domicilio, lavoro a
Particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dal fatto che la prestazione di lavoro, per conto di uno o più imprenditori, anziché essere svolta presso l’impresa e sotto diretto controllo del datore di lavoro, ha luogo nel d. del lavoratore, o in un locale di cui questi abbia la disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della famiglia, conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti. Nella prestazione lavorativa sono utilizzate materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. La mancanza di vincoli relativi al luogo e ai tempi della prestazione comporta quindi una maggiore autonomia rispetto ai lavoratori subordinati in senso stretto. Il lavoro a d. rappresenta una forma di lavoro atipico ante litteram, utilizzato soprattutto con finalità di elusione o evasione fiscale e per aumentare la flessibilità. Oggi costituisce una particolare forma di decentramento, attraverso la quale l’impresa procede a una frammentazione del processo produttivo, resa sempre più facile dalla diffusione dell’Information and Communication Technologies (➔ ICT).
L’istituto del lavoro a d. è regolato dalla l. 877/1973, modificata dalla l. 133/2008, che ha parzialmente semplificato la gestione di tale rapporto. In particolare, i datori di lavoro non sono più obbligati alla preventiva iscrizione nell’albo dei committenti di lavoro a d., ma possono assumere direttamente lavoratori a d. con le medesime formalità previste per i lavoratori dipendenti. Sono tenuti, tuttavia, a registrare sul libro unico del lavoro il nominativo e il d. dei lavoratori assunti secondo questa modalità. Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a d. per attività che comportino impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. È inoltre fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione, che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a d. per la durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni. I lavoratori che eseguono lavoro a d. devono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno (la retribuzione è determinata esclusivamente in base alla quantità di lavoro effettivamente prestato), risultanti dai contratti collettivi della categoria. Si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione per quelle in materia di integrazione salariale. Il lavoratore a d. è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’imprenditore nell’esecuzione del lavoro. Non può inoltre eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore.