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LAVORI PUBBLICI

di Carlo GRILLI - Attilio Donato GIANNINI - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
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LAVORI PUBBLICI (XX, p. 646; App. I, p. 780)

Carlo GRILLI
Attilio Donato GIANNINI

PUBBLICI Nell'esercizio 1940-41, l'attività dello stato, in materia di esecuzione di opere pubbliche, attraverso le amministrazioni dei Lavori pubblici, dell'Azienda autonoma strade statali e dell'Agricoltura e foreste Direz. gen. delle bonifiche), alle quali è precipuamente affidata tale attività, aveva raggiunto, rispetto al periodo precedente, una cifra di spesa massima di circa 2 miliardi e 750 milioni di lire.

Nel periodo della seconda Guerra mondiale, naturalmente, questa attività non fu del tutto annullata, ma, dall'essere, come prima, precipuamente diretta a nuove costruzioni, destinate ad accrescere l'attrezzatura economica della nazione, si trasformò in riparazioni e ricostruzioni di edifici pubblici e privati distrutti o danneggiati da eventi bellici, e tale carattere ha conservato in modo prevalente, sebbene non più esclusivo, nel triennio dal 1945 al 1947.

In quest'ultimo periodo, le autorizzazioni di spesa, che si ragguagliano a oltre 500 miliardi di lire, non possono evidentemente confrontarsi, per la svalutazione della lira e l'enorme aumento dei salarî e dei materiali, con quelle dei periodi prebellici. Sono, invece, da segnalare i notevoli risultati già ottenuti, anzitutto nelle riparazioni dei danni di guerra, già così avanzate che è stato possibile riprendere, insieme, anche la normale attività in costruzioni di opere nuove delle diverse categorie.

Per sopperire il più rapidamente possibile alle necessità, rese più urgenti dalla vastità dei danni e dai pericoli della disoccupazione, il governo ha generalizzato per tutto il territorio nazionale una riforma amministrativa già attuata nel 1925 per il solo Mezzogiorno e per le isole.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato ricostituito con la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, che lo definisce il "massimo corpo tecnico consultivo dello stato in materia di opere pubbliche", ed è diviso, secondo le varie specie di opere, in cinque sezioni, per ciascuna delle quali è costituito, con decreto del ministro, un comitato: la legge determina quali affari sono di competenza dell'assemblea generale di tutti i componenti del Consiglio, quali delle sezioni e quali dei comitati. Il Consiglio è formato (decr. legisl. 29 gennaio 1946, n. 26) di funzionarî tecnici e amministrativi, di due consiglieri di stato, di quattro avvocati dello stato e di nove esperti estranei all'amministrazione; e il suo parere, che investe non solo l'aspetto tecnico, ma anche quello della legittimità e della convenienza amministrativa del provvedimento, sostituisce ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva, salvo quello del Consiglio di stato nei casi di legge.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche, già creati, per il Mezzogiorno d'Italia e per le isole, col decr. legge 7 luglio 1925, n. 1173, indi soppressi, all'infuori di quelli di Palermo e di Cagliari, col r. decr. 16 gennaio 1936, n. 207, sono stati di nuovo istituiti, per tutta l'Italia, col decr. legisl. 18 gennaio 1945, n. 16 (modificato con i decr. legisl. 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937) ai fini della più rapida esecuzione delle opere pubbliche e dell'attuazione delle provvidenze intese alla ricostruzione del paese. Il provveditore regionale, assistito da un comitato tecnico amministrativo, approva i progetti di opere pubbliche da eseguirsi nella sua circoscrizione e che non eccedano una certa cifra (da dieci a trenta milioni di lire, secondo i casi) e adempie le altre funzioni stabilite dalla legge, fra cui quella di dar parere sulle domande di utilizzazione delle acque pubbliche dopo l'esaurimento della prescritta istruttoria.

Per la costruzione e la cura delle strade già era parso opportuno costituire, con la legge 17 maggio 1928, n. 1094, un'azienda autonoma, sfornita di personalità giuridica, ma che potesse assolvere i suoi compiti con una libertà di movimenti maggiore di quella consentita dalla ordinaria organizzazione statale: ebbe vita così l'Azienda autonoma statale della strada, che però fu soppressa col decr. legisl. 29 settembre 1944, n. 377. A due anni di distanza, col decr. legisl. 26 giugno 1946, n. 38 (quasi interamente poi sostituito col decr. legisl. 17 aprile I948, n. 547), è stata creata, sulla falsariga della precedente, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (ANAS), col compito di gestire le strade e le autostrade statali, di realizzare il progressivo miglioramento delle stesse, di costruire nuove strade o autostrade, direttamente o in concessione, di sovrintendere all'applicazione delle norme di polizia stradale. Sono organi dell'Azienda: al centro, il ministro dei Lavori pubblici che la presiede, la direzione generale, il consiglio di amministrazione, il comitato e gl'ispettori generali tecnici; alla periferia, sedici compartimenti regionali della viabilità.

Qualche semplificazione è stata introdotta nella disciplina del collaudo delle opere appaltate: per i lavori in conto dello stato, il cui importo complessivo non superi un milione di lire, l'atto formale di collaudo può essere sostituito con un certificato di regolare esecuzione dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile (decr. legisl. 25 luglio 1947, n. 1095); per determinate opere, il collaudatore o la commissione collaudatrice (circa le persone che possono essere prescelte a quest'ufficio v. il decr. legisl. 6 marzo 1948, n. 341) possono essere nominati all'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, anziché alla fine, in modo da seguire, anche mediante successive verificazioni, l'andamento dell'appalto ed essere quindi in grado di emettere il certificato di collaudo subito dopo l'esaurimento di esso (r. decr. 15 aprile 1940, n. 462). Per la revisione dei canoni di appalto per opere pubbliche, in conseguenza della variazione dei prezzi di mercato, v. appalto (in questa App.).

Bibl.: Ministero dei lavori pubblici, Le opere pubbliche e le riparazioni dei danni di guerra nel triennio 1945-47, Roma 1948.

Vedi anche
appalto Contratto con il quale una parte (committente) affida a un’altra parte (appaltatore), verso un corrispettivo in denaro, il compimento di un’opera o di un servizio, assieme all’organizzazione dei mezzi necessari e alla gestione. 1. Diritto civile Secondo gli art. 1655-1677 c.c., l’appaltatore è tenuto ... concessione Provvedimento amministrativo con il quale si conferiscono capacità, potestà o diritti. In materia commerciale, contratto con il quale un’azienda concede a un’altra il diritto di vendere i suoi prodotti o servizi usando i propri segni distintivi. diritto 1. concessione amministrativa In diritto amministrativo, ... disoccupazione Mancanza di lavoro retribuito. Quella dovuta a cause indipendenti dalla volontà del soggetto privo di occupazione è la disoccupazione involontaria e, a determinati effetti, è presa in considerazione dall’ordinamento giuridico; a essa fa riscontro la disoccupazione volontaria, nella quale peraltro non ... Appalti pubblici L’appalto pubblico è un contratto a titolo oneroso, caratterizzato dal fatto che il committente o stazione appaltante è un’amministrazione, centrale o periferica, dello Stato, un ente pubblico, anche territoriale, o un organismo di diritto pubblico (cioè qualsiasi soggetto che sia stato istituito per ...
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