Le nuove Autorità e Agenzie: lo status*
Nel corso dei primi due quadrimestri dell’anno 2011 l’elenco degli organismi amministrativi, per i quali nel corso del tempo si è posto il problema di una possibile qualificazione come Autorità amministrative indipendenti, si è arricchito di altre tre unità. Si tratta della «Agenzia nazionale di regolamentazione del servizio postale» (art. 2 d.lgs. 31.3. 2011, n. 58), della «Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque» (art. 10, co. 11-28, d.l. 13.5.2011, n. 70) e della «Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza» (l. 12.7.2011, n. 112). In effetti la proliferazione di organismi amministrativi – ai quali è legislativamente riconosciuta ampia autonomia sotto il profilo sia funzionale che strutturale ed operanti in un sistema che li istituisce per ragioni diverse, ma non detta per essi regole univoche di comportamento ed eguali obblighi e divieti – è fenomeno sin dall’inizio seguito con attenzione sia dalla giurisprudenza del giudice amministrativo e ordinario che dalla dottrina, in ragione delle possibili deviazioni che avrebbe potuto subire nel tempo. Quando interviene una legge che istituisce un nuovo organismo, dandogli una qualificazione che sul piano giuridico ha una propria specificità («Agenzia »), il primo problema che si pone all’interprete è accertare se funzioni e modalità di esercizio delle stesse sono di tale spessore tecnico da giustificare, sul piano interpretativo, il riconoscimento di una qualifica («Autorità amministrativa indipendente ») che il legislatore non ha ritenuto formalmente di riconoscergli. Compito, questo, tutt’altro che agevole, atteso che non esiste norma comunitaria o nazionale che, anche a fini solo definitori, offra un modello unico di autorità indipendente. A questa lacuna ha sopperito la giurisprudenza (da ultimo Cons. St., sez. I, 10.3.2010, n. 870)1, la quale ha ritenuto di individuare i caratteri distintivi delle Autorità amministrative indipendenti nella loro autonomia rispetto all’Esecutivo e, quindi, nell’assenza di un centro di imputazione politica dell’attività da esse svolta; nel potere regolamentare di cui sono titolari; nello svolgimento di funzioni aventi in qualche misura rilevanza costituzionale e nell’autonomia organizzativa e di bilancio. Le Agenzie sono invece state definite dall’art. 8, co. 1, d.lgs. 30.7.1999, n. 300 strutture incaricate di svolgere, al servizio dei Ministeri, attività tecnico-operativo di interesse generale finora esercitate dagli stessi, ma sulla base di atti di indirizzo e sotto la vigilanza dei rispettivi Ministri. Per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie disponibili soggiacciono al controllo contabile della Corte dei conti. L’autonomia ad esse riconoscibile è circoscritta entro limiti ridottissimi, non disponendo neppure di autonomia statutaria, atteso che i relativi statuti sono emanati con i regolamenti governativi previsti dall’art. 17, co. 2, l. 23.8.1988, n. 400 per le materie non coperte da riserva di legge e, quindi, con decreto presidenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministeri competenti e, comunque, sempre di concerto con il Ministero dell’economia. Sulla base dei suddetti criteri distintivi la qualifica di Autorità amministrativa indipendente è stata riconosciuta in dottrina, pur nel silenzio della legge istitutiva, solo all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
* Nelle more della pubblicazione del presente lavoro l’art. 21, comma 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (in Gazz. Uff., S.O., 6.12.2011, n. 284) ha disposto la soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e dell’Agenzia nazionale regolamentazione del settore postale e la decadenza dei relativi organi, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (6 dicembre 2011). Le competenze dell’Agenzia idrica sono state trasferite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare mentre le competente dell’Agenzia postale sono state trasferite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
1 In www.giustizia-amministrativa.it.