• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

LAICI

di Guido Bonolis - Enciclopedia Italiana (1933)
  • Condividi

LAICI

Guido Bonolis

In diritto canonico ed ecclesiastico i laici (dal gr. λαικός, derivato da λαός "popolo") costituiscono, insieme con gli ecclesiastici, che hanno il potere di governo e di magistero, una delle due grandi classi degli appartenenti alla Chiesa, che è, per costituzione divina, societas inaequalis. I laici, nelle relazioni spirituali, sono governati dal clero e da questo hanno diritto di ricevere i beni spirituali, soprattutto i sussidî necessarî alla salvezza dell'anima (Codex iuris canonici, can. 682).

Nelle primitive comunità cristiane, i laici, pur sempre in posizione subordinata di fronte al clero, avevano più larga ingerenza nel governo, intervenendo sia nella elezione ai sacri uffici, sia nell'amministrazione del patrimonio, allora in gran parte comune. Questa ingerenza diminuì rapidamente, fino ad essere, assai presto, quasi del tutto esclusa.

I laici col battesimo divengono membri della chiesa; e quindi hanno diversi diritti: partecipare al culto e ai sacramenti; adire i tribunali ecclesiastici e compiere gli atti garantiti dal diritto canonico; esercitare il patronato; possono anche, per delegazione pontificia, esercitare qualche atto di giurisdizione. Sotto certe condizioni, può essere loro concesso di prendere parte all'insegnamento catechistico e all'amministrazione del patrimonio; di essere arbitratori ovvero cursori e apparitori nei tribunali ecclesiastici. Possono, entro limiti ristretti, esercitare la potestas ordinis, perché sono ministri nel sacramento del matrimonio, e sono autorizzati, in caso di necessità, a conferire il battesimo. Alcuni dei diritti concessi ai laici sono tutelati soltanto mediante un ricorso in via amministrativa.

I laici hanno anche numerosi doveri; la maggior parte dei quali, però, di natura morale, e solamente alcuni con carattere di veri doveri giuridici (contribuzione a spese per restauri delle chiese, per il culto divino, per l'onesto mantenimento dei chierici e, in generale, tutte le spese necessarie ai fini proprî della chiesa). Sono pure giuridici quegli obblighi di compiere o di astenersi dal compiere azioni la cui commissione od omissione è qualificata delitto dalla legge canonica.

Nel diritto dello Stato la condizione dei laici non è considerata come giuridicamente rilevante. Il concordato con lo Stato italiano colpisce di pena l'uso abusivo dell'abito ecclesiastico o religioso, e consente che l'insegnamento religioso nelle scuole possa essere impartito da professori laici, ammessi dal vescovo.

Bibl.: G. Politi, Ius laicorum in Ecclesia, Venezia 1794; I. Böhmer, De differentia inter ordinem ecclesiasticum et plebem seu inter clericos et laicos, in Dissertat. iuris eccles. antiqui, 2ª ed., Hal. 1729, diss. VIII; L. Ferraris, Prompta bibliotheca canonica iuridica, ecc., 2ª ed., 1885, s. v. Laicus; C. Calisse, Diritto ecclesiastico, Firenze 1902, I, nn. 62-63, p. 173 segg.; J. B. Sagmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 2ª ed., Friburgo in B. 1909, par. 48, p. 171; N. Coviello, Manuale di diritto ecclesiastico, 2ª ed., Roma 1922, I, par. 18,; A. C. Jemolo, Elementi di diritto ecclesiastico, Firenze 1927, p. 64; V. Del Giudice, Istituzioni di Diritto Canonico, Milano 1932, I, nn. 67-68, p. 129 segg.; D. U. Prümmer, Manuale iuris canonici, Friburgo in B. 1927, p. 356.

Vedi anche
scuola Istituzione sociale, pubblica o privata, preposta all’istruzione, quale trasmissione del patrimonio di conoscenze proprio della cultura d’appartenenza, o alla trasmissione di una formazione specifica in una determinata disciplina, arte, tecnica, professione, mediante un’attività didattica organizzata ... cristianesimo La religione rivelata da Gesù Cristo, che è in pari tempo fondatore del cristianesimo e oggetto di adorazione. Alcuni caratteri del cristianesimo (religione divinamente rivelata, dogmatica, missionaria, universalistica, soteriologica ed escatologica) permettono di raggrupparlo sotto l’aspetto tipologico ... vescovo Nel cristianesimo primitivo e in molte Chiese cristiane non cattoliche, il capo di una comunità di fedeli, in posizione più elevata rispetto agli altri ordini del ministero ecclesiastico. Nella Chiesa cattolica, prelato che, sotto l’autorità del romano pontefice, ha il governo ordinario di una diocesi, ... Roma Città del Lazio, capitale della Repubblica Italiana; capoluogo di regione e di provincia (Comune di 1307,7 km2 con 2.718.768 ab. nel 2008). ● Il problema dell’etimologia del nome di Roma si era presentato già alla mente degli antichi, ma le soluzioni da essi offerte non reggono alla critica scientifica. ...
Altri risultati per LAICI
  • laico
    Enciclopedia on line
    Chi non appartiene allo stato clericale; sono quindi l., nella Chiesa cattolica, i fedeli che non sono né chierici né religiosi, ossia tutte le persone battezzate che non hanno alcun grado nella gerarchia ecclesiastica. Stato l. Quello che riconosce l’eguaglianza di tutte le confessioni religiose, senza ...
  • MINISTERIALES LAICI ED ECCLESIASTICI
    Federiciana (2005)
    v. Feudalità ecclesiastiche e laiche, Regno di Germania.
Vocabolario
laicato
laicato s. m. [der. di laico]. – Condizione di laico. Più com. con senso concr. e collettivo, nella Chiesa cattolica, il complesso dei laici, ossia tutti i fedeli che non appartengono al clero.
làico
laico làico s. m. e agg. [dal lat. tardo laicus, gr. λαϊκός «del popolo, profano», der. di λαός «popolo»] (pl. m. -ci). – 1. s. m. (f. -a, non com.) Chi non appartiene allo stato ecclesiastico; nella Chiesa cattolica, ogni persona battezzata...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali