• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

LAVORO

di Franca Rabaglietti - Enciclopedia Italiana - V Appendice (1993)
  • Condividi

LAVORO

Franca Rabaglietti

(XX, p. 650; App. I, p. 780; II, II, p. 166; III, I, p. 968; IV, II, p. 312)

Legislazione italiana del lavoro. - Dalla legislazione degli anni Settanta e Ottanta emerge lo sforzo da parte del legislatore di recuperare situazioni non inquadrate in un disegno organico di tutela o deteriorate a seguito di un complesso di circostanze − come, per es., il tipo di crescita sociale ed economica − fra cui, non ultima, la frammentarietà della stessa precedente legislazione che ha sopportato il peso di provvedere ad annose esigenze di regolamentazione del rapporto di l. subordinato − la durata, la stabilità, la retribuzione, la parità di trattamento − troppo lungamente disattese. Nel frattempo, in carenza dell'applicazione dell'art. 39 della Costituzione, hanno finito per frantumarsi quei cosiddetti ''interessi di categoria'' che costituivano, in ogni caso, il principio unificante dell'apparato e dell'azione sindacale. Per questa via, la rappresentanza ha finito per essere soppiantata dalla rappresentatività che, pur avendo la stessa radice, manca di un preciso riferimento di legittimazione e può portare, con gravi conseguenze sociali e contrattuali, a ispirare l'azione di movimenti, comitati, gruppi parasindacali, con interessi micro-settoriali o corporativistici, che inaspriscono la tripolarità − interessi dei lavoratori, interessi dei datori di l., interessi dei cittadini − in qualche modo già scontata nel settore produttivo di beni e servizi.

Lo scollamento fra la causa dell'agitazione sindacale e l'effetto di danno al datore di l., che l'agitazione stessa tende a provocare, può verificarsi, allora, in misura di gran lunga superiore alla normale tollerabilità. Il disagio, infatti, si riversa massimamente su quegli utenti cui sono destinati beni e servizi: in special modo i fruitori dei mezzi di trasporto e del servizio sanitario; gli studenti e le loro famiglie; i consumatori di beni essenziali; i produttori estranei alla vertenza e così via.

Un tentativo di ovviare a queste difficoltà si è avuto con la legge quadro sul pubblico impiego 29 maggio 1983 n. 93, specialmente laddove, istituiti in un numero limitato i comparti di contrattazione collettiva (la cui composizione è determinata dal d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68), si prevede che, in linea di massima, le delegazioni governative e sindacali provvedano alla stipulazione di un solo accordo, al fine di rendere omogenee le posizioni giuridiche dei dipendenti.

Nella stessa prospettiva la legge estende ai pubblici dipendenti alcune norme dello Statuto dei lavoratori e precisamente gli artt. 1, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16 primo comma, e 17, cui se ne aggiungeranno altri, con apposite norme, sulla base di accordi sindacali.

Si tratta, per ora, della libertà di opinione e del divieto di indagini sulle opinioni; della specificità delle mansioni del personale addetto alla vigilanza sull'attività lavorativa; della tutela della salute e dell'integrità fisica; delle attività culturali, associative e assistenziali; del divieto fatto al datore di l. di trattamenti economici collettivi discriminatori e della costituzione di sindacati di comodo. L'art. 10, riguardante i lavoratori che frequentano corsi regolari di studio in scuole d'istruzione secondaria e di qualificazione professionale − statali, pareggiate o legalmente riconosciute −, prevede il diritto a turni di l. che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; diritto che dev'essere esercitato fruendo di permessi giornalieri retribuiti, ma nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza.

La legge 11 luglio 1980 n. 312 ha iniziato a occuparsi del nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello stato. Organi di rappresentanza sindacale, con le competenze indicate nell'art. 9, sono istituiti dalla l. 11 luglio 1978 n. 382, che ribadisce tuttavia il divieto, per i militari, di esercitare il diritto di sciopero. Un nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (l. 1° aprile 181 n. 121) consente, del pari, alla polizia di stato il diritto di associarsi in sindacati, escludendo l'esercizio del diritto di sciopero e di azioni sostitutive che risultino pregiudizievoli per il servizio.

Istituti di patronato e assistenza sociale, costituiti con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 1017 quali persone giuridiche di diritto privato, svolgono come servizio di pubblica utilità le funzioni di patrocinio e tutela dei lavoratori e loro aventi causa.

Nella panoramica delle disposizioni generali tendenti alla sistemazione organica della materia si colloca poi la ristrutturazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, disposta con l. 30 dicembre 1986 n. 936, che eleva la partecipazione dei lavoratori dipendenti (quarantaquattro su novantaquattro), articolando la rappresentanza in modo da garantire la presenza dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi − con particolare riguardo al settore del trasporto, del credito e delle assicurazioni − nonché della pubblica amministrazione.

Quadri intermedi. - Ai sensi dell'art. 1 della l. 13 maggio 1985 n. 190, che sostituisce il 1° comma dell'art. 2095 c.c., i prestatori di l. si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. La categoria dei quadri è costituita da quei prestatori di l. subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. A tali lavoratori si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati. In deroga alla disposizione del 1° comma dell'art. 2103 c.c. (modificato dall'art. 13 della l. 20 maggio 1970 n. 300, nota come Statuto dei lavoratori) l'assegnazione dei lavoratori ai quadri o a mansioni dirigenziali, che non avvenga in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello fissato dai contratti collettivi che stabiliscono anche i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri, definendo le modalità tecniche e valutative, nonché l'entità del corrispettivo economico dell'utilizzazione, da parte dell'impresa, delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o processi di fabbricazione e nell'organizzazione del lavoro. Le norme si applicano anche per le invenzioni fatte dai quadri, quando tali invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione contrattuale.

Lavoro delle donne. - Gli stati sottoscrittori della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna hanno constatato con preoccupazione che, nonostante l'esistenza di strumenti normativi (costituzionali, legali, convenzionali) che in teoria garantiscono l'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna nell'esercizio di tutti i diritti e di tutte le libertà in campo economico, sociale, culturale, civile e politico, la situazione reale non è ancora soddisfacente. Con la convenzione stipulata a New York ed entrata in vigore il 3 dicembre 1981 (resa esecutiva in Italia con l. 14 marzo 1985 n. 89), gli stati partecipanti s'impegnano, fra l'altro, a prendere misure adeguate a modificare schemi e modelli di comportamento socio-culturale per arrivare all'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla presunzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o, comunque, sull'idea di rispettivi ruoli stereotipati di uomo e donna.

In Italia, il ministro del Lavoro, di concerto con il ministro del Tesoro, ha emanato in proposito un decreto istitutivo del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici, con l'obiettivo di rimuovere, in materia di l., ogni discriminazione e ogni ostacolo di fatto limitativo dell'effettiva uguaglianza, e di consentire la progressione della donna. La l. 10 aprile 1991 n. 125, formulando azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel l., prevede il rimborso totale o parziale di oneri finanziari a favore delle imprese, anche cooperative o consortili o altro, che adottano progetti, promossi dai Comitati e da consiglieri di parità, al fine di rimuovere gli ostacoli alla pari opportunità con l'eliminazione delle disparità di fatto; la diversificazione opportuna delle scelte professionali; l'inserimento delle donne anche in settori tecnologicamente avanzati e a livelli di responsabilità. Tenendo conto della situazione generale delle lavoratrici madri, la l. 29 dicembre 1987 n. 541 prevede che, dal 1° gennaio 1988, sia corrisposta un'indennità giornaliera di maternità anche alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, per i periodi di gravidanza e puerperio. L'indennità è corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza. Un'analoga indennità viene versata per l'adozione o l'affidamento preadottivo, nei tre mesi successivi all'ingresso, nella famiglia, del bambino che non abbia superato i sei anni.

Salute e integrità fisica. - Istituito con l. 23 dicembre 1978 n. 833, il servizio sanitario nazionale si propone anche come obiettivo di garantire, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, la sicurezza del l., per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per introdurre nelle fabbriche e negli altri luoghi di l. gli strumenti e i servizi necessari. L'obiettivo viene raggiunto con la formazione professionale permanente e con l'aggiornamento scientifico-culturale del personale assegnato ai vari servizi: vengono fissati i requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, per l'ammissione alle relative scuole e per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie. Il governo ha peraltro ricevuto delega per emanare un testo unico in materia di sicurezza del lavoro.

L'INPS istituisce presso le proprie sedi, ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori (D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella l. 11 novembre 1983 n. 638), le liste di medici, sia a rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni, sia liberi professionisti, cui, all'occorrenza, possono fare ricorso gli istituti previdenziali e i datori di lavoro. Il lavoratore pubblico o privato che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico, per l'intero periodo sino a dieci giorni, e nella misura della metà per l'ulteriore periodo. Con D.L. 30 maggio 1988 n. 173 la competenza delle USL di visitare gli invalidi civili è passata alle commissioni mediche per le pensioni di guerra. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 436 del 1988, ha precisato che non sono stati fissati limiti di età per ottenere la pensione d'invalidità INPS.

Assunzioni obbligatorie. - Nel quadro delle provvidenze a favore degli invalidi e di altre categorie meritevoli di particolare tutela, viene opportunamente a colmare una lacuna la l. 13 agosto 1980 n. 466, prevedendo che al coniuge superstite e ai figli dei dipendenti pubblici e dei cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche spetti il diritto di essere assunti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private (secondo le disposizioni della l. 2 aprile 1968 n. 482 e 1° giugno 1977 n. 285 e successive modificazioni) con precedenza su ogni altra categoria ivi indicata. I cittadini italiani, cui è stata riconosciuta la qualifica di profugo ai sensi della l. 26 dicembre 1981 n. 763, disoccupati e non oltre il 55° anno di età, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'art. 2 della l. 2 aprile 1968 n. 482, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie. Per agevolare i relativi servizi, la l. 29 marzo 1985 n. 113 è intervenuta ad articolare regionalmente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista. L'albo è curato dagli uffici regionali del l., cui dev'essere presentata l'apposita documentazione. L'abilitazione che consente l'iscrizione all'albo si consegue frequentando corsi professionali che terminano con una prova teorico-pratica. La legge prevede anche l'aggiornamento mediante periodici corsi disposti per regione. Inoltre, sempre presso le regioni, è istituita la commissione per l'esame di abilitazione dei centralinisti. I datori di l. pubblici sono tenuti, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, ad assumere, relativamente a ogni centralino telefonico, un centralinista non vedente iscritto all'albo professionale. Lo stesso obbligo incombe sui datori di l. privati che abbiano un centralino con almeno cinque linee urbane.

Nel quadro della l. 13 agosto 1980 n. 466 rientrano anche le elargizioni speciali previste a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini, vittime del dovere e di azioni terroristiche, per il tipo di servizio prestato alla comunità: magistrati, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle forze armate dello stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso che, in attività di servizio, abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% o che comporti comunque la cessazione del rapporto d'impiego. L'elargizione è concessa nella misura di 100 milioni e viene estesa ai vigili urbani e a chi, legalmente richiesto, presti assistenza a ufficiali o agenti nonché ai cittadini italiani e stranieri o apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano la medesima invalidità. La somma spetta, in caso di morte, alle famiglie delle vittime.

Trattamenti economici di fine rapporto. - La disciplina di fine rapporto è stata modificata dalla l. 29 maggio 1982 n. 297, il cui art. 1 sostituisce l'art. 2120 c.c., disponendo, al posto dell'indennità di anzianità (proporzionata agli anni di servizio secondo parametri ricavabili da norme corporative, dagli usi o equitativamente), un trattamento di fine rapporto cui il lavoratore ha diritto in ogni caso. Il trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota corrispondente all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, comprensiva di tutte le somme e gli equivalenti in natura corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro. Il prestatore di l. con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di l. può chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione, non superiore al 70%, sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione, alla data richiesta, del rapporto. Un ''Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto'' è istituito presso l'INPS con lo scopo di provvedere in caso d'insolvenza del datore di lavoro.

Bibl.: A. Salerno, La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Padova 1982; M. Persiani, Saggi sull'autonomia privata collettiva, ivi 1982; F. Pocar, Enciclopedia giuridica del lavoro, vol. 13°, Diritto comunitario del lavoro, a cura di G. Mazzoni, ivi 1983; G. Nicolini, Diritto sindacale, Parma 1984; G. Santoro Passarelli, Dall'indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto, Milano 1984; A. Vallebona, Il trattamento di fine rapporto di lavoro, ivi 1984; A. Menicucci, Tutela retributiva e mutamento di mansioni, in Diritto del lavoro, i (1985), p. 89; F. Mazziotti, L'estinzione del rapporto di lavoro, e M. Dell'Olio, Categorie di prestatori di lavoro, in Trattato di diritto privato, a cura di P. Rescigno, Torino 1986; S. Piccininno, Le assenze per malattia, Roma 1986; G. Amoroso, Contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali, commerciali, agricole, del credito e delle casse di risparmio, a cura di B. Balletti, Napoli 1987; M.N. Bettini, Nozione e rappresentanza sindacale dei quadri, in Diritto del lavoro, 2 (1987), p. 120; R. Foglia, G. Nicolini, Del lavoro, commentario, Milano 1987; A. Giuliani, I ''quadri'' nel panorama sindacale italiano dopo l'intervento della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza Italiana, 11 (1989), pp. 1665-70; M. Barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, Milano 1991; F. Borgogelli, Autonomia collettiva e parità uomo-donna: una lettura della legge n. 125/991, in Lavoro e diritto, 1992, pp. 139 ss.; L. Battistoni-G. Gilardi, La parità tra consenso e conflitto. Il lavoro delle donne dalla tutela alle pari opportunità, alle azioni positive, Roma 1992, pp. 301 ss.

Vedi anche
società società Insieme di individui o parti uniti da rapporti di varia natura, tra cui si instaurano forme di cooperazione, collaborazione e divisione dei compiti, che assicurano la sopravvivenza e la riproduzione dell’insieme stesso e dei suoi membri. antropologia Anche nelle sue forme più semplici, l’ordinamento ... commercio Attività economica che, attraverso operazioni di compravendita, mira a trasferire, nel tempo e nello spazio, beni dal produttore al consumatore, sia direttamente sia soprattutto attraverso l’opera d’intermediari. 1. Il commercio internazionale e i suoi sviluppi recenti Il commercio internazionale ha ... economia Complesso delle risorse (terre, materie prime, energie naturali, impianti, denaro, capacità produttiva) e delle attività rivolte alla loro utilizzazione, di una regione, uno Stato, un continente, il mondo intero. Anche uso razionale del denaro e di qualsiasi mezzo limitato, che mira a ottenere il massimo ... sindacato Associazione di lavoratori o di datori di lavoro costituita per la tutela di interessi professionali collettivi. Nel linguaggio economico e finanziario, coalizione di imprese. ● Il sindacalismo è la dottrina e prassi politico-economica, di varia matrice ideologica e culturale, finalizzata all’organizzazione ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
  • TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
  • SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
  • CORPO FORESTALE DELLO STATO
  • CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Altri risultati per LAVORO
  • LAVORO
    Enciclopedia Italiana - IX Appendice (2015)
    Paolo Piacentini Domenico Dalfino – Politiche del lavoro. L’impatto della recessione sui mercati del lavoro. Caduta della quota del lavoro e crescita delle diseguaglianze. Il lavoro e la globalizzazione. Rivoluzione tecnologica e lavoro: quanti lavori, quali lavori. Osservazioni conclusive, con un ...
  • lavoro
    Enciclopedia on line
    In senso lato, qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato. In senso più ristretto, attività umana rivolta alla produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto di utilità individuale o generale. Diritto Il l. dell’uomo è preso in considerazione dall’ordinamento ...
  • lavoro
    Dizionario di Storia (2010)
    Complesso delle energie fisiche e intellettuali che l’uomo traduce nella creazione di oggetti, beni o opere di utilità individuale o collettiva; rappresenta una delle principali chiavi di lettura per comprendere l’evoluzione delle diverse società storiche e della specie umana, più in generale. La definizione ...
  • Lavoro
    Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2007)
    Paolo Piacentini Rosanna Memoli economia del lavoro di Paolo Piacentini La lingua italiana dispone del solo sostantivo lavoro, che non consente la distinzione concettuale colta nell'inglese corrente dai due termini work e labour. Il primo rinvia genericamente a ogni applicazione di abilità umana finalizzata ...
  • lavoro
    Enciclopedia dei ragazzi (2006)
    Maria Grazia Galimberti L’attività umana che crea la ricchezza di un paese Il lavoro e il capitale combinati insieme sono i due elementi che formano il reddito di un paese: il fattore lavoro è costituito da tutti gli occupati; il fattore capitale è il complesso dei mezzi di produzione (come, per esempio, ...
  • Lavoro
    Enciclopedia del Novecento III Supplemento (2004)
    Igor Piotto Mario Rusciano di Igor Piotto e Mario Rusciano LAVORO Organizzazione del lavoro di Igor Piotto sommario: 1. Introduzione. Le vie di uscita dalla crisi del taylorismo. 2. I principî essenziali del just in time. a) Eliminazione degli sprechi e 'fabbrica minima'. b) Rapporto dell'impresa ...
  • Lavoro
    Universo del Corpo (2000)
    Massimo Bellotto e Marco Aime e Antonio Farulla Carmela R.N. Corrao Il termine lavoro definisce tutte quelle attività umane, individuali o collettive, intenzionali e non istintive, che si esplicano, con dispendio di energie fisiche e psichiche, per ottenere mezzi di sussistenza o prodotti di utilità ...
  • Lavoro
    Enciclopedia Italiana - VI Appendice (2000)
    Franca Rabaglietti Aris Accornero Francesco Mattioli (XX, p. 650; App. I, p. 780; II, ii, p. 166; III, i, p. 968; IV, ii, p. 312; V, iii, p. 150) Il tema del l. è stato esposto in maniera analitica nella voce omonima del XX vol. dell'Enciclopedia Italiana e distinto in vari sottolemmi in cui sono ...
  • Lavoro
    Enciclopedia delle scienze sociali (1996)
    LAVORO Alessandro Roncaglia e Marino Regini e Giuseppe Pera Economia di Alessandro Roncaglia Introduzione È necessario innanzitutto precisare che ci occuperemo del lavoro solo dal punto di vista della teoria economica. Si tratta di una semplificazione drastica, che comunque lascia un campo vastissimo ...
  • LAVORO
    Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1979)
    Franca Rabaglietti Franca Rabaglietti Giovanni Berlinguer (XX, p. 650; App. I, p. 780; II, 11, p. 166; III, 1, p. 968). Legislazione del lavoro. Provvedimenti legislativi. - La legislazione del l., negli ultimi quindici anni, ha compiuto notevoli progressi nei campi dove maggiormente si sentiva l'esigenza ...
  • Lavoro
    Enciclopedia del Novecento (1978)
    Jean Fourastié Gino Giugni di Jean Fourastié e Gino Giugni LAVORO Lavoro di Jean Fourastié sommario: 1. Introduzione generale. a) Il ‛fatto' del lavoro è millenario, il termine ‛lavoro' è recente. b) Concezione tradizionale e concezione contemporanea del lavoro. 2. Considerazioni generali sul lavoro. ...
  • LAVORO
    Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
    Antonio MORELLI Luisa RIVA-SANSEVERINO (XX, p. 650; App. I, p. 780; II, 11, p. 166). - Legislazione del lavoro (XX, p. 665; App. I, p. 780). Dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo fascista, il sistema legislativo in cui si concreta la politica sociale ed economica adottata dal nostro paese ...
  • LAVORO
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
    (XX, p. 650) Domenico PASTINA Mario MARCAZAN Mario MARCELLETTI Nicolò CASTELLINO Una delle novità essenziali del codice civile del 1942 è costituita dalla introduzione nel codice stesso del libro "Del lavoro" (libro V, articoli da 2060-2642). Esso comprende non soltanto il rapporto di lavoro in ...
  • LAVORO
    Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
    (XX, p. 650) Roberto MONTESSORI Nicola JAEGER Il contratto di lavoro (p. 663). - Il lavoratore che presta l'opera propria alle dipendenze di altri, compreso chi lavora a domicilio, deve essere fornito di un libretto personale di lavoro (legge 10 gennaio 1935, n. 112). In via di principio la durata ...
  • LAVORO
    Enciclopedia Italiana (1933)
    (fr. travail; sp. trabajo; ted. Arbeit; ingl. labour, work) Augusto GRAZIANI Luigi BARZETTI Giuseppe DE MICHELIS Giovanni BALELLA Roberto MONTESSORI Nicola JAEGER Luigi CAROZZI Nicolò CASTELLINO Ulisse GOBBI Romeo Vuoli Il lavoro, dal punto di vista economico, è l'applicazione diretta delle ...
Mostra altri risultati
Vocabolario
lavóro
lavoro lavóro s. m. [der. di lavorare]. – 1. a. In senso lato, qualsiasi esplicazione di energia (umana, animale, meccanica) volta a un fine determinato: il l. dell’uomo, dei buoi, di un cavallo, di una macchina, del computer; l. muscolare,...
lavoro ripartito
lavoro ripartito loc. s.le m. Rapporto di lavoro distribuito tra due o più lavoratori a tempo parziale. ◆ Arriva anche il lavoro ripartito che prevede l’alternanza di due o più lavoratori (spesso appartenenti ad uno stesso nucleo familiare)...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali