La nuova disciplina sulle notificazioni a mezzo posta
La l. 27.12.2017, n. 205, è intervenuta sulla disciplina delle notificazioni a mezzo posta, completando il processo di liberalizzazione dei servizi postali voluto dalla l. 4.8.2017, n. 124. È ora possibile rilasciare a soggetti diversi da Poste Italiane nuove licenze per i servizi inerenti le comunicazioni e le notificazioni a mezzo posta previste per gli atti giudiziari dalla l. 20.11.1982, n. 890, e per quelle di cui all’art. 201 del codice della strada. Inoltre, la l. n. 205/2017 ha modificato la l. n. 890/1982, quanto alle modalità di notificazione nel caso di momentanea assenza del destinatario o qualora questi o altro soggetto abilitato a ricevere la raccomandata non l’accetti oppure rifiuti di firmare l’avviso di ricevimento.
Con la legge di bilancio per l’anno 2018 (l. 27.12.2017, n. 205), si è provveduto ad adeguare la disciplina delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari al processo di liberalizzazione dei servizi postali iniziato con la l. 14.8.2017, n. 124 (cd. legge annuale per il mercato e la concorrenza), un intervento che è un ulteriore passo per semplificare la notificazione degli atti processuali. Il percorso evolutivo della disciplina notificatoria, di cui la citata legge di bilancio 2018 costituisce la tappa più recente, può così sintetizzarsi: inizialmente il relativo procedimento era affidato in via esclusiva ad un organo giurisdizionale, l’ufficiale giudiziario, svolgente quella intermediazione tra i litiganti che la dottrina classica riteneva necessariamente connessa con l’esercizio della giurisdizione1. Un ruolo ritenuto tanto più rilevante in considerazione del fatto che dalla notificazione scaturiscono effetti processuali e sostanziali riguardanti non soltanto le parti, ma anche i terzi che possono essere coinvolti nel giudizio, ovvero indirettamente pregiudicati dalla sentenza.
A tale intermediazione si è però contrapposta la necessità di semplificare le forme processuali a garanzia della celerità del processo, anche considerando che l’effettiva conoscenza dell’atto notificato non dipende necessariamente dall’accrescimento di vincoli formali. In quest’ottica di semplificazione, la l. 21.1.1994, n. 532 ha dato agli avvocati la facoltà di notificare atti giudiziari senza avvalersi di una figura ad hoc inserita nell’organico giudiziario. Si è così distinto un procedimento notificatorio ordinario, affidato alle funzioni dell’ufficiale giudiziario a norma degli artt. 137 ss. c.p.c., che trova applicazione «quando non è disposto altrimenti», da un procedimento notificatorio speciale il quale prescinde dall’opera d’un organo giurisdizionale. Ancora, un’ulteriore semplificazione è dovuta all’uso, ai fini della notificazione, di strumenti tecnologici adeguati, che consentono di avere certezza del rispetto delle forme richieste per la trasmissione dell’atto. Per quanto riguarda le notificazioni a mezzo posta, il d.lgs. 22.7.1999, n. 2613, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE4, nel suo art. 4, co. 5, stabiliva che, per esigenze di ordine pubblico, dovessero essere riservati «in via esclusiva, al fornitore del servizio postale universale5, le notificazioni e le comunicazioni a mezzo posta come regolate dalla l. 20.11.1982, n. 8906, e dall’art. 201, d. lgs. 30.4.1992, n. 285» (cd. codice della strada). Questa norma è stata successivamente abrogata dall’art. 1, co. 57, della l. n. 124/2017, e così le notificazioni a mezzo posta oggi non sono più riserva esclusiva di Poste Italiane S.p.A., ma possono essere affidate anche ad operatori postali privati che garantiscano un servizio efficiente in termini di sicurezza, qualità e continuità. La medesima legge ha attribuito all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il dovere di determinare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Ministero della giustizia, specifici requisiti ed obblighi per il rilascio delle licenze. Compiuta, nei termini suddetti, la liberalizzazione del servizio postale, è ora intervenuta la l. n. 205/2017, che, nel suo art. 1, co. 461, ha modificato la l. n. 890/1982 sulle notificazioni a mezzo posta per adeguarla alla nuova disciplina e al dichiarato fine di assicurare, sia effettivi risparmi di spesa, sia l’efficienza del servizio a tutela dell’amministrazione della giustizia e della finanza pubblica.
Per meglio comprendere le modifiche introdotte dalla l. n. 205/2017, occorre considerare che le notificazioni sono lo strumento volto a rendere un atto conoscibile dal suo destinatario con le modalità ritenute dal legislatore più idonee a provocarne la conoscenza effettiva, uno strumento affidato ad un procedimento che consta di due momenti fondamentali: l’attività di trasmissione secondo modalità legali prestabilite e la giuridica certezza del loro avvenuto compimento. Tale certezza si realizza attraverso la redazione di un documento pubblico da parte dell’organo notificatore, idoneo ad obbligare tutti i consociati ad assumere come vincolante la rappresentazione che contiene7. Detto documento pubblico può considerarsi fidefacente, e quindi atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 ss. cc., in quanto la legge attribuisce al soggetto abilitato alla notificazione una specifica funzione certificativa e con ciò stesso la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze8. La funzione di pubblica documentazione è variamente distribuita dall’ordinamento tra soggetti organicamente inquadrati nella pubblica amministrazione o ad essa estranei, in ragione dell’ufficio ricoperto o delle mansioni svolte9. Per quanto riguarda il procedimento notificatorio, il potere certificativo viene affidato, come regola generale, all’ufficiale giudiziario che esercita, in quanto organo giurisdizionale, una pubblica funzione. Come ricordato, al fine di semplificare l’attività di notificazione, senza pregiudicare la necessaria attività di certificazione, l’art. 4 della l. n. 53/1994 ha autorizzato anche gli avvocati10 ad eseguire notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna diretta all’avvocato domiciliatario della controparte, purché iscritto nello stesso albo del notificante. La notifica diretta, disciplinata dalla l. n. 53/1994, consente di semplificare le notificazioni evitando la necessaria intermediazione dell’ufficiale giudiziario, trasformando il difensore in organo del relativo procedimento. L’autonotificazione delineata dalla l. n. 53/1994 attribuisce all’avvocato il potere certificativo sulle operazioni a tal fine svolte, per la fiducia che la legge ripone verso questa qualifica professionale. Pertanto, non è necessario appartenere alla pubblica amministrazione per essere pubblico ufficiale ed avere potere di certificazione, ma è l’attribuzione di una pubblica funzione ad un soggetto privato che lo rende pubblico ufficiale nel momento stesso in cui la esercita11. Così, il difensore che effettua la notifica assume il ruolo di un funzionario pubblico e la relata di notifica da lui redatta fa quindi fede, fino a querela di falso, di quanto egli attesta essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto.
È l’esercizio di una pubblica funzione affidata dalla legge a soggetti privati che dà a questi ultimi la qualifica di pubblici ufficiali. Questo spiega come la l. n. 205/2017, attribuendo il potere di eseguire la notificazione postale di atti giudiziari anche ad operatori postali privati, abbia loro espressamente conferito la qualifica di pubblici ufficiali «a tutti gli effetti»12. Pertanto, avendo l’operatore postale la medesima funzione certificatoria dell’ufficiale giudiziario, l’avviso di ricevimento da lui redatto e sottoscritto13 gode della fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. per quanto riguarda le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti14. La parte che intende dimostrare la non veridicità di quanto riportato nell’avviso di ricevimento, avrà l’onere di proporre querela di falso15, salvo che dall’esame obiettivo dell’atto risulti in modo evidente l’esistenza di un mero errore materiale da lui compiuto16. Occorre a questo punto analizzare il fondamento della fiducia attribuita dalla legge all’operatore postale privato, tanto da dotarlo di potere certificatorio. Nell’ambito notificatorio, mentre per quanto concerne la fede riposta nell’ufficiale giudiziario risulta dirimente la qualifica di quest’ultimo quale «organo ausiliario dell’ordine giudiziario»17, nella notificazione a mezzo posta la fiducia nell’operato dei dipendenti di Poste Italiane si fonda esclusivamente sulla storia e sulla natura dell’ente stesso18. Poiché questa labile giustificazione non è valida per l’operatore postale privato, si comprende come, a garanzia del corretto operato del nuovo organo notificatore ed a tutela dei destinatari delle notifiche, la l. n. 205/2017 abbia previsto che, per erogare il servizio postale di notificazione degli atti giudiziari in materia civile ed amministrativa, gli operatori privati debbano essere in possesso della licenza di cui all’art. 5, co. 2, secondo periodo, del d.l. n. 261/1999, e debbano rispettare gli obblighi di qualità stabiliti, ex art. 4 l. n. 124/2017, dall’Autorità garante delle telecomunicazioni19. Detto adempimento è stato assolto con la delibera 77/18/CONS del 20.2.2018, con cui l’AGCOM20 ha approvato il regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della Strada21. Se, come visto, la l. n. 205/2017 si prefigge l’obiettivo di realizzare ed attuare la piena funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, con correlativo risparmio di spesa, conferendo ad operatori postali privati il potere di eseguire la notificazione a mezzo posta anche di atti giudiziari, detto obiettivo deve però attuarsi contemperando l’interesse degli operatori postali ad accedere agevolmente al nuovo mercato liberalizzato, con l’interesse pubblico di assicurare che le finalità proprie del procedimento di notificazione siano raggiunte con la massima certezza e correttezza. Poiché l’attività di notificazione svolta coinvolgendo operatori privati, che perseguono esclusivamente un interesse economico, presenta maggiori criticità nell’assicurare la certezza legale della conoscenza dell’atto notificato, sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse introdotto ulteriori adempimenti a garanzia dell’ingresso dell’atto nella sfera di disponibilità del destinatario. Sembra, invece, che la l. n. 205/2017 abbia addirittura diminuito le guarentigie esistenti. Si pensi al caso in cui l’operatore postale non abbia potuto consegnare l’atto personalmente al destinatario, ipotesi rispetto alla quale l’art. 7 l. n. 890/1982 prevede che il piego venga consegnato, nel luogo indicato sulla busta, a determinati soggetti che la norma indica come legittimati a riceverlo22. In tale fattispecie, al fine di aumentare la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, il legislatore del 2008 aveva aggiunto il co. 6 all’art. 7 l. n. 890/1982, ove era previsto che il destinatario della notificazione fosse messo a conoscenza a mezzo lettera raccomandata23 della notifica del plico a lui diretto, mediante consegna ad altro soggetto abilitato24. Ebbene, questo adempimento non è più previsto nel nuovo testo dell’art. 7, come riformato dal legislatore del 2017. L’abrogazione della comunicazione di avvenuta notifica, cd. CAN25, suscita non solo perplessità, ma anche dubbi di illegittimità costituzionale per violazione sia dell’art. 3 Cost., in quanto nella notifica ex art. 139 c.p.c. analoga formalità è prescritta anche se solo per la consegna dell’atto a mani del vicino di casa o del portiere dello stabile, sia degli artt. 24 e 111 Cost., poiché non viene garantita la conoscibilità legale dell’atto notificato al destinatario in spregio del diritto di difesa e dei principi del giusto processo26. L’attuale co. 4, dell’art. 7 l. n. 890/1982 riproduce, poi, quanto precedentemente previsto dal co. 1, dell’art. 8, il quale disponeva che se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna27, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore postale ne faccia menzione sull’avviso di ricevimento28, su cui appone la data e la propria firma, per poi restituirlo subito al mittente, con raccomandata, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento alla sottoscrizione dovuti ad analfabetismo o incapacità fisica29. Sebbene non sia stata riprodotta nel co. 4, dell’art. 7, la regola precedentemente esplicitata a chiusura del co. 1, dell’art. 8, e cioè che la notificazione si ha per eseguita alla data del rifiuto riportata sull’avviso di ricevimento, è da ritenere che essa sia ancora oggi applicabile.
Con la l. n. 205/2017 sono state anche inserite – nella l. n. 890/1982 – varie norme che hanno come unica ratio quella di tutelare l’operatore postale, piuttosto che di garantire la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. In particolare, il legislatore, dopo aver inserito negli artt. 2 e 3 l. n. 890/1982 nuove formalità che devono essere rispettate per procedere alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta (uso di buste appropriate30, corretta compilazione della modulistica, inserimento di riferimenti del destinatario oltreché del mittente stesso), nell’art. 3, co. 5, ha disposto che, in caso di mancata osservanza delle formalità richieste per il corretto allestimento degli invii postali relativi alle notificazioni degli atti giudiziari, l’operatore postale possa richiedere una nuova compilazione dell’avviso o il riconfezionamento del piego non conforme, con facoltà di rifiutare l’esecuzione del servizio, qualora il mittente non vi provveda. Detta disposizione suscita, tuttavia, una serie di considerazioni. È pacifico che non si possa obbligare l’operatore postale ad accettare l’invio postale relativo alla notificazione di un atto giudiziario o di una violazione del codice della strada presentato dal mittente in modo non conforme alle specifiche o alle modalità di allestimento indicate dalla legge, poiché ciò potrebbe determinare disservizi relativi alla corretta gestione dell’invio stesso (con possibile mancato rispetto degli standard di qualità non attribuibile all’operatore), nonché disservizi sull’intera catena logistico-organizzativa degli altri invii postali. Allo stesso modo, si dovrebbe concludere che l’operatore postale, nel caso in cui ritenga di non richiedere una nuova compilazione dell’avviso o il riconfezionamento del piego non conforme, sarebbe comunque tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla sua lavorazione ed agli standard di qualità.
Al di là di questi aspetti, certamente rilevanti per l’operatore postale, la norma nulla dice circa la validità di una notificazione avvenuta in busta non conforme o priva, ad esempio, dell’indicazione del mittente. Ne deriva che l’inosservanza delle citate formalità dovrebbe dar vita a mere irregolarità della notificazione, non incidenti sulla sua validità. Nell’art. 3, co. 4, l. n. 890/1982, modificato dal legislatore del 2017, è inoltre previsto che, solo per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull’avviso di ricevimento e sul piego vengano indicati, come mittenti, la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto istanza della notificazione all’ufficiale giudiziario, con indicazione dei relativi indirizzi, compreso quello di posta elettronica certificata, ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene. Viene, altresì, precisato che anche in assenza di tale obbligo il mittente possa sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell’avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 6. Nel primo comma di tale norma, come modificato dalla novella del 2017, il legislatore dopo aver disciplinato cosa avviene in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento31, ha disposto, in modo inappropriato nella stessa norma, che, «quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata», l’operatore postale forma, dell’avviso di ricevimento, o una copia per immagine su supporto analogico, secondo le modalità prescritte dall’art. 22 del c.a.d.32, o genera direttamente l’avviso in formato elettronico, ex art. 21 c.a.d., per poi trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario. Mentre l’originale dell’avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l’operatore postale, dove il mittente può ritirarlo33. Poiché dal combinato disposto dell’art. 3, co. 4, e dell’art. 6, co. 1, si evince che l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del mittente è volta a consentire all’operatore postale di trasmettergli l’avviso di ricevimento in formato elettronico, così da contribuire al risparmio di spesa che rientra tra gli obiettivi della riforma, non si comprende perché questa possibilità non sia stata prevista anche per le notificazioni in materia civile e amministrativa effettuate prima della pendenza del procedimento. In dette ipotesi, il primo capoverso del co. 4, dell’art. 3 continua, infatti, a prevedere che l’avviso di ricevimento debba indicare «come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia già stato nominato», ma non anche l’indirizzo di posta elettronica certificata. Sembra che per il legislatore in questi casi l’invio dell’originale cartaceo dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale si renda necessario solo ai fini dell’iscrizione della causa a ruolo e non per gli incombenti successivi. La distinzione operata dal legislatore è priva di fondamento in quanto, mentre il deposito in cancelleria dell’avviso di ricevimento non è necessario per l’iscrizione della causa al ruolo34, può accadere che nel corso del giudizio la parte debba notificare atti, come l’intimazione al convenuto contumace di rendere l’interrogatorio formale, che la legge prevede debbano essere depositati, completi dell’avviso di ricevimento, esclusivamente per via telematica35, ferma tuttavia la facoltà del giudice di disporre l’esibizione dell’originale cartaceo di detto avviso. Occorre, inoltre, segnalare che il risparmio di spesa, che la legge si prefigge di conseguire attraverso l’invio telematico dell’avviso di ricevimento, comporta un onere aggiuntivo per il notificante, il quale dovrà attivarsi per il ritiro dell’originale dell’avviso conservato presso l’operatore postale. La norma che prevede tale onere non specifica, peraltro, dove debba avvenire detto ritiro, mentre in altri articoli la stessa legge ha distinto un punto di accettazione, dal quale parte la spedizione, ed un punto di deposito, preposto alla consegna.
Nella l. n. 205/2017 si riscontra, inoltre, poca chiarezza nella redazione delle norme riformate, la cui formulazione, invece di dissipare dubbi, sembra possa dar adito a nuovi problemi interpretativi. Si pensi all’art. 4 l. n. 890/1982, ove al co. 4, il quale recita «l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione», la l. n. 205/2017 ha aggiunto il disposto secondo cui «restano fermi gli effetti di quest’ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni». La modifica legislativa, sebbene volta ad esplicitare il principio della scissione degli effetti della notifica, è formulata in modo improprio in quanto da essa sembrerebbe desumersi che tutti gli effetti della notifica siano anticipati per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Come è noto, nel nostro ordinamento il principio della scissione degli effetti della notifica è stato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002, in materia di notifiche a mezzo posta, con la quale è stato dichiarato incostituzionale il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, co. 3, l. n. 890/1092, nella parte in cui disponeva il perfezionamento della notifica per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario36. La Corte ha, infatti, ritenuto del tutto irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi. Il notificante è stato così messo al riparo, non solo dalle decadenze imputabili al ritardo dell’ufficiale giudiziario nel consegnare l’atto alle poste per la spedizione, ma anche da quelle dovute a disservizi postali. Sebbene la Consulta nella sentenza parli di perfezionamento della notificazione, considerato che il perfezionamento del procedimento notificatorio avviene, sia per la parte istante che per il destinatario, solo nel momento in cui si esauriscono tutti gli atti in cui esso si articola, è più corretto ritenere che la scissione operata non riguardi il perfezionamento, ma gli effetti della notificazione. Mentre con riferimento al destinatario la notificazione rileva come fattispecie produttiva di effetti, a suo favore o a suo carico, idealmente ricollegati alla ricezione dell’atto, quanto al notificante essa rileva come esercizio di un diritto o di un potere sostanziale o processuale, che questi deve esercitare entro un determinato periodo di tempo al fine dell’interruzione della prescrizione o dell’impedimento della decadenza. Per evitare, quindi, che il diritto d’azione della parte istante, costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., venga compromesso dalla coincidenza tra perfezione ed efficacia del procedimento, si è reso necessario scindere queste due fattispecie. Ciò è avvenuto con l’aggiunta di un nuovo terzo comma all’art. 149 c.p.c. in cui si precisa che la notifica «si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto»37. Secondo tale principio la notificazione produce effetti in momenti diversi per il notificante e per il notificato. Fermo restando che l’efficacia della notificazione per il destinatario coincide con il momento perfezionativo della stessa, per una prima tesi, affermatasi nella giurisprudenza di merito subito dopo l’intervento del giudice delle leggi nel 2002, nei confronti del notificante qualsiasi effetto legato alla notifica, tra cui, a titolo esemplificativo, il decorso del termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio dell’attore, si produrrebbe dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario38. Tale orientamento appare oggi superato poiché il risultato che esso produce è abnorme rispetto al fine perseguito, posto che con la scissione si mira a tenere indenne il notificante da decadenze, dovute a cause a lui non imputabili, nel caso in cui l’esecuzione della notifica sia soggetta ad un termine perentorio, e non già ad anticipare qualsiasi effetto rispetto al perfezionamento della notifica39. Inoltre, l’indiscriminata anticipazione penalizzerebbe il notificante onerandolo di adempimenti gravosi, fin dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, quando ancora non si conosce il buon esito della notifica. La stessa Corte costituzionale ha specificato che, in forza del principio della scissione, l’effetto a vantaggio del notificante (che è anticipato e provvisorio) trova applicazione soltanto quando dall’intempestivo esito del procedimento di notifica, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze a lui pregiudizievoli, non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, in quanto in tal caso quest’ultima deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario40. Così, al fine del rispetto del termine di impugnazione, l’onere della notifica si ritiene adempiuto al momento della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario41, sempre che il procedimento di notificazione si compia utilmente42. Quando, invece, la notifica rileva al fine di stabilire il dies a quo inerente la decorrenza di un termine successivo del processo (o del grado o della fase processuale) e, più in generale, ai fini diversi dall’osservanza di un termine pendente, il dies a quo prende a decorrere dal perfezionamento del procedimento notificatorio43, anche se il notificante può compiere le attività che presuppongono la notificazione dell’atto stesso, tra cui l’iscrizione della causa al ruolo44, fin dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Il termine per la costituzione in giudizio dell’attore dovrà quindi computarsi, non già dall’avvenuta consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario, bensì dal momento in cui la notificazione si perfeziona anche per il destinatario45. Allo stesso modo, il termine per il deposito del ricorso in cassazione, fissato dall’art. 369, co. 1, c.p.c. in venti giorni dalla notificazione alla parte contro cui è proposto, dovrà decorrere, non dalla formulazione dell’istanza di notifica, ma da quando l’atto è pervenuto alla legale conoscenza del notificato46. Alla luce di quanto sopra si ritiene che nella l. n. 205/2017 il legislatore avrebbe potuto specificare che per il notificante l’osservanza di un termine pendente rimane ferma fin dal momento del compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni.
Quando il piego non può essere recapitato per temporanea assenza del destinatario, o per mancanza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di riceverlo, il legislatore del 2005, per dare rilievo all’effettiva conoscenza dell’atto in capo al destinatario, ha modificato le formalità previste dall’art. 8 l. n. 890/1982, prevedendo, in primo luogo al co. 3, che il piego non consegnato venga depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o una sua dipendenza47. La legge di bilancio del 2018 ha mantenuto la stessa disposizione all’art. 8, co. 1, ove però il deposito del piego deve avvenire presso il punto di deposito più vicino al destinatario48.
La stessa legge, come previsto dal legislatore del 2005, dispone poi nell’art. 8, co. 4, che il destinatario sia messo a conoscenza del tentativo infruttuoso di notifica e del deposito del piego, mediante avviso da spedirsi a cura dell’operatore postale in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cd. CAD), che, in caso di assenza del destinatario, deve altresì essere affisso alla sua porta dell’ingresso, oppure immesso nella cassetta della corrispondenza della sua abitazione, ufficio o azienda. L’avviso deve contenere, oltre all’indicazione dei dati identificativi dell’atto inviato49, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, l’invito a ritirare il piego entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata50 e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente. Nell’art. 8, co. 5, rimane inoltre immutato il principio in base al quale se il destinatario provvede al ritiro del piego nella pendenza del termine di dieci giorni, necessario al perfezionarsi della notifica per «compiuta giacenza», gli effetti della notifica decorrono dal giorno stesso dell’avvenuto ritiro51. In tal caso l’impiegato del punto di deposito deve dichiararlo sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o da un suo incaricato al ritiro, deve essere spedito con raccomandata al mittente, non più immediatamente come previsto precedentemente, ma entro due giorni lavorativi. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, con cui si avvisa il destinatario del deposito del piego senza che questi o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro (co. 6, dell’art. 8), l’avviso di ricevimento è restituito al mittente con raccomandata, entro due giorni lavorativi, con annotazione dell’operatore postale della data del deposito, dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione; indicazioni che vengono poste in essere dall’operatore postale anche nella raccomandata che viene spedita al mittente per restituirgli il piego non ritirato decorsi sei mesi dalla data di avvenuto deposito. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia incerta, l’art. 8 l. n. 890/1982 prevede che «la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato nell’avviso stesso». Per interpretare tale locuzione non chiara può forse tenersi conto di quanto stabilito nel precedente disposto normativo, che individuava come data di eseguita notifica quella risultante dal bollo di spedizione dell’avviso stesso52, e concludere che la modifica normativa anticipi il perfezionamento della notifica alla data di sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale. In chiusura dell’art. 8 è stato inserito il co. 7, nel quale, sempre al fine di assicurare la piena funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, viene disposto che l’operatore postale possa consentire al destinatario il ritiro digitale dell’atto non recapitato, assicurando l’identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest’ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa. Come in altri casi sopra analizzati, non si condivide la scelta del legislatore di subordinare il ritiro digitale dell’atto non recapitato, da parte del destinatario, ad una scelta discrezionale dell’operatore postale. In più parti del disposto normativo si ha infatti l’impressione di trovarsi di fronte ad una legge che sembri mirare più a garantire l’operatore postale, che le parti del procedimento notificatorio e cioè il mittente ed il soggetto a cui l’atto è diretto. In tema di notifiche relative a violazioni del codice della strada, l’attuale testo dell’art. 9 l. n. 890/1982, totalmente novellato, prevede poi che gli invii non consegnati, o perché il destinatario è sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto o perché l’indirizzo è inesatto, insufficiente o inesistente, siano restituiti al mittente, con raccomandata in cui viene indicato il motivo del mancato recapito.
È nota la posizione della Suprema Corte che ha sempre considerato inesistente la notificazione degli atti giudiziari e di violazioni del codice della strada affidata ad un servizio di posta privata53. Tale orientamento è stato riaffermato anche per le notificazioni effettuate dall’operatore postale privato dopo la soppressione della riserva di esclusiva a Poste Italiane S.p.A., ma prima dell’effettivo rilascio in capo al medesimo della introdotta licenza individuale. Secondo la Cassazione, fino a che l’operatore postale privato non si sia munito di tale licenza, le notificazioni a mezzo posta, di cui alla l. n. 890/1982 ed all’art. 201 del codice della strada, che egli dovesse eseguire, sono affette da inesistenza e non da nullità sanabile con la costituzione in giudizio del destinatario54, alla stregua anche dei principi affermati dalle Sezioni Unite, che hanno individuato tra le ipotesi residuali di notifica inesistente quella effettuata tramite soggetto non abilitato55. Alla luce dell’evoluzione dell’istituto notificatorio sopra tracciata, è necessario verificare se tale principio giurisprudenziale sia ancora valido o se ne sia opportuno il superamento. Si è visto nelle pagine che precedono, come la garanzia dell’ingresso dell’atto nella sfera di disponibilità del destinatario sia sempre meno fondata sulla qualifica soggettiva dell’organo notificatore, tanto che il servizio, inizialmente di competenza di un organo giurisdizionale, risulta ora affidabile anche ad un operatore economico privato.
Allo stesso modo, la funzione certificatoria non è più appannaggio esclusivo di determinati soggetti organicamente inquadrati nella pubblica amministrazione, ma può essere attribuita anche a privati, in ragione dell’ufficio ricoperto o delle mansioni loro attribuite. In tale contesto, considerato che la legge affida la notificazione degli atti giudiziari anche agli operatori postali privati, dotandoli di potere certificativo, l’eventuale mancanza della licenza individuale richiesta dalla legge dovrebbe dar vita a nullità della notifica e non ad inesistenza, allo stesso modo in cui è ritenuta nulla la notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della l. n. 53/1994, in assenza di autorizzazione del Consiglio dell’ordine56, o la notifica effettuata dal messo di conciliazione, ex art. 34, co. 1, d.P.R. 15.12.1959, n. 1229, in difetto assoluto dell’autorizzazione del Presidente della Corte d’appello57. La soluzione prospettata ha inoltre un pregio non irrilevante. Con la l. n. 205/2017 il legislatore ha inteso adeguare la normativa primaria sulla notificazione a mezzo posta alle modifiche introdotte dalla legge sulla concorrenza, per assicurare l’efficiente svolgimento del servizio, nonché il risparmio di spesa derivante dalla sua liberalizzazione. Ebbene, il miglior risparmio di spesa, in un’ottica più generale di economia processuale, si realizza consentendo la sanatoria della notificazione effettuata da un operatore postale privo dei requisiti previsti dalla legge, nel caso in cui detta notifica abbia comunque determinato la conoscibilità dell’atto in capo al destinatario, che si è regolarmente costituito in giudizio, relegando di conseguenza il vizio dell’inesistenza solo all’ipotesi residuale di notificazione priva di qualunque attinenza e/o collegamento con il destinatario.
1 Così Satta, S., Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 1957, 510; Punzi, C., Comunicazione, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 208; Id., La notificazione degli atti nel processo civile, Milano, 1959, 109; Id., Delle comunicazioni e delle notificazioni, in Comm. Allorio, I, 2, Torino, 1973, 1456 s.
2 Legge sulla Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
3 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
4 Del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.12.1997.
5 Il cd. servizio postale universale (fornitura obbligatoria, con correlativi esborsi statali a parziale copertura degli oneri, di servizi essenziali per la consegna di lettere e pacchi, a prezzi controllati) è affidato in concessione a Poste Italiane S.p.A. fino al 30.4.2026 con verifiche quinquennali, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sul livello di efficienza nella fornitura del servizio (art. 23, co. 2, d.lgs. 22.7.1999, n. 261, modificato dall’art. 1, co. 18, del d.lgs. 31.03.2011, n. 58).
6 Sulle Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
7 Giannini, M.S., Certezza pubblica, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 769 e spec. 773.
8 Non tutti i documenti pubblici formati da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni sono da considerare atti pubblici ex artt. 2699 e ss. c.c., ma solo quelli redatti da soggetti investiti della funzione di documentazione con certezza legale. Nell’ambito poi dei documenti fidefacenti, solo quelli redatti dal pubblico ufficiale investito della funzione di certificare la verità di un fatto, che si svolge dinanzi a lui o di cui egli stesso è autore, potranno essere considerati atti pubblici e godere della particolare forza probante sancita dall’art. 2700 c.c., mentre quelli formati nell’esercizio di una generica potestà certificativa saranno idonei a fornire certezza solo fino a prova contraria: Taruffo, M., Prove atipiche e convincimento del giudice, in Riv. dir. proc., 1973, 388 ss. e spec. 412 ss.; Tommaseo, F., L’atto pubblico nel sistema delle prove documentali, in Riv. not., 1998, 593 ss. e spec. 595; Id., Della prova documentale, in Comm. breve c.c. Cian-Trabucchi, XII ed., Padova, 2016, sub art. 2699 c.c., 3482.
9 In alcuni casi poi la funzione principale del pubblico ufficiale è indirizzata a scopi diversi, ma, in via accessoria, egli è abilitato a documentare l’attività da lui stesso compiuta: Mariconda, G., Atto pubblico, in Enc. giur., Roma, 1991, 3.
10 Previamente autorizzati dal consiglio dell’ordine di appartenenza, muniti di procura ad litem e provvisti di un apposito registro cronologico sul quale annotare quotidianamente le notificazioni effettuate.
11 Si pensi all’avvocato che, nel momento in cui autentica la sottoscrizione apposta dalla parte in calce alla procura speciale, è pubblico ufficiale.
12 Così il co. 461, dell’art. 1 della l. n. 205/2017, aggiunge al co. 1, dell’art. 18 del d.lgs. n. 261/1999 il seguente periodo: «Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti».
13 L’omessa sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte dell’agente postale, ora operatore postale, pregiudica la sua idoneità a costituire prova legale dell’eseguita notificazione, venendo a mancare il solo elemento valido a riferire la paternità dell’atto al pubblico ufficiale che lo ha rogato ed è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. In detta ipotesi la Suprema Corte considera inesistente la notificazione: Cass., 1.3.2003, n. 3065; Cass., 21.5.1992, n. 6146; Cass., 23.3.1988, n. 2534.
14 Cass., 4.2.2014, n. 2421; Cass., 4.8.2006, n. 17723; Cass., 22.4.2005, n. 8500; Cass., 27.4.2004, n. 8032.
15 Cass., 6.6.2018, n. 14574, Cass., 1.2.2018, n. 2486; Cass. n. 2421/2014, cit.; Cass., 22.11.2006, n. 24852; Cass., 27.4.2004, n. 8032; Cass., 23.7.2003, n. 11452; Cass., 1.3.2003, n. 3065.
16 Cass., 18.1.2018, n. 1123; Cass. n. 8500/2005, cit., Cass. n. 8032/2004, cit., identificano errore materiale l’apposizione di una data inesistente o anteriore a quella della formazione dell’atto notificato o non ancora maturata.
17 Art. 1 dell’ordinamento degli Ufficiali Giudiziari, di cui al d.P.R. 15.12.1959, n. 1229.
18 Poste Italiane faceva parte storicamente dell’amministrazione dello Stato e attualmente è comunque una società partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e controllata dal Ministero dello sviluppo.
19 Così dispone l’art. 1, co. 3, l. n. 890/1982, novellato.
20 A seguito del parere espresso dal Ministero della giustizia il 1.2.2018.
21 L’art. 97 quinquies, aggiunto dalla legge di bilancio 2018, all’art. 1 l. n. 190/2014, stabilisce che le disposizioni di cui ai co. da 97bis a 97-quater trovino applicazione dall’entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui sopra, procedure che sono state definite con il d.m. del 19.7.2018, pubblicato in G.U. del 7.9.2018, n. 208.
22 Caso in cui l’operatore postale deve far firmare l’avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna, sostitutivi del registro di consegna, dalla persona diversa nei cui confronti la notificazione è stata eseguita, indicando l’eventuale grado di parentela intercorrente con il destinatario, nonché l’eventuale convivenza, anche se temporanea, con quest’ultimo. L’omessa indicazione della qualità del ricevente non equivale ad omessa consegna del plico, ma fa ritenere, fino a querela di falso, che la consegna sia avvenuta a mani del destinatario: Cass., S.U., 13.4.2010, n. 9962; Cass., 1.3.2003, n. 3065.
23 Ritiene sufficiente la raccomandata semplice: Cass., 16.6.2016, n. 12438.
24 In detta ipotesi la notificazione a mezzo posta si perfezione con la spedizione al destinatario della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo: Cass., 3.10.2016, n. 19730; Trib. Roma, 15.2.2018, n. 3369. La mancata prova dell’avvenuta spedizione del cd. CAN determina la nullità della notifica dell’atto di appello, sanabile ex tunc con la costituzione dell’appellato, anche se effettuata solo per eccepire la nullità: Cass., 5.6.2016, n. 24823 e Cass., 4.12.2012, n. 21725.
25 In cui erano indicati i dati del richiedente, del soggetto che ha ritirato l’atto e la qualifica di tale soggetto.
26 Cass., 7.6.2018, 14722, ha invece ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 l. n. 890/1982, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta con consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, la «ricezione» della raccomandata informativa, come previsto nella notifica ex artt. 140 c.p.c. e 8, co. 2, l. n. 890/1982, stante la diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione, essendo in un caso stata eseguita la consegna dell’atto a persona abilitata a riceverlo e nell’altro difettando del tutto la materiale consegna dell’atto.
27 Per Cass., 20.6.2018, n. 16237, l’annotazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza specificazione del soggetto che ha opposto il rifiuto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico), può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell’avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione.
28 In cui andrà indicato il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare e la sua qualità.
29 Co. 4, art. 7 l. n. 890/1982, modificato dalla l. n. 205/2017.
30 Trattasi di speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, conformi al modello approvato dall’AGCOM, sentito il Ministero della giustizia. Sulle buste andrà apposto il logo e la denominazione dell’operatore postale incaricato del servizio.
31 A differenza di quanto avviene nell’ipotesi di smarrimento del piego, lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità (Cass., 19.4.2018, n. 9642) e l’operatore postale è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo ed a farlo avere al mittente (art. 6, co. 1, riformato). Tale duplicato, che ha natura di atto pubblico ed è l’unico atto idoneo a provare l’avvenuta notifica, non deve essere sottoscritto dalla persona a cui il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna (che attesta l’avvenuta ricezione dell’avviso originario), di cui il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni dello stesso, compresa quella del soggetto che ha ricevuto l’atto (Cass., 6.6.2018, n. 14574; Cass., 18.6.2016, n. 23546; Cass., 22.2.2000, n. 1996).
32 Codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7.3.2005, n. 82.
33 Solo l’avviso di ricevimento è il documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notifica, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato: Cass., 13.6.2018, n. 15374.
34 L’art. 5, co. 3, l. n. 890/1982, prevede che «in ogni caso la parte può, anche prima del ritorno dell’avviso di ricevimento, farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto per ottenere l’iscrizione della causa al ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione».
35 L’art. 16 bis d.l. n. 179/2012 dispone che il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite abbia luogo «esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
36 C. cost., 26.11.2002, n. 477, seguita da varie pronunce del giudice di legittimità (Cass., 9.8.2003, n. 12041; Cass., 13.4.2004, n. 7018; Cass., 4.5.2004, n. 8447; Cass., 16.7.2004, n. 13183).
37 Articolo modificato dalla l. 28.12.2005, n. 263.
38 App. Palermo, 11.2.2003; Trib. Napoli, 26.6.2003 e Trib. Udine, 3.2.2004, in Foro it., 2004, I, 1146.
39 Cass., 11.5.2007, n. 10837; Cass., 6.2.2007, n. 2565; Cass., 11.1.2007, n. 390; Cass., 13.1.2005, n. 458; Cass., 14.7.2004, n. 13065.
40 C. cost., 4.12.2009, n. 318.
41 Cass., 11.1.2006, n. 239; Cass., 4.5.2004, n. 8447, Cons. St., 29.11.2005, n. 6724; in ambito tributario v. Cass., 3.7.2003, n. 10481; Cass., 25.6.2003, n. 10087; Cass., 22.5.2003, n. 8099.
42 Cass., 4.3.2014, n. 4993, specifica che, consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario nessun altro adempimento è richiesto al notificante, il quale non ha l’onere di informare l’ufficiale giudiziario dell’impellenza della notifica in giornata.
43 Cass., 28.12.2006, n. 27596; Cass., 12.4.2006, n. 8523; Cass., 18.3.2005, n. 5967.
44 È valida, ancorché irregolare, l’iscrizione a ruolo e la costituzione effettuata prima della notifica se questa, chiesta in precedenza, avviene poi regolarmente: Cass., 29.11.1999, n. 13315; Cass., 3.8.1987, n. 6674.
45 Cass., S.U., 29.5.2017, nn. 1345213453; Cass., 29.1.2016, n. 1662; Cass., 20.4.2010, n. 9329; Cass., 12.11.2008, n. 27010; Cass., 21.5.2007, n. 11783; Cass., 11.5.2007, n. 10837; Cass., 13.1.2005, n. 458.
46 Cass., 28.12.2006, n. 27596, Cass. n. 458/2005, cit.; Cass., 8.9.2004, n. 18087; Cass., 14.7.2004, n. 13065; Cass., 6.5.2004, n. 8642; Cass., 17.7.2003, n. 11201, in Foro it., 2004, I, 1146.
47 C. cost., 23.9.1998, n. 346, aveva dichiarato illegittimo l’art. 8 l. n. 890/1982, sia nella parte in cui non prevedeva che, in assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l’atto), gli fosse data notizia con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte, sia nella parte in cui disponeva la restituzione al mittente del piego, non ritirato dal destinatario, dopo dieci giorni dal suo deposito presso l’ufficio postale. Tale disciplina non garantiva al destinatario di venire a conoscenza della tentata notifica e gli assegnava un termine troppo breve per ritirare il piego.
48 La l. n. 205/2017 ha previsto all’art. 8, co. 2 e 3, l. n. 890/82, l’obbligo dell’operatore postale di garantire la consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, attraverso un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative, secondo criteri e tipologie definite dell’Autorità di regolamentazione del settore postale, tenuto conto della riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio. L’operatore postale deve inoltre assicurare, sotto la sua supervisione e responsabilità, la custodia e le altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.
49 Quali l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente.
50 Co. 4, art. 8 l. n. 890/1982, modificato dalla l. n. 205/2017.
51 Cass., 29.11.2017, n. 28627; Cass., 21.7.2016, n. 15002.
52 Cass.,13.6.2018, n.15374; Trib.Marsala, 7.3.2018,n. 213.
53 Cass., 21.11.2017, n. 27705; Cass., 11.10.2017, n. 23887; Cass., 23.8.2017, n. 20306; Cass., 5.7.2017, n. 16630; Cass., 1.6.2017, n. 13887; Cass., S.U., nn. 1345213453/2017; Cass., 30.9.2016, n. 19467; Cass., 12.4.2016, n. 7156; Cass., 21.7.2015, n. 15347; Cass., 19.12.2014, n. 27021; Cass., 23.3.2014, n. 5873.
54 In materia di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari tributari, si veda: Cass., 31.5.2018, n. 13855; Cass., 3.4.2018, n. 8089; Cass., 28.3.2018, n. 7676; Cass., 7.2.2018,
n. 3010; Cass., 29.1.2018, n. 2173; Cass., 8.1.2018, n. 234; Cass. n. 23887/2017, cit. Cass., 23.6.2016, n. 13073, ha però ritenuto validamente eseguita la notifica a mezzo posta nel caso in cui il plico sia stato consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio.
55 Cass., S.U., 20.7.2016, n. 14916, ha individuato quali elementi costitutivi della notificazione, senza i quali non vi è un atto qualificabile come tale: a) l’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) la fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento.
56 Cass., S.U., 1.12.2000, n. 1242; in senso conforme vedi Cass., 10.03.2011, n. 5743; Cass., 5.08.2004, n. 15081.
57 Cass., 29.01.2014, n. 1990; Cass., 16.05.2008, n. 12456; Cass., 24.11.2005, n. 24812.