lavoro straordinario
Lavoro prestato oltre l’orario normale, fissato per legge nell’Unione Europea in 40 ore settimanali. Il ricorso a prestazioni di l. s. deve essere contenuto: in difetto di disciplina collettiva applicabile, è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali; sono previsti inoltre limiti giornalieri e settimanali all’uso del l. straordinario. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, esso è inoltre consentito in relazione a casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive, che non possano essere fronteggiate attraverso l’assunzione di altri lavoratori, in casi di forza maggiore, o qualora la mancata esecuzione di prestazioni di l. s. possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione, e in corrispondenza di eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. Il l. s. è computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. Questi ultimi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.