legge di bilancio
Legge con la quale il Parlamento approva annualmente il bilancio di previsione dello Stato presentato dal governo.
Il termine di presentazione al Parlamento è fissato dalla l. di contabilità al 15 ottobre: in tale data si apre la cosiddetta sessione di b., per consentire l’approvazione della l. entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’inizio dell’esercizio finanziario a cui si riferisce. L’art. 81 Cost. stabilisce infatti limiti all’esercizio provvisorio del b., che deve essere autorizzato con l., per periodi comunque non superiori a 4 mesi. Un altro vincolo posto dall’art. 81 relativamente alla l. di b. riguarda il suo contenuto: in base al 3° co., con la l. di b. non possono essere introdotti nuovi tributi né nuove spese. Questo limite contenutistico ha determinato una costruzione contabile della l. di b. quale ‘legge meramente formale’, tale cioè da non poter modificare la legislazione sostanziale di entrata e di spesa sottostante ai vari stanziamenti di bilancio. Il b. dello Stato viene quindi presentato dal governo ‘a legislazione vigente’. Ciò ha determinato una complessa architettura contabile, con l’introduzione, a partire dal 1978 ( l. 468), della legge di stabilità (➔), cioè uno strumento sostanziale in grado di superare il citato limite contenutistico, apportando variazioni all’entrata e alla spesa, sia pure a sua volta condizionatamente ad alcuni limiti di contenuto. A partire dal 1978 la l. di b. include dunque, oltre al b. annuale di previsione per l’esercizio finanziario successivo, anche il b. pluriennale dello Stato, che copre l’arco di un triennio. Tale proiezione pluriennale è coerente con l’articolazione temporale delle procedure di programmazione di medio termine (➔ DEF).
Si articola in diverse tabelle, ovvero stati di previsione, la prima delle quali relativa alle entrate e le successive rispettivamente a ciascuno dei dicasteri, cioè i ministeri dotati di potere di spesa. A titolo di esempio, la l. di b. per il 2012 prevede un totale di entrate finali (cioè al netto di quelle derivanti dall’accensione di prestiti) pari a circa 528 miliardi di euro. Il totale complessivo delle spese ammonta invece a circa 779 miliardi, da cui l’esigenza di un ricorso al mercato finanziario nella misura di circa 250 miliardi. La struttura del b. dello Stato è stata profondamente rinnovata nel 2007, quando è stata introdotta una nuova classificazione funzionale, mirante a sottolineare la finalizzazione delle spese rispetto alle varie politiche pubbliche. In particolare, il b. dello Stato si articola in 34 missioni, che rappresentano le grandi finalità dell’azione pubblica (per es. giustizia, difesa, istruzione, politiche per il lavoro ecc.), svolte anche a livello interministeriale, ovvero condivise da più ministeri, e circa 170 programmi di spesa, sottostanti alle varie missioni e ciascuno affidato invece a un unico centro di responsabilità amministrativa. I programmi di spesa, dopo la riforma della l. di contabilità e finanza pubblica approvata nel 2009, rappresentano anche l’unità elementare di voto ai fini dell’approvazione parlamentare del b. dello Stato. Spostamenti di risorse dall’una all’altra voce di spesa possono quindi essere effettuati nel corso dell’esame parlamentare della l. di b. solo a livello di programma e non scendendo a un dettaglio più specifico all’interno di tale aggregato. Sussistono peraltro ulteriori articolazioni all’interno dei programmi di spesa, a scopo informativo e soprattutto gestionale, che scendono fino al livello del capitolo (il b. dello Stato ne contiene complessivamente diverse migliaia), il quale rappresenta l’unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione delle entrate e delle spese.
Il sistema di rilevazione contabile adottato nel b. dello Stato è duplice: competenza giuridica e cassa. Il primo rileva dal lato delle entrate gli accertamenti (➔ accertamento) e dal lato della spesa gli impegni (➔ impegno), mentre quello di cassa registra rispettivamente gli incassi e i pagamenti.
La riforma del 2009 ha inoltre ampliato la flessibilità del b. in fase sia di formazione sia di esecuzione dello stesso. In particolare, introducendo la tassonomia delle spese rimodulabili e non rimodulabili, ha previsto per le prime la possibilità di variazioni degli stanziamenti, nell’ambito di limiti relativi alla natura economica della spesa e all’invarianza complessiva dei saldi.