obbligazione e il vincolo colpisce non più la persona ma il suo patrimonio. Solamente nella procedura esecutiva per inadempimento si agisce ancora contro la persona, finché sopraggiunge a grado a grado, a datare dalla fine della repubblica, l'esecuzione patrimoniale: allora anche questo vestigio dell'antica figura scompare.
Bibl.: L. Lange, Römische Altertümer, Berlino 1879, II, p. 69; A. F. Rudorff, Römische Rechtsgeschichte, Lipsia 1857, I, p. 47; T H. Mommsen, Römische Forschungen, Berlino 1879, II, p. 243; G. Rotondi, Leges publicae populi romani, Milano 1912, pp. 230-231; C. Ausiello, Lex Poetelia, in Annali Univ. Camerino, II (1929), p. 47 segg.