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La soggettività tributaria della stabile organizzazione

di Eugenio Della Valle - Libro dell'anno del Diritto 2012
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La soggettività tributaria della stabile organizzazione

Eugenio Della Valle

Un recente arresto della Suprema Corte offre lo spunto per affrontare il tema della soggettività tributaria della stabile organizzazione italiana del soggetto non residente. Il caso esaminato dal precedente in questione attiene alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata da una società di diritto italiano (residente nel nostro paese), attuata mediante la ripresa a tassazione delle royalties da essa corrisposte a talune società consociate estere. Secondo l’Ufficio accertatore la società erogante fungeva anche da stabile organizzazione occulta del gruppo e quindi le royalties in questione non costituivano costi deducibili, ma redditi che avrebbero dovuto essere assoggettati a tassazione in Italia, in base ai criteri di localizzazione previsti dalle applicabili disposizioni convenzionali. La stabile organizzazione occulta è, come noto, una particolare forma di stabile organizzazione che si presenta allorquando la struttura organizzativa di una società appartenente ad un gruppo multinazionale viene asservita allo svolgimento di un’attività economica riferibile ad altra impresa consociata. La stabile organizzazione è detta «occulta» in questa ipotesi, appunto perché si cela all’interno della struttura organizzativa di una subsidiary residente dotata di un’autonoma soggettività. Ebbene, in presenza di un simile rapporto di dipendenza economicofunzionale i Giudici di legittimità hanno ritenuto la legittimità della rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dalla società di diritto italiano anche per contestare i redditi, costituiti in massa separata, riferibili alla casamadre estera. Alla società residente/stabile organizzazione sarebbero dunque riferibili gli obblighi strumentali imposti al non residente, assumendo conseguentemente la stessa una legittimazione sostanziale in merito ai rapporti tributari inerenti la propria casa madre. Ciò renderebbe peraltro più agevole, secondo la Corte di cassazione, le operazioni di identificazione e di verifica dei redditi prodotti in Italia da parte dei soggetti non residenti. Una siffatta conclusione non appare condivisibile. Ed invero è assolutamente prevalente in dottrina l’opinione secondo cui la stabile organizzazione, nel sistema delle imposte sui redditi, è una figura che rileva ai fini della localizzazione dei redditi d’impresa ed alla connessa delimitazione territoriale della potestà impositiva. Unico soggetto passivo d’imposta è il soggetto non residente, mentre la stabile organizzazione sita nel nostro territorio ne costituisce soltanto una articolazione interna, priva di soggettività tributaria autonoma. In tal senso depone oggi sia il dettato dell’art. 23, co. 1, lett. e), t.u.i.r., ove, a proposito della localizzazione dei redditi, si fa riferimento ai redditi prodotti dal non residente per effetto di attività esercitate nello Stato «mediante» stabili organizzazioni, che quello dell’art. 73, co. 1, lett. d), t.u.i.r., in cui si prevedono tra i soggetti passivi IRES «le società e gli enti di ogni tipo non residenti». Non si comprende peraltro come una società italiana, configurabile quale stabile organizzazione «occulta» di un soggetto non residente (in realtà una società può configurarsi essa stessa come stabile organizzazione, e si tratterà di stabile organizzazione personale, solo quando agisce come «agente dipendente» della consociata non residente) possa presentare un’unica dichiarazione dei redditi, avendo al tempo stesso l’obbligo di separare, anche contabilmente, il risultato della propria attività da quello riferibile all’impresa estera, onde evitare peraltro fenomeni di doppia imposizione. In ipotesi andrebbe così istituito un apposito modello dichiarativo che consenta di tenere comunque distinti i redditi imputabili ai due soggetti che «convivono» all’interno dello stesso ente residente, non essendo altrimenti possibile liquidare le imposte secondo le diverse modalità previste per i soggetti residenti e per quelli non residenti avendo riguardo ad un’unica base imponibile.

Vedi anche
Multinazionale Nel linguaggio economico, le multinazionali sono imprese di grandi dimensioni, la cui proprietà e direzione si trovano in un paese, mentre gli impianti di produzione e le strutture di distribuzione sono dislocati in paesi diversi, e le cui decisioni hanno quindi peso politico ed economico anche fuori ... IRES Sigla dell’Imposta sul reddito delle società, imposta sul reddito di società, enti e altre organizzazioni (diverse dalle società di persone), che ha sostituito l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) quando, con il d. legisl. 344/2003, è stata attuata una riforma che ha modificato la struttura ... Contratto di società In generale, la società è definibile come fenomeno associativo regolato da un contratto con il quale si organizzano persone e mezzi in vista dell’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Tuttavia, è ormai ammessa, per le società per azioni e per ... imposta Nell’ambito della più ampia nozione di tributo, la prestazione patrimoniale coattiva acausale, dovuta da un soggetto in base a un presupposto dimostrativo di forza economica, che escluda qualunque relazione specifica con un’attività dell’ente pubblico riferita al soggetto o da cui quest’ultimo possa ...
Categorie
  • DIRITTO PUBBLICO in Diritto
Vocabolario
soggettività
soggettivita soggettività s. f. [der. di soggettivo]. – In filosofia, il carattere del soggetto, in quanto è tale, e anche il soggetto stesso (v. soggetto2). Più genericam., carattere soggettivo (nei varî sign. definiti al n. 1 di quest’aggettivo):...
stàbile
stabile stàbile agg. e s. m. [dal lat. stabĭlis, der. di stare «stare fermo»]. – 1. a. agg. Ben basato o equilibrato, ben fermo e capace di resistere a forze e sollecitazioni esterne: fondamenta s., poco s.; un edificio s., un ponte non...
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