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LAVORI PUBBLICI

di Alberto VARANESE - Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
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LAVORI PUBBLICI (XX, p. 646; App. I, p. 780; II, 11, p. 165)

Alberto VARANESE

Particolarmente intensa si è rivelata in questi ultimi anni l'attività svolta dallo stato e dagli enti pubblici minori nel settore dei l. pubblici. Tale attività, inquadrata nell'obbiettivo fondamentale della elevazione del tenore di vita della popolazione e del miglioramento delle condizioni economiche della nazione, ha assunto molteplici aspetti. E stato quindi necessario, per conseguire un maggiore coordinamento ma soprattutto un più efficiente snellimento dei servizî relativi, provvedere ad una riorganizzazione dei servizî stessi e ad una nuova distribuzione delle competenze spettanti ai singoli organi dell'amministrazione centrale, decentrata e periferica.

L'amministrazione dei lavori pubblici. - Per quanto si riferisce all'attività svolta dallo stato è stato disposto un ampio decentramento delle competenze su base, in linea di massima, regionale (v. anche decentramento, in questa App.).

Il d. P. R. 30 giugno 1955, n. 1534, ha modificato notevolmente le disposizioni relative alle competenze degli organi dell'amministrazione dei l. pubblici. I provveditorati alle opere pubbliche, le cui attribuzioni sono risultate particolarmente ampliate, hanno assunto, ad esempio, la qualifica di organi regionali permanenti dell'amministrazione dei l. p. e sono stati inquadrati fra gli organi dell'amministrazione attiva del Ministero dei l. p. con la funzione di formulare i programmi delle opere da eseguire nella propria circoscrizione, di approvare i progetti fino all'importo di duecento milioni e di gestire, dal punto di vista amministrativo e contabile, tutte le opere pubbliche che si eseguono nella circoscrizione stessa.

Analoghe disposizioni sono state emanate nei riguardi degli altri organi dell'amministrazione statale che eseguono opere pubbliche. Con d. P. R. 10 giugno 1955 n. 987 sono state infatti emanate norme per il decentramento dei servizî anche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine di conseguire, come è stato detto, un migliore coordinamento e una maggiore speditezza nell'attività di detto dicastero.

Notevoli mutamenti sono stati apportati all'ordinamento di taluni organi dell'amministrazione statale centrale come, ad esempio, del Consiglio superiore dei lavori pubblici (legge 29 novembre 1957 n. 1208).

La legge 12 luglio 1956 n. 735 ha istituito il Magistrato per il Po, con sede in Parma, e la legge 18 marzo 1958 n. 240 ha trasformato il Magistrato stesso in organo dell'amministrazione attiva con il compito di studiare e predisporre il piano generale per la sistemazione idraulica del Po, compreso il suo delta e i suoi affluenti, di dirigere il servizio di piena del Po e di tutti i corsi delle acque che interessano il suo bacino imbrifero nonché di promuovere e di coordinare l'attività di tutti gli organi dello stato e di ogni altro ente pubblico aventi competenza, nelle regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti, per le opere idrauliche classificate e non classificate, per le opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po compreso il suo delta, nonché per ogni altra opera che, comunque, possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti.

Oltre al Magistrato per il Po sembra opportuno ricordare anche l'Ufficio speciale del Genio Civile per il Reno, istituito con d. P.R. 1° agosto 1951, avente il compito di approntare i piani di regolazione dei fiumi e di tutti i corsi d'acqua del bacino idrografico del fiume stesso e di provvedere alla esecuzione di quanto occorre per ciò che riguarda la difesa, le derivazioni, la utilizzazione dell'acqua, ecc.

Con d. l. C. p. S. 22 dicembre 1947 n. 1697 è stato costituito inoltre l'Ente portuale Savona-Piemonte e con d. l. C. p. S. 2 gennaio 1947 n. 2 è stato costituito l'Ente siciliano di elettricità.

Al fine di un maggiore coordinamento dell'attività edilizia sovvenzionata sono stati inoltre costituiti due enti a carattere nazionale per la costruzione di case popelari: l'Istituto Nazionale Case Popolari per i ciechi (d. P. R. 2 gennaio 1951 n. 344) e l'Istituto Nazionale Case Popolari per i mutilati e invalidi per servizio (d. P. R. 28 gennaio 1953).

Si è provveduto inoltre a una riorganizzazione dei servizî relativi a determinate opere pubbliche. Ai sensi della legge 5 gennaio 1953 n. 24 il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime è stato trasferito alla competenza degli uffici del Genio Civile per le opere marittime e la competenza in materia è stata devoluta all'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Oltre le suddette modifiche sembra opportuno ricordare anche taluni altri enti costituiti in determinate regioni. Con legge regionale siciliana 18 gennaio 1949 n.1, modificata con legge 3 luglio 1950 n. 53 e con legge 18 febbraio 1956 n. 11 è stato istituito in Palermo l'Ente siciliano per le case ai lavoratori con personalità giuridica di diritto pubblico, avente lo scopo di provvedere alla costruzione, nel territorio della regione, di alloggi a tipo popolare da assegnare in locazione ai lavoratori o da destinare agli assegnatari con patto di futura vendita.

Con legge regionale sarda 7 maggio 1953 n. 9 è stato costituito l'Ente sardo di elettricità e con legge regionale sarda 20 aprile 1956 n. 12 è stato disposto il trasferimento all'Ente stesso degli impianti elettrici di distribuzione pubblica costruiti dalla regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951 n. 5. Con legge regionale sarda 20 febbraio 1957 n. 18 è stato infine istituito l'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF).

Le opere pubbliche di interesse degli enti locali. - La esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali, caratterizzata da una frammentarietà di norme contenute nei testi legislativi più diversi, ha ricevuto una nuova disciplina giuridica con le leggi 3 agosto 1949 n. 589, 15 febbraio 1953 n. 184, 9 agosto 1954 n. 649, 4 agosto 1955 n. 723, 29 luglio 1957 n. 634 (art. 6 e 7) e 29 luglio 1957 n. 635 (art. 3). Provvedimenti speciali sono stati poi emanati a favore delle città di Roma e Napoli con le leggi 10 agosto 1950 n. 719 e 9 aprile 1953 n. 297.

Strade e autostrade. - L'A.N.A.S., che sovraintende alle strade statali, ha ricevuto contributi straordinarî per l'assolvimento dei suoi compiti (leggi 27 novembre 1951 n. 1558, 20 marzo 1954 n. 77 e 19 dicembre 1957 n. 1230) e la viabilità minore ha usufruito delle speciali agevolazioni previste a favore della esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali. La legge 21 maggio 1955 n. 463, recante provvedimenti per la costruzione di autostrade, ha inteso dare alla nazione nuove e capaci arterie viabili adatte alle aumentate esigenze del traffico.

Ferrovie. - La rete ferroviaria ha usufruito di sovvenzioni straordinarie concesse con le leggi 4 agosto 1955 n. 724, 4 agosto 1955 n. 730, 9 novembre 1955 n. 1066, 16 maggio 1956 n. 514, ecc., o di provvedimenti per la riparazione dei danni provocati da alluvioni (legge 27 dicembre 1956 n. 1458), o per l'ammodernamento ed il potenziamento delle linee esistenti.

Acque e impianti elettrici. - Con la legge 19 marzo 1952, n. 184 è stato previsto un piano orientativo ai fini di una sistematica regolarizzazione delle acque e con le leggi 31 gennaio 1953 n. 68 e 9 agosto 1954 n. 638 è stata autorizzata la spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e dei torrenti. Particolari disposizioni sono state emanate per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro, Canalbianco-Po di Levante (legge 27 ottobre 1951 n. 1353), per la sistemazione del "Cavo napoleonico" a scolmatore delle piene del fiume Reno (legge 16 giugno 1951 n. 557) e per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po e dei suoi affluenti (legge 1° dicembre 1952 n. 2465). Per quanto si riferisce agli impianti elettrici, speciali agevolazioni sono state concesse per la costruzione dei serbatoi e dei laghi artificiali (d. l. 5 marzo 1948 n. 136 e legge 10 febbraio 1953 n. 75) nonché a favore dei comuni per l'aumento e il miglioramento della produzione e della distribuzione di energia elettrica (legge 21 novembre 1950 n. 1030).

Opere marittime. - Per quanto si riferisce alle opere portuali l'azione dello stato è stata diretta principalmente alla riparazione dei danni dipendenti dagli eventi bellici (legge 4 maggio 1951 n. 385) e da mareggiate (leggi 4 agosto 1955 n. 725 e 26 luglio 1956 n. 840), alla costruzione di taluni bacini di carenaggio in porti di rilevante importanza (leggi 22 agosto 1951 n. 962, 17 maggio 1952 n. 578, 22 aprile 1954 n. 168, ecc.) o alla concessione di speciali contributi a favore di determinati enti portuali (leggi 4 maggio 1951 n. 386, 4 novembre 1951 n. 1321, 4 novembre 1951 n. 1322, 10 dicembre 1953 n. 951, ecc.).

Edilizia. - È questo il settore nel quale si è verificato, nell'immediato dopoguerra e particolarmente in questi ultimi anni, un intervento statale di ampie proporzioni. I danni causati dagli eventi bellici hanno determinato la emanazione di provvedimenti di particolare importanza sia per la edilizia statale sia per quella sovvenzionata. Lo stato è intervenuto per la costruzione di numerosi edifici pubblici mediante speciali autorizzazioni di spesa (edifici destinati a sede di uffici giudiziarî, caserme, ecc.).

L'art. 47 della Costituzione precisa che la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Tale disposizione ha avuto la sua attuazione in numerose leggi emanate in questi ultimi anni fra le quali è necessario tener presente la legge 2 agosto 1949 n. 408 recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, la legge 10 agosto 1950 n. 715 che costituisce un Fondo per l'incremento edilizio, la legge 28 febbraio 1949 n. 43 recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori, ecc.

Eliminazione delle abitazioni malsane. - Una delle principali caratteristiche della più recente politica dei l. p. per la soluzione del problema dell'abitazione è stata costituita dalla emanazione di speciali norme intese alla eliminazione delle abitazioni malsane (leggi 28 marzo 1952 e 9 agosto 1954 n. 640 modificata con legge 23 marzo 1958 n. 315).

Edilizia scolastica. - Per la soluzione del problema degli edifici scolastici lo stato ha emanato numerosi provvedimenti fra i quali sono da ricordare le numerose disposizioni relative alla costruzione di sedi universitarie e la legge 9 agosto 1954 n. 645 recante provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica.

Urbanistica. - Nel settore urbanistico si è delineata negli anni più recenti una nuova politica intonata ad una più esatta applicazione delle norme vigenti in materia ed aventi per oggetto l'attuazione dei piani regolatori, dei piani di ricostruzione e dei piani di risanamento.

Opere igieniche. - Hanno formato oggetto di speciali provvedimenti le opere destinate alla costruzione e alla riparazione di acquedotti, di ospedali, di mattatoi, ecc. I comuni hanno potuto usufruire largamente delle speciali agevolazioni previste a favore delle opere pubbliche d'interesse degli enti locali.

Opere dipendenti da pubbliche calamità. - Gli interventi dello stato in dipendenza di pubbliche calamità sono stati di carattere generale e speciale. Per quanto si riferisce agli interventi di carattere generale lo stato, in virtù del D. L. 12 aprile 1948 n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952 n. 3136, ha provveduto, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente e indilazionabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinati da eventi calamitosi. Per quanto riguarda gli interventi di carattere speciale lo stato ha provveduto alla esecuzione delle opere di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi bellici, dai terremoti o da altre calamità in virtù di numerose disposizioni emanate, in linea di massima, a seguito del verificarsi dei singoli eventi calamitosi (alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, ecc.).

Bonifiche. - Lo stato è intervenuto frequentemente per la esecuzione di opere di bonifica mediante speciali autorizzazioni di spesa e particolarmente per la riparazione di opere di bonifica danneggiate o distrutte da eventi bellici o da altre calamità (leggi 5 gennaio 1955 n. 3, 20 febbraio 1956 n. 66, 25 luglio 1956 n. 848, 25 luglio 1956 n. 849, 30 luglio 1957 n. 667).

Bibl.: A. Manitto, L'urbanistica nei centri minori, Firenze 1952; E. Ratti, Politica delle opere pubbliche, Milano 1959; G. Roehrssen, I lavori pubblici, Bologna 1956; V. Cianflone, L'appalto di opere pubbliche, 2ª ed., Milano 1957; A. Varanese, Abitati, in Enciclopedia del diritto, I, Milano 1958; id., Abitazioni malsane, ivi, id., Acquedotto, ivi; id., Calamità pubbliche, ivi, V, Milano 1959; id., Campi minati, ivi, V, 1959; G. Roehrssen, I contratti della pubblica amministrazione, Bologna 1959; R. Bonora, Il contratto di appalto dei lavori pubblici, Frascati 1960.

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