È detta lacuna legislativa la mancanza di una precisa disposizione di legge che regoli una determinata materia. La lacuna può conseguire alla limitata previsione operata dalle disposizioni di legge di fronte ai sempre nuovi bisogni della vita sociale. (lacuna di previsione) o essere il risultato dell’abrogazione pura e semplice di una norma dettata in precedenza per una materia particolare (lacuna da collisione). Il concetto stesso di lacuna assume un positivo rilievo avendo riguardo agli strumenti che la tecnica del diritto offre al fine di raggiungere la necessaria disciplina giuridica dei casi comunque non regolati da precise disposizioni di legge (art. 12 disp. prel. c.c.). Detti strumenti sono il criterio dell’analogia, che non è però applicabile nei casi previsti dall’art. 14 disp. prel. c.c. – norme eccezionali e norme penali (incriminatrici) – ed il ricorso ai “principi generali dell’ordinamento giuridico”. Nel diritto internazionale, il problema delle lacune, inteso nel senso più ampio, consiste nell’accertare se rispetto all’ordinamento giuridico internazionale esistano, ovvero non possano sussistere, sfere di attività dei soggetti estranee alle sue valutazioni.
Teoria generale dell’interpretazione