leasing
Contratto di locazione (dall’ingl. to lease «affittare, dare a noleggio») di beni mobili o immobili attraverso cui un soggetto, dietro pagamento di un canone, può utilizzare i beni e diventarne proprietario a scadenza, pagando un prezzo prefissato, detto di riscatto. Nel contratto di l. intervengono 3 soggetti: il venditore, che realizza/vende il bene; la società di l., che acquista i beni dal venditore e li affitta all’utilizzatore; l’utilizzatore, che usa i beni dietro pagamento di un canone e che, a una data definita contrattualmente, può esercitare il proprio diritto a divenirne proprietario, dietro pagamento di un prezzo di riscatto ugualmente predefinito.
Il l. può essere operativo o finanziario. Il l. operativo si distingue per avere come oggetto prodotti standardizzati, il cui valore al momento del riscatto è solitamente elevato. In questi casi il l., che ha tipicamente la durata di pochi anni, risulta conveniente soprattutto per non subire i rischi associati alla proprietà del bene e nello stesso tempo godere di servizi accessori sul bene stesso, come quelli di manutenzione e assistenza. Il l. finanziario, invece, ha come oggetto merci non standardizzate e ha durata lunga, solitamente superiore a 3 anni e spesso pari o di poco inferiore alla vita economico-tecnica del bene. ●Il lease-back (detto anche sale and lease-back, ossia vendita con l. ‘di ritorno’) è una particolare operazione di finanziamento che consente di ottenere liquidità tramite la vendita di un proprio bene a una società di l. e contemporaneamente continuare a usufruire dello stesso prendendolo in locazione. Consiste in un contratto di vendita di un bene stipulato tra il soggetto che lo possiede e l’istituzione finanziaria che contestualmente lo assegna in locazione al cedente; il cedente, pertanto, si trasforma da proprietario del bene a utilizzatore. Come in tutti i contratti di l., anche nel contratto di lease-back l’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene al termine del contratto di locazione.