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La prestazione di fatto

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Ai sensi dell’art. 2126 c.c., la nullità, o annullabilità, del contratto non produce effetto per il periodo di esecuzione del contratto. Tale regime è derogato nel caso in cui tal nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. La disciplina contenuta nell’art. 2126 c.c. è eccezionale rispetto alle normali conseguenze scaturenti in caso di una declaratoria di nullità che non è sanabile ed è retroattiva. Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, anche nel caso in cui il contratto sottostante sia viziato da nullità, vengono fatti salvi gli effetti prodotti, in particolare, il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per l’attività lavorativa effettivamente prestata (prestazione di fatto). Questo regime di favore, non opera, però, nel caso di illiceità dell’oggetto o della causa del contratto. In tal caso, il lavoratore potrà solamente chiedere l’applicazione della disciplina di diritto comune sull’ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.). Nel caso in cui l’illiceità dell’oggetto o della causa derivi dalla violazione di norme che tutelano il prestatore, questi avrà in ogni caso diritto alla retribuzione (art. 2126, co. 2 c.c.). La giurisprudenza intervenuta nel tempo ha restrittivamente definito il concetto di oggetto o causa illecita. Si è ritenuto che non basti la violazione di una qualsiasi norma imperativa, ma che occorra la violazione di norme espressione di principi di ordine pubblico in senso stretto, in altre parole di norme che contengono principi etici fondamentali dell’ordinamento. In tale direzione, si esclude l’illiceità della causa nei casi in cui sia assente nel lavoratore il requisito di un’abilitazione o di una speciale autorizzazione amministrativa.

Voci correlate

Retribuzione

Lavoro subordinato

Vedi anche
diritto privato Complesso delle norme che regolano i rapporti dei singoli fra di loro, oppure fra essi e lo Stato e gli altri enti pubblici, qualora questi ultimi non esplichino funzioni di potere politico e sovrano. Fonte principale del privato, dirittoprivato, diritto è il codice civile. Indica anche la disciplina ... Retribuzione Il codice civile (art. 2099), definisce la retribuzione come il compenso dovuto al dipendente quale corrispettivo per la prestazione resa. Il codice disciplina i modi e i tempi di corresponsione della retribuzione e stabilisce in particolare che debba essere erogata, in denaro e periodicamente, con le ... órdine pùbblico órdine pùbblico Condizione di quiete, rispetto delle leggi e delle istituzioni, controllo delle tensioni sociali e politiche. L'ordinamento positivo italiano considera l'ordine pubblico ordine pubblico come limite estrinseco al riconoscimento giuridico delle varie manifestazioni dell'autonomia privata, ... Obbligo di fedeltà del lavoratore Obbligo di fedeltà del lavoratore In diritto, obbligo cui è tenuto il prestatore di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 1175 e 1375 c.c.). Oltre a dover eseguire la propria prestazione nel rispetto delle specifiche mansioni assegnategli, ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO
  • LAVORO SUBORDINATO
  • GIURISPRUDENZA
Vocabolario
tèmpo
tempo tèmpo s. m. [lat. tĕmpus -pŏris, voce d’incerta origine, che aveva solo il sign. cronologico, mentre quello atmosferico (cfr. al n. 8) era significato da tempestas -atis]. – 1. L’intuizione e la rappresentazione della modalità secondo...
reale²
reale2 reale2 agg. [dal lat. mediev. realis, der. di res «cosa»]. – 1. Che è, che esiste veramente, effettivamente e concretamente (contrapp., nell’uso com. e generico, a immaginario, illusorio e anche a apparente, ideale, possibile): le...
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